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giovedì 26 giugno 2014

Utilità del periodo di maternità per la progressione di carriera

Nella sentenza n.14110/2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che, salvo una diversa previsione del Contratto Collettivo, il periodo di assenza per maternità deve essere considerato utile ai fini della progressione di carriera della lavoratrice.

Nel caso in commento, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano rigettato
la domanda di una dipendente della Camera di Commercio, finalizzata al riconoscimento della qualifica superiore per la supposta illegittima esclusione dal sistema di valutazione per la progressione in carriera, dovuta ai suoi periodi di assenza dal servizio per maternità.

In particolare, il giudice dell’appello aveva rigettato il ricorso dopo aver accertato che il Contratto Collettivo Decentrato subordinasse la progressione in carriera relativa all'inquadramento rivendicato  non  solo alla mera presenza in servizio, ma anche ad un’articolata valutazione sulla quantità e qualità della prestazione lavorativa.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ricordato come, ai fini della progressione in carriera, la perfetta equivalenza fra i periodi di effettivo servizio e quelli di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità non può determinare la promozione della dipendente ove la contrattazione collettiva ricolleghi la stessa a requisiti ulteriori rispetto  all'anzianità.

Richiamando il suddetto principio, la Corte del merito aveva accertato che, per il diritto all’avanzamento della posizione lavorativa, la contrattazione collettiva decentrata prevedesse  un’articolata valutazione circa la quantità e qualità del servizio prestato.

Di conseguenza, nessun fondamento poteva essere attribuito alla doglianza della lavoratrice, in quanto, in base alla citata norma collettiva, la sussistenza del diritto alla promozione  doveva essere valutata tenendo conto, oltre all’anzianità di servizio, anche della qualità e quantità delle prestazioni svolte in azienda.

Per le richiamate considerazioni, la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

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