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giovedì 12 giugno 2014

Illegittimo il licenziamento del dipendente privo del titolo professionale

Nella sentenza n.12884 del 9 giugno 2014,  la Corte di Cassazione ha dichiarato  l’illegittimità del licenziamento irrogato ad una lavoratrice priva del titolo professionale necessario per  ricoprire le mansioni per le quali era stata assunta.

Nel caso di specie, una casa di cura aveva licenziato per giusta causa la caposala poiché la stessa aveva ricoperto il ruolo senza possederne i titoli richiesti dalla legge.

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il recesso ed aveva disposto, in favore della dipendente, la reintegrazione in azienda, oltre  al risarcimento del danno, stimato nella somma equivalente alla retribuzione di 7 mensilità.

Investita della questione, la Cassazione ha premesso come, dagli atti, fosse risultato che la dipendente, prima di essere assunta, non aveva rilasciato false attestazioni in merito al titolo posseduto, in quanto lo stesso datore di lavoro, prima di instaurare il rapporto, era pienamente a conoscenza delle attestazioni professionali della donna.

Inoltre, la Corte del merito, pur confermando che il diploma di vigilatrice di infanzia e la laurea in psicologia abilitassero la lavoratrice a svolgere le mansioni di caposala solamente nel settore della pediatria, tuttavia, la ricorrente era stata adibita solamente alle relative funzioni amministrative e non infermieristiche.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del recesso aziendale.

Valerio Pollastrini

 

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