Nel
caso di specie, all’imprenditore erano state contestate le violazioni delle
disposizioni riguardanti gli adempimenti previsti per gli spogliatoi e gli
armadi per il vestiario, nonché quelli sull’ illuminazione naturale o
artificiale dei luoghi di lavoro.
Il
Tribunale, con sentenza emessa a seguito
di giudizio abbreviato, aveva condannato il datore di lavoro alla pena di
complessivi 5.400,00 € di ammenda, sommando al reato previsto per la mancata
predisposizione in azienda di un locale appositamente destinato a spogliatoio (1) a quello
disposto, invece, per l’assenza di luce naturale diretta proveniente dalle
finestrature del soffitto (2), trovandosi l’area di lavoro interamente al
disotto di un soppalco.
Avverso
tale pronuncia il datore di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione, adducendo
come unico motivo la violazione dell'art. 68, commi 1, lett. b), e 2 del D.
Lgs. n. 81/2008, in quanto il giudice del merito, nel quantificare la pena
finale, avrebbe proceduto alla somma aritmetica delle sanzioni applicate per
ciascuna contravvenzione, non considerando che, in base al secondo comma della
disposizione richiamata, esse avrebbero dovuto essere considerate come unica
violazione, punita con la pena prevista dal comma 1, lett. b), del medesimo
articolo.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso ed ha disposto l’annullamento
della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena.
La
Suprema Corte ha ricordato
preliminarmente come l’art. 68 del
D.Lgs. n.81/2008 abbia stabilito al secondo comma che la violazione di più
precetti, riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, deve essere considerata un’unica inadempienza e,
quindi, punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b).
In
ogni caso, in tale circostanza, in sede di contestazione l'organo di vigilanza
è tenuto a precisare i diversi precetti violati, fissando, la sanzione nell'arresto da due a quattro mesi
o nell'ammenda da 1.000,00 a 4.800,00 euro.
Dal
quadro normativo di riferimento, emerge chiaramente che le violazioni
contestate al ricorrente avessero riguardato alcuni requisiti di sicurezza
ricompresi tra quelli contemplati dalla disposizione richiamata (3), relativi,
rispettivamente, agli spogliatoi e armadi per il vestiario ed all'illuminazione
naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro,
per le quali il giudicante avrebbe dovuto irrogare un’unica sanzione (4).
Il
Tribunale, invece, aveva considerato separatamente le due violazioni,
applicando per una (5) la pena di 3.600,00
€ di ammenda, poi ridotta per il rito a 2.400,00
€, e, per l’altra (6), la pena
dell'ammenda di 4.500,00 €, ridotta,
sempre per il rito, a 3.000,00 €,
pervenendo ad una pena finale di complessivi 5.400,00 €, superiore, per giunta, al limite edittale massimo di 4.800,00 €, indicato dall'art. 68 comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n.81/2008.
In
conclusione, la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza
impugnata, rinviando allo stesso giudice
del merito la corretta rideterminazione della pena.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
requisiti indicati al punto 1.12 dell'Allegato IV del D.Lgs. n.81/2008;
(2)
-
requisiti indicati al punto 1.10.1 dello stesso Allegato IV del D.Lgs. n.81/2008;
(3)
-
più precisamente, quelli di cui ai punti 1.12 (capo a) e 1.10.1 (capo b)
dell'Allegato IV del D. Lgs. n.81/2008;
(4)
- disposto
di cui al comma 2 dell'art.68 del D.Lgs. n.81/2008;
(5)
–
corrispondente al reato indicato al capo a) dell'imputazione;
(6)
–
corrispondente al reato indicato al capo b) dell’imputazione;
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