La
pronuncia in commento chiarisce, inoltre, l’automaticità di tale principio, nel
senso che la trasmissibilità agli eredi dell’indennità dovuta per la mancata
fruizione delle ferie non dipende da una specifica istanza, presentata in tal
senso dal lavoratore in vita.
Riscontrata
l’assenza nell’ordinamento interno di una norma che potesse risolvere la
questione sollevata dalla vedova, il Tribunale tedesco aveva deciso di rivolgersi preventivamente al
giudice comunitario.
Nel
ribadire la trasmissibilità agli eredi dell’indennità finanziaria a
titolo di ferie non godute, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l’illegittimità
di eventuali legislazioni o prassi nazionali contrarie a questo principio.
Valerio
Pollastrini
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