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mercoledì 9 luglio 2014

Cessione del ramo d’azienda

Nella sentenza n.11832 del 27 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che il lavoratore può chiedere al giudice di accertare se il complesso di beni oggetto di trasferimento  costituisce un reale  ramo d’azienda.

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha ricordato il principio  che chiarisce la differenza  tra il mutamento della persona del creditore  ed  il mutamento della persona del debitore nel rapporto obbligatorio.

Se nel primo caso, il debitore risulta indifferente alla suddetta modifica, nel secondo, invece, l’interesse del creditore potrebbe subire una lesione.

Sulla base di questo principio, l’art.1406 c.c. dispone che la cessione del contratto di lavoro deve essere considerata inefficace qualora il dipendente, titolare di crediti verso il datore di lavoro, non abbia prestato il suo consenso.

L'art. 2112 cod. civ., invece, consente  all'imprenditore di trasferire l'azienda, con conseguente successione del cessionario negli obblighi del cedente,  senza la  necessità di un consenso da parte del lavoratore.

Si tratta di un’ipotesi che costituisce eccezione al suddetto principio ma che, comunque, non trova applicazione nel caso in cui l’oggetto del trasferimento non sia identificabile nell'azienda o in un ramo di essa,  inteso come entità economica organizzata in maniera stabile e con idoneità alla produzione o allo scambio di beni o di servizi.

Di fronte ad una simile circostanza, pertanto,  il lavoratore ha tutto  l'interesse  ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda nel complesso di beni oggetto del trasferimento, al fine di ottenerne l'inefficacia nei suoi confronti, in mancanza del consenso.

La Cassazione ha poi chiarito che  questo interesse non può dirsi tutelato dalla solidarietà tra cedente e cessionario disposta dallo stesso art.2112, in quanto produttiva di effetti solamente per i crediti del lavoratore ceduto, esistenti al momento del trasferimento e non per quelli futuri nei confronti di un imprenditore meno solvente.

L'interesse del lavoratore ad agire per l'accertamento della illegittimità della cessione del ramo d'azienda, parimenti, sussiste   anche in ragione del rischio di una modifica peggiorativa della Contratto Collettivo applicabile al rapporto, nonché qualora  lamenti una diversa garanzia sulla conservazione del posto presso il cessionario.

Valerio Pollastrini

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