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lunedì 2 giugno 2014

Infortuni sul lavoro e malattie professionali – Le diverse domanda di revisione della rendita Inail

Nell’Ordinanza n.9687 del 6 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato come, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, risultino connaturati da caratteri e presupposti distinti gli istituti della revisione per miglioramento o aggravamento delle condizioni di salute e quello della revisione per errore.

Nel primo caso, la revisione, disposta in seguito ad un miglioramento o ad un aggravamento delle condizioni di salute dell'interessato, assolve alla funzione di adattare alla nuova situazione  l'importo della rendita corrisposta al lavoratore dall’Inail.

Nel secondo caso, invece, la revisione è disposta per correggere  l’iniziale errore di valutazione, effettuata sul presupposto che la concessione del beneficio rientrasse nei parametri di legge.

Nel caso in commento, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza del merito dopo aver rilevato che la  Corte di Appello di Ancona avesse confuso i presupposti alla base delle due diverse fattispecie, decidendo  in maniera illogica.

La Cassazione ha ribadito che la Corte territoriale, avrebbe dovuto accogliere o rigettare la domanda  formulata per l’aggravamento (1),  qualificando la richiesta secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Dal momento che l'Inail non aveva  contestato l'effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, la Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere la domanda del lavoratore  solamente se formulata per lamentare un errore di valutazione iniziale dell'amministrazione, e non, come nel caso di specie, per accertare una circostanza risultata pacifica.

Valerio Pollastrini


(1)   - Art.137 del D.p.r. 1124/1965;

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