Sebbene
esuli dalle competenze connesse alla prestazione lavorativa, il credito del
dipendente, inerente al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo,
costituisce, infatti, una utilità economica della quale lo stesso avrebbe beneficiato
nel caso in cui la prestazione non gli
fosse stata impedita dall’ingiustificato recesso.
Il
riconoscimento del danno per tale titolo, rientra dunque nell’ambito di
applicazione dell’art.429 del Codice
di Procedura Civile, ai sensi del quale
il credito deve essere automaticamente liquidato
con l’aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria, cumulati tra loro.
In
caso di licenziamento illegittimo, pertanto, sia la rivalutazione monetaria che
gli interessi legali devono sommarsi, con decorrenza dalla data del recesso, alla
somma stimata per il risarcimento del danno via via rivalutata.
Valerio
Pollastrini
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