Nel
primo caso, la revisione, disposta in seguito ad un miglioramento o ad un
aggravamento delle condizioni di salute dell'interessato, assolve alla funzione
di adattare alla nuova situazione l'importo della rendita corrisposta al
lavoratore dall’Inail.
Nel
secondo caso, invece, la revisione è disposta per correggere l’iniziale errore di valutazione, effettuata
sul presupposto che la concessione del beneficio rientrasse nei parametri di
legge.
Nel
caso in commento, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza del merito
dopo aver rilevato che la Corte di Appello
di Ancona avesse confuso i presupposti alla base delle due diverse fattispecie,
decidendo in maniera illogica.
La
Cassazione ha ribadito che la Corte territoriale, avrebbe dovuto accogliere o
rigettare la domanda formulata per l’aggravamento
(1), qualificando la richiesta secondo quanto
disposto dalla normativa di riferimento.
Dal
momento che l'Inail non aveva contestato
l'effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, la Corte di
Appello avrebbe dovuto accogliere la domanda del lavoratore solamente se formulata per lamentare un
errore di valutazione iniziale dell'amministrazione, e non, come nel caso di
specie, per accertare una circostanza risultata pacifica.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Art.137 del D.p.r. 1124/1965;
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