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giovedì 17 luglio 2014

Irrilevante la mancata notifica al datore di lavoro della richiesta del tentativo di conciliazione

Nella sentenza n.12890 del 9 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che,
anche se il datore di lavoro non abbia ricevuto la richiesta del tentativo di conciliazione, non decade il  diritto del dipendente ad impugnare il licenziamento, purché quest’ultimo ne abbia avanzato istanza alla competente commissione entro i 60 giorni successivi al recesso.

Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva accolto l’impugnativa del licenziamento per riduzione di personale avanzata da un lavoratore ed aveva condannato l’azienda  a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento, in favore dello stesso, delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso fino a quella della reintegrazione, con l’aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria.

A detta della Corte del merito, ai fini tempestività dell'impugnativa del licenziamento, era sufficiente la richiesta dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, effettuata dal lavoratore nei 60 giorni successivi al recesso alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro.

Investita della questione, la Suprema Corte ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (1), risultati conformi al dettato costituzionale (2), in base ai quali la corretta applicazione delle norme  in materia di decadenza dal potere di impugnare il licenziamento non richiede che l'atto di impugnazione giunga a conoscenza del destinatario nel predetto termine.

Come ricordato dalla Cassazione,   ai sensi del comma 2  dell'art. 410 cpc (3), il termine di decadenza si sospende a partire dal deposito dell'istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento, presso la Commissione di conciliazione.

A tal fine, in sostanza, risulta irrilevante il momento in cui l'ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione, trattandosi di un adempimento estraneo alla sfera di controllo del dipendente.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Cass., Sentenza n.17231 del 22 luglio 2010; Cass., Sentenza  n.14087 del 19 giugno 2006;
(2)   - Corte Cost., Sentenza  n.276/2000; Corte Cost., Sentenza  n.477/2002; Cass., Sezioni Unite, Sentenza n.8830 del 14 aprile 2010;
(3)   - Così come modificato dall'art.36 del D.lgs. n.80/1998;

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