Nella
pronuncia in commento la Suprema Corte ha ricordato il principio che chiarisce la differenza tra il mutamento della persona del creditore ed il
mutamento della persona del debitore nel rapporto obbligatorio.
Se
nel primo caso, il debitore risulta indifferente alla suddetta modifica, nel
secondo, invece, l’interesse del creditore potrebbe subire una lesione.
Sulla
base di questo principio, l’art.1406 c.c. dispone che la cessione del contratto
di lavoro deve essere considerata inefficace qualora il dipendente, titolare di
crediti verso il datore di lavoro, non abbia prestato il suo consenso.
L'art.
2112 cod. civ., invece, consente all'imprenditore
di trasferire l'azienda, con conseguente successione del cessionario negli
obblighi del cedente, senza la necessità di un consenso da parte del
lavoratore.
Si
tratta di un’ipotesi che costituisce eccezione al suddetto principio ma che,
comunque, non trova applicazione nel caso in cui l’oggetto del trasferimento
non sia identificabile nell'azienda o in un ramo di essa, inteso come entità economica organizzata in
maniera stabile e con idoneità alla produzione o allo scambio di beni o di
servizi.
Di
fronte ad una simile circostanza, pertanto, il lavoratore ha tutto l'interesse ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di
un ramo di azienda nel complesso di beni oggetto del trasferimento, al fine di
ottenerne l'inefficacia nei suoi confronti, in mancanza del consenso.
La
Cassazione ha poi chiarito che questo interesse
non può dirsi tutelato dalla solidarietà tra cedente e cessionario disposta
dallo stesso art.2112, in quanto produttiva di effetti solamente per i crediti
del lavoratore ceduto, esistenti al momento del trasferimento e non per quelli
futuri nei confronti di un imprenditore meno solvente.
L'interesse
del lavoratore ad agire per l'accertamento della illegittimità della cessione
del ramo d'azienda, parimenti, sussiste anche in ragione del rischio di una modifica
peggiorativa della Contratto Collettivo applicabile al rapporto, nonché qualora
lamenti una diversa garanzia sulla conservazione
del posto presso il cessionario.
Valerio
Pollastrini
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