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venerdì 6 giugno 2014

Se l’Inail non riconosce l’infortunio l’assenza del lavoratore rientra nel periodo di comporto

Nella sentenza n.12563 del 4 giugno 2014, la  Corte di Cassazione ha chiarito le conseguenze del mancato riconoscimento, da parte dell’Inail, della riconducibilità della malattia lamentata dal dipendente ai postumi di un precedente infortunio sul lavoro.

Nel caso di specie,  un dipendente, rientrato in servizio dopo un periodo di assenza qualificata   come  infortunio sul lavoro, si era nuovamente assentato per malattia, producendo un certificato medico che asseriva il collegamento dell’evento morboso  al pregresso infortunio.

L’Inail, rispondendo ad uno specifico interpello proposto dall’azienda, aveva respinto la  richiesta del lavoratore, affermando, in sostanza, che il periodo di ricaduta non fosse riconducibile all’evento infortunistico già indennizzato.

Il datore di lavoro aveva quindi considerato la nuova assenza come  una malattia comune e, dal momento che con la stessa risultava superato il periodo di comporto, aveva licenziato il dipendente.

Dopo che la Corte di Appello ne aveva rigettato la domanda, il lavoratore aveva adito la Cassazione, contestando all’azienda la violazione  dell’obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto.

A suo dire, infatti, il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, avrebbe dovuto comunicargli  l’approssimarsi della maturazione del periodo di comporto, oltre alla possibilità di usufruire del periodo di aspettativa non retribuita prevista dal Contratto Collettivo, ovvero della riqualificazione della causa di assenza.

Investita della questione, la Suprema Corte ha preliminarmente osservato che il lavoratore avrebbe potuto desumere l’effettiva qualificazione dell’assenza - non riconducibile al pregresso infortunio – anche da ulteriori elementi, come i certificati di assenza per malattia comune inviati dallo stesso, la sottoposizione  alle visite di controllo domiciliari da parte dei medici incaricati dall’Inps e la mancata erogazione dell’indennità INAIL.

La Cassazione ha poi ritenuto priva di rilievo giuridico la censura del ricorrente inerente alla mancata comunicazione del mancato riconoscimento  da parte dell'INAIL della riconducibilità dell’assenza per malattia all’infortunio pregresso.

Dalla normativa di riferimento (1), infatti, non si evince alcun obbligo di informativa a carico del datore di lavoro sull’imminenza della scadenza del periodo di comporto o sull’offerta di un periodo di aspettativa consentito dalla normativa contrattuale collettiva applicabile.

Per la Suprema Corte, dunque,  in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia, consentendo allo stesso di esercitare l’eventualmente facoltà di richiedere tempestivamente un periodo di aspettativa.

Per tutte le  richiamate ragioni la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

(1)   - artt.52 e 53 del T.U. 1124/65;

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