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mercoledì 18 giugno 2014

Sicurezza sul lavoro anche per le aziende senza dipendenti

Nella sentenza n.9870 del 7 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha confermato che anche le aziende prive di dipendenti sono tenute al rispetto delle norme a  tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Il legale rappresentante di una SNC aveva proposto opposizione al provvedimento con il quale  l'Azienda Sanitaria Locale gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa prevista per la  violazione di alcune  prescrizioni inerenti alla prevenzione e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Dopo il rigetto dell’istanza da parte del Tribunale, l’azienda aveva adito la Cassazione, lamentando che, al tempo della verifica ispettiva, non vi fosse alcun lavoratore dipendente, né alcun socio, che prestasse la propria attività sul luogo degli accertamenti.

Investita della questione, la Suprema Corte ha però affermato che la sentenza impugnata avesse correttamente rilevato che  l'impianto normativo relativo alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza degli ambienti di lavoro include nel proprio ambito di applicazione  tutti i settori di attività, pubblici e privati e, tranne alcune esclusioni tassative,  si rivolge non solo ai lavoratori subordinati ma anche a tutti i soggetti ad essi equiparati, ivi compresi i soci di società, anche di fatto.

Il D.Lgs n.81, confermando quanto precedentemente disposto dall'art.2 del D.Lgs n.626/94,  fornisce una nozione ampia di datore di lavoro, includendo in tale qualifica, oltre al soggetto titolare del rapporto di lavoro con il dipendente,  anche il soggetto che detiene la responsabilità dell’azienda o di una sua unità produttiva.

L’individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione, pertanto, deve essere valutata con riferimento alle funzioni concretamente esercitate.

La Cassazione ha proseguito ricordando come la normativa di riferimento  rivolga le prescrizioni in ambito di prevenzione e sicurezza in favore di un amplia platea di soggetti, richiedendone il rispetto non soltanto ai fini della tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che, occasionalmente, si trovino sui luoghi di lavoro.

Tornando al  caso in esame, la Suprema Corte ha confermato che il Tribunale, dopo aver accertato come la società, che si occupava della gestione di una  sala videogiochi e bar, svolgesse la propria attività in un luogo aperto al pubblico, aveva correttamente considerato che i  soggetti tutelati dalla richiamata normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro  fossero  anche i terzi che, utilizzandone le strutture ed i macchinari, si trovavano esposti ai rischi propri di quell’ambiente.

La Cassazione, pertanto, ha concluso rigettando il ricorso.

Valerio Pollastrini

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