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lunedì 2 giugno 2014

Sanzione unica in caso di più violazioni sull’igiene nel luogo di lavoro

Nella sentenza n.7342 del 17 febbraio 2014, la terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che la violazione di più precetti, indicati nell'allegato IV del D.Lgs. n.81/2008,  relativi ai luoghi di lavoro e riconducibili ad una categoria omogenea di requisiti di sicurezza, deve essere considerata come unica omissione e quindi punita con una sola sanzione.

Nel caso di specie, all’imprenditore erano state contestate le violazioni delle disposizioni riguardanti gli adempimenti previsti per gli spogliatoi e gli armadi per il vestiario, nonché quelli sull’ illuminazione naturale o artificiale dei luoghi di lavoro.

Il  Tribunale, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato il datore di lavoro alla pena di complessivi 5.400,00 € di ammenda, sommando al reato previsto per la mancata predisposizione in azienda di un locale appositamente destinato a spogliatoio (1) a quello disposto, invece, per l’assenza di luce naturale diretta proveniente dalle finestrature del soffitto (2), trovandosi l’area di lavoro interamente al disotto di un soppalco.

Avverso tale pronuncia il datore di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione, adducendo come unico motivo la violazione dell'art. 68, commi 1, lett. b), e 2 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il giudice del merito, nel quantificare la pena finale, avrebbe proceduto alla somma aritmetica delle sanzioni applicate per ciascuna contravvenzione, non considerando che, in base al secondo comma della disposizione richiamata, esse avrebbero dovuto essere considerate come unica violazione, punita con la pena prevista dal comma 1, lett. b), del medesimo articolo.

Investita della questione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso ed ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena.

La Suprema Corte ha  ricordato preliminarmente  come l’art. 68 del D.Lgs. n.81/2008 abbia stabilito al secondo comma che la violazione di più precetti, riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, deve essere considerata un’unica inadempienza e, quindi, punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b).

In ogni caso, in tale circostanza, in sede di contestazione l'organo di vigilanza è tenuto a precisare i diversi precetti violati,  fissando,  la sanzione nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da 1.000,00 a 4.800,00 euro.

Dal quadro normativo di riferimento, emerge chiaramente che le violazioni contestate al ricorrente avessero riguardato alcuni requisiti di sicurezza ricompresi tra quelli contemplati dalla disposizione richiamata (3), relativi, rispettivamente, agli spogliatoi e armadi per il vestiario ed all'illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro,  per le quali il giudicante avrebbe dovuto irrogare un’unica sanzione (4).

Il Tribunale, invece, aveva considerato separatamente le due violazioni, applicando per una (5) la pena di 3.600,00 € di ammenda, poi ridotta per il rito  a 2.400,00 €, e, per l’altra (6), la pena dell'ammenda di  4.500,00 €, ridotta, sempre per il rito, a  3.000,00 €, pervenendo ad una pena finale di complessivi 5.400,00 €,  superiore, per giunta,  al limite edittale massimo di  4.800,00 €, indicato dall'art. 68 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata, rinviando allo stesso  giudice del merito la corretta rideterminazione della pena.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - requisiti indicati al punto 1.12 dell'Allegato IV del D.Lgs. n.81/2008;
(2)   - requisiti indicati al punto 1.10.1 dello stesso Allegato  IV del D.Lgs. n.81/2008;
(3)   - più precisamente, quelli di cui ai punti 1.12 (capo a) e 1.10.1 (capo b) dell'Allegato IV del D. Lgs. n.81/2008;
(4)     - disposto di cui al comma 2 dell'art.68 del D.Lgs. n.81/2008;
(5)   – corrispondente al reato indicato al capo a) dell'imputazione;
(6)   – corrispondente al reato indicato al capo b) dell’imputazione;

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