La
Suprema Corte ha inoltre chiarito che la riconducibilità della richiamata
patologia ad una causa di servizio può essere accertata anche nel caso in cui sussistano altri fattori
causali che potrebbero averne determinato la formazione.
Sulla
base del principio dell'equivalenza delle condizioni, infatti, va riconosciuta
efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche
indirettamente, alla produzione dell'evento danno.
In
sostanza, anche la contemporanea
presenza di altre cause potenzialmente idonee a determinare la patologia
lamentata non esclude il diritto del lavoratore al risarcimento.
A
tal fine, pertanto, a carico del dipendente sussiste il solo onere di dimostrare una connessione dell’evento morboso
con il lavoro, nonostante l’ulteriore presenza di concause.
La
Cassazione ha rafforzato il convincimento espresso nella pronuncia in commento,
richiamando un altro precedente (1), nel quale, la stessa Corte aveva spiegato
che nel caso di patologie aventi carattere
comune ad eziologia multifattoriale, il
nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento non può essere oggetto di
presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione,
quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche
situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di
lavoro e alla durata ed intensità dell'esposizione al rischio.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Cass., Sentenza n.22865/2013;
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