L’indennità
di disoccupazione ASpI, dunque, verrà erogata agli
insegnanti dopo la conclusione delle attività didattiche, ovvero
agli insegnanti passati in ruolo con
decorrenza giuridica antecedente a quella economica.
L’Istituto
ha ricordato come ogni anno, dopo il 30 giugno, molti docenti fuori ruolo
vengano immessi in ruolo a far data dal 1° settembre dell’anno solare
precedente, mentre il relativo trattamento economico decorre per costoro solamente
dal 1° settembre dell’anno in corso, con conseguente esclusione della erogazione
delle mensilità di luglio e di agosto.
Nel
Messaggio l’Inps ha proseguito affermando che il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di detti lavoratori risulta costituito a partire dall’efficacia
giuridica della nomina.
La
predetta scissione tra l’epoca degli
effetti giuridici e quella successiva degli effetti economici, tuttavia, induce
a ritenere che la retrodatazione dei primi
non può far venir meno lo stato di disoccupazione nel periodo non lavorato, né, altresì, tale status e la condizione di inattività
possono essere imputate alla volontà del lavoratore.
Queste,
in sostanza, le ragioni che hanno indotto l’Inps a ritenere gli insegnanti precari indennizzabili
per le giornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione,
attraverso il pagamento dell’ASpI.
Dopo
aver preso atto di come difficilmente i dati contributivi dei richiedenti
risultano aggiornati in tempo reale, l’Istituto ha chiarito che, in via del
tutto eccezionale, le sedi territoriali
dell’Inps potranno acquisire gli ultimi
cedolini paga dei docenti precari che presentano domanda, per evitare
ingiustificati ritardi nella tutela degli utenti.
Elementi
quali la sussistenza del requisito
contributivo, il calcolo della
retribuzione media su cui definire l’importo della prestazione o la durata della stessa, pertanto, potranno essere accertati dalle buste paga
fornite dagli interessati.
Qualora
queste siano ininfluenti ai fini della verifica dei requisiti soggettivi
necessari all’accoglimento della domanda di ASpI, l’indennità potrà essere
accolta in forma provvisoria. In tal caso, l’Istituto provvederà a ricalcolare successivamente
la prestazione dopo aver acquisito la documentazione completa.
Qualora,
invece, detta indisponibilità risulti decisiva, la domanda sarà momentaneamente
sospesa e andrà posta in evidenza e definita solamente dopo l’acquisizione di
tutta la documentazione necessaria.
Valerio
Pollastrini
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