anche se il datore di lavoro non abbia ricevuto la richiesta del tentativo di conciliazione, non decade il diritto del dipendente ad impugnare il licenziamento, purché quest’ultimo ne abbia avanzato istanza alla competente commissione entro i 60 giorni successivi al recesso.
Nel
caso di specie, la Corte di Appello aveva accolto l’impugnativa del
licenziamento per riduzione di personale avanzata da un lavoratore ed aveva
condannato l’azienda a reintegrare il ricorrente
nel posto di lavoro ed al pagamento, in favore dello stesso, delle retribuzioni
globali di fatto maturate dalla data del recesso fino a quella della
reintegrazione, con l’aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria.
A
detta della Corte del merito, ai fini tempestività dell'impugnativa del
licenziamento, era sufficiente la richiesta dell'esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione, effettuata dal lavoratore nei 60 giorni successivi
al recesso alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione
Provinciale del lavoro.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha richiamato i principi elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità (1), risultati conformi al dettato costituzionale (2), in base ai
quali la corretta applicazione delle norme in materia di decadenza dal potere di
impugnare il licenziamento non richiede che l'atto di impugnazione giunga a
conoscenza del destinatario nel predetto termine.
Come
ricordato dalla Cassazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 410 cpc (3), il termine di decadenza si sospende a partire dal
deposito dell'istanza di espletamento della procedura obbligatoria di
conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento, presso la
Commissione di conciliazione.
A
tal fine, in sostanza, risulta irrilevante il momento in cui l'ufficio
provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la
convocazione per il tentativo di conciliazione, trattandosi di un adempimento estraneo
alla sfera di controllo del dipendente.
Per
tale ragione, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Cass., Sentenza n.17231 del 22 luglio 2010; Cass., Sentenza n.14087 del 19 giugno 2006;
(2)
-
Corte Cost., Sentenza n.276/2000; Corte
Cost., Sentenza n.477/2002; Cass.,
Sezioni Unite, Sentenza n.8830 del 14 aprile 2010;
(3)
-
Così come modificato dall'art.36 del D.lgs. n.80/1998;
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