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giovedì 12 giugno 2014

Interessi e rivalutazione monetaria sul risarcimento del danno da licenziamento illegittimo

Nella sentenza  n.11235 del 21 maggio 2014, la Corte di Cassazione, richiamando il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che, nella quantificazione del danno da licenziamento illegittimo, il giudice deve applicare d’ufficio gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Sebbene esuli dalle competenze connesse alla prestazione lavorativa, il credito del dipendente, inerente al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, costituisce, infatti, una utilità economica della quale lo stesso avrebbe beneficiato nel caso in cui  la prestazione non gli fosse stata impedita dall’ingiustificato recesso.

Il riconoscimento del danno per tale titolo, rientra dunque nell’ambito di applicazione dell’art.429  del Codice di  Procedura Civile, ai sensi del quale il credito deve  essere automaticamente liquidato con l’aggiunta di interessi e  rivalutazione monetaria, cumulati tra loro.

In caso di licenziamento illegittimo, pertanto, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali devono sommarsi, con decorrenza dalla data del recesso, alla somma stimata per il risarcimento del danno  via via rivalutata.

Valerio Pollastrini

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