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mercoledì 18 giugno 2014

Rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero in cerca di lavoro

Nella Sentenza n.3028 del 13 giugno 2014, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento con il quale la Questura aveva negato ad un lavoratore extracomunitario, rimasto privo di impiego, il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il caso di specie ha avuto origine dal provvedimento con il quale il TAR del Friuli Venezia Giulia  aveva  respinto il ricorso proposto da un cittadino bengalese avverso il provvedimento con cui la Questura di Pordenone gli aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa della accertata indisponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, della strumentalità del recente contratto di assunzione come domestico, ritenuto stipulato solo allo scopo di evitare tale diniego, nonché dell’avvenuto decorso del periodo previsto dalla normativa in attesa di occupazione.

Il ricorrente aveva ricorso in Appello,  precisando di essere entrato in Italia nel 2007 a seguito di richiesta nominativa tramite flussi e deducendo il mancato rilascio del permesso di soggiorno per i sei mesi previsti in caso di attesa di occupazione, che gli avrebbe permesso  di reperire più agevolmente un’ altra occupazione dopo il licenziamento e, comunque, l’erronea valutazione attraverso la quale la Questura, senza alcuna verifica, aveva dichiarato fittizio il contratto di lavoro domestico instaurato con un connazionale.

Con Ordinanza n.340 del 23 gennaio 2014 il Consiglio di Stato aveva accolto l’istanza cautelare, sospendendo, in via provvisoria, l’esecutività della sentenza impugnata.

Nella successiva  udienza pubblica dell’8 maggio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato confermato che la sentenza impugnata dovesse essere riformata.

Nel caso di specie, infatti, non poteva rilevare, come invece sostenuto erroneamente dalla Questura per il diniego del rinnovo, l’inutile decorso del periodo di attesa di  occupazione previsto dall’art. 22, c. 11, del D.Lgs n.286/1998, in quanto tale norma consente di rilasciare allo straniero  un permesso temporaneo proprio al fine di reperire altro lavoro. Nella vicenda in commento, il provvedimento appena richiamato risultava legittimato anche dal licenziamento del lavoratore dalla precedente occupazione.

Parimenti, dunque,  non poteva costituire il fondamento del diniego  il periodo di attesa di nuova occupazione trascorso in fatto tra la presentazione dell’istanza alla Questura e l’adozione del relativo provvedimento, non potendo peraltro essere poste a carico dello straniero le lungaggini dell’Autorità Amministrativa, che aveva impiegato ben undici mesi per evadere la pratica.

Il Consiglio aveva poi rilevato come la Questura avesse ritenuto meramente strumentale l’ultimo contratto di lavoro prodotto dall’interessato,  senza fornire alcun probante riscontro istruttorio.

Dopo aver affermato la necessità di annullare il provvedimento della Questura, il Consiglio di Stato ha concluso con l’accoglimento  della domanda proposta in Appello dallo straniero, con conseguente condanna del Ministero dell’Interno e della Questura di Pordenone al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate  in 5.000,00 €, oltre agli accessori dovuti per legge.

Valerio Pollastrini


(1)   - Cons.St., Sezione V, n. 1692/2010;

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