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lunedì 2 giugno 2014

Sgravi sui premi di risultato erogati nel 2013

Dal 2008, le somme erogate ai lavoratori per i premi di risultato, fissati dalla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello, possono beneficiare delle riduzioni del 25 % sui contributi aziendali e del 100 % su quelli a carico del dipendente.

La decontribuzione in commento, introdotta,  in via sperimentale per il triennio 2008/2010, dalla legge n.247/2007,  è stata resa  strutturale dalla Riforma Fornero del mercato del lavoro (1).

Per ottenere l’agevolazione per le somme corrisposte nel 2013, i datori di lavoro dovranno preventivamente inoltrare apposita richiesta all’Inps.

L’Istituto Previdenziale, oltre a  diffondere  le modalità operative, dovrà fissare il termine ultimo di presentazione delle istanze, a partire dal quale decorreranno i  60 giorni di tempo utili all’Inps per comunicare  alle imprese l’ammissione o il rifiuto allo sgravio.

Il Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2014 ha chiarito che le aziende, nel caso in cui non avessero ancora depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro gli accordi di produttività, ai fini della decontribuzione, potranno adempiervi fino al  prossimo 30 giugno.

Valerio Pollastrini

(1)   Legge n. 92/2012;

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