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mercoledì 4 giugno 2014

Rimodulazione dell’assegno di mantenimento in seguito all’eredità ricevuta dall’ex coniuge

Nell’Ordinanza n.11797 del 27 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nonostante durante il matrimonio la ex coniuge avesse   rinunciato al lavoro per dedicarsi alla cura della  famiglia, qualora beneficiasse successivamente di un'eredità, l'assegno di mantenimento può essere rivisto o anche revocato.

La questione è giunta all’attenzione della Cassazione dopo che la Corte di Appello aveva condannato un uomo al pagamento di un assegno divorzile di 1.100,00 €, in aggiunta al contributo mensile di 600,00 €  per i figli.

Nell’adire la Suprema Corte, il ricorrente aveva contestato la mancata considerazione, da parte del  giudicante del merito, del raffronto tra i redditi ed i cespiti patrimoniali di entrambe le parti, rilevando che l’ex moglie poteva in realtà disporre di mezzi  propri, sufficienti a garantirle il mantenimento di un  tenore di vita analogo a quello goduto durante il  rapporto coniugale.

Il costanza di matrimonio, sia i figli che la ex  avevano infatti ricevuto dalla di lei madre la donazione della nuda proprietà di alcuni immobili, entrati nella loro piena disponibilità  per la successione ereditaria seguita  al decesso della donatrice. Dopo la separazione, l’ex coniuge aveva venduto alcuni di questi beni, ottenendo un  guadagno di 960.000,00 €.

Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha specificato che, nonostante  la donna avesse rinunciato alla carriera per la famiglia, la cospicua eredità poteva consentirle, anche in mancanza di redditi lavorativi, un tenore di vita analogo, se non migliore, rispetto  a quello vissuto durante il matrimonio.

Secondo quanto più volte affermato  dalla giurisprudenza di legittimità (1), l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve essere effettuato attraverso la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello posseduto durante il matrimonio  che, presumibilmente, si sarebbe protratto  in caso di continuazione del rapporto.

In sostanza, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali.

Sulla base delle richiamate considerazioni, la Suprema Corte ha quindi concluso affermando che, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Cass., Sentenza n.11686/2013; Cass., Sentenza n.23508/2010;

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