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sabato 19 luglio 2014

Gli insegnanti precari hanno diritto all’Aspi nei mesi di luglio ed agosto

Nel Messaggio n.6050 del 15 luglio 2014, l’Inps ha chiarito che i docenti fuori ruolo hanno diritto al pagamento dell’ASpI per i mesi di luglio ed agosto.

L’indennità di disoccupazione ASpI, dunque, verrà erogata    agli insegnanti   dopo la conclusione delle attività didattiche, ovvero agli insegnanti  passati in ruolo con decorrenza giuridica antecedente a quella economica.

L’Istituto ha ricordato come ogni anno, dopo il 30 giugno, molti docenti fuori ruolo vengano immessi in ruolo a far data dal 1° settembre dell’anno solare precedente, mentre il relativo trattamento economico decorre per costoro solamente dal 1° settembre dell’anno in corso, con conseguente esclusione della erogazione delle mensilità  di luglio e di agosto.

Nel Messaggio l’Inps ha proseguito affermando che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di detti lavoratori risulta costituito a partire dall’efficacia giuridica della nomina.

La predetta  scissione tra l’epoca degli effetti giuridici e quella successiva degli effetti economici, tuttavia, induce  a ritenere che la retrodatazione dei primi non può far venir meno lo stato di disoccupazione nel periodo non lavorato,  né, altresì, tale status e la condizione di inattività possono essere imputate alla volontà del lavoratore.

Queste, in sostanza, le ragioni che hanno indotto l’Inps  a ritenere gli insegnanti precari indennizzabili per le giornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione, attraverso il pagamento dell’ASpI.

Dopo aver preso atto di come difficilmente i dati contributivi dei richiedenti risultano aggiornati in tempo reale, l’Istituto ha chiarito che, in via del tutto eccezionale,  le sedi territoriali dell’Inps potranno  acquisire gli ultimi cedolini paga dei docenti precari che presentano domanda, per evitare ingiustificati ritardi nella tutela degli utenti.

Elementi quali  la sussistenza del requisito contributivo,  il calcolo della retribuzione media su cui definire l’importo della prestazione o la  durata della stessa, pertanto, potranno essere accertati dalle buste paga fornite dagli interessati.

Qualora queste siano ininfluenti ai fini della verifica dei requisiti soggettivi necessari all’accoglimento della domanda di ASpI, l’indennità potrà essere accolta in forma provvisoria. In tal caso, l’Istituto provvederà a ricalcolare successivamente la prestazione dopo aver acquisito la documentazione completa.

Qualora, invece, detta indisponibilità risulti decisiva, la domanda sarà momentaneamente sospesa e andrà posta in evidenza e definita solamente dopo l’acquisizione di tutta   la documentazione necessaria.

Valerio Pollastrini

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