Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza con
la quale il Tribunale di Agrigento, aveva
negato ad un datore di lavoro il diritto ai benefici contributivi di cui alla Legge
n.407/1990, con riferimento alla posizione di un dipendente che, alla data
della formale assunzione, era risultato già
in forza all’azienda con rapporto “in nero”.
Contro
questa sentenza il datore di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione,
deducendo che la norma sopra citata, nella sua formulazione letterale, preveda,
quali uniche condizioni per l’erogazione del beneficio, l’assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro
o beneficiari della CIG per un periodo uguale,
mentre non richiede il rispetto delle disposizioni sul collocamento.
Il
mancato rispetto di tale condizione, dunque, non comporterebbe l’esclusione totale dal beneficio, ma solo una
perdita commisurata ai periodi di inosservanza anche di una sola delle
condizioni previste.
Secondo
la tesi del ricorrente, la circostanza
che il rapporto di lavoro fosse sorto con il dipendente "in nero" non
poteva costituire un ostacolo all'erogazione del beneficio, potendo al più
determinare uno spostamento a ritroso del momento a cui fare riferimento per
verificare la sussistenza dei suddetti requisiti, tanto più che il rapporto di
lavoro già avviato prima della formale assunzione era intercorso con lo stesso
datore di lavoro.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto prive di fondamento le censure mosse
alla sentenza impugnata.
Innanzitutto,
la Suprema Corte ha ritenuto corretta, e dunque condivisibile,
l'interpretazione fornita dal giudice del merito relativa alla disposizione di
cui al comma 9° dell’art. 8 della Legge n.407 del 29 dicembre 1990.
La
norma richiamata dispone che, in caso di
assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da
almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto,
quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi
previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per
un periodo di trentasei mesi.
Per
le assunzioni effettuate da imprese
operanti nei territori del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane, non sono
dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei
mesi.
Si
tratta di una disposizione che mira a contenere il costo del lavoro ed il tasso
di disoccupazione, attraverso l’attribuzione al datore di lavoro della
possibilità di usufruire di una riduzione dei contributi che sarebbe stato
altrimenti tenuto a versare per ciascun dipendente.
Proprio
in vista del fine di incentivare l’occupazione e, nel contempo, di evitare
facili abusi da parte del datore di lavoro, la norma subordina questa
agevolazione a rigidi requisiti, che attengono sia al lavoratore che all’azienda.
Per
poter accedere al beneficio contributivo il dipendente deve essere disoccupato
da almeno ventiquattro mesi o risultare sospeso dal lavoro e beneficiario di
trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro
mesi, mentre il datore di lavoro, oltre ad effettuare l’assunzione con un
contratto a tempo indeterminato, non deve avere disposto licenziamenti o sospensioni di lavoro
nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda.
Lo
norma di riferimento prevede altresì l’istituzione in ogni Regione di
un’apposita lista da cui effettuare le assunzioni con richiesta nominativa, secondo
le modalità indicate con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
A
tale proposito, il D.M. n.1557 del 22
marzo 1991 (1) ha demandato
agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione il compito di
istituire un’apposita lista speciale nella quale iscrivere:
1)
i lavoratori fruenti del trattamento straordinario di integrazione salariale
non inferiore a ventiquattro mesi, secondo elenchi forniti dalle sedi
periferiche dell’Inps, ovvero dalle imprese aventi alle dipendenze lavoratori
fruenti di tale trattamento integrativo;
2)
i lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
A
detta della Cassazione, in questo contesto normativo, non può esservi dubbio
che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi di cui all’art. 8,
comma 9, della Legge n.407/1990, l'assunzione debba avvenire nel
rispetto della norma su richiamata, ovvero attraverso la richiesta nominativa
dall’apposita lista costituita presso
gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione.
Fuori
da questa regola, infatti, non può dirsi esistente lo stesso stato di
disoccupazione, il quale deve essere non solo reale - e tale non è quello del
lavoratore che presti attività sia pure irregolare -, ma altresì certificato
dalla sua iscrizione nella lista speciale regionale (2), che conferisce certezza alla perduranza di
tale stato per il tempo richiesto dalla norma.
Conseguentemente,
l'assunto del ricorrente, secondo cui è sufficiente ai fini in questione il
mero stato di disoccupazione e non anche il rispetto delle norme sul
collocamento, è escluso dall’art. 8, come integrato dalla normativa di
dettaglio di cui al Decreto Ministeriale su riportato.
Parimenti,
non può essere condiviso l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui la
regolarizzazione successiva - peraltro solamente asserita - comporti la sanatoria
delle riduzioni contributive. Da tempo,
infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in difetto di una
norma espressa in tal senso, la regolarizzazione dei contributi evasi non
comporta la sanatoria delle riduzioni contributive non spettanti (3).
Per
le ragioni appena richiamate, la Cassazione, confermando quanto disposto nella
sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso, con conseguente condanna dell’azienda
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500,00 €
per compensi professionali, 100,00 € per esborsi, oltre accessori come per
legge.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
intitolato "Formazione di liste speciali regionali per l'iscrizione di
lavoratori in cassa integrazione e dei lavoratori disoccupati da assumere con
richiesta nominativa";
(2)
-
disciplinata dall’art. 2 del D.M. n.1557/1991;
(3)
-
Cass., Sentenza n.4940 del 10 marzo 2004; Cass., Sentenza n.890 del 14 aprile
2010;
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