La
questione è giunta all’attenzione della Cassazione dopo che la Corte di Appello
aveva condannato un uomo al pagamento di un assegno divorzile di 1.100,00 €, in
aggiunta al contributo mensile di 600,00 € per i figli.
Nell’adire
la Suprema Corte, il ricorrente aveva contestato la mancata considerazione, da
parte del giudicante del merito, del
raffronto tra i redditi ed i cespiti patrimoniali di entrambe le parti,
rilevando che l’ex moglie poteva in realtà disporre di mezzi propri, sufficienti a garantirle il
mantenimento di un tenore di vita analogo
a quello goduto durante il rapporto
coniugale.
Il
costanza di matrimonio, sia i figli che la ex avevano infatti ricevuto dalla di lei madre la
donazione della nuda proprietà di alcuni immobili, entrati nella loro piena disponibilità
per la successione ereditaria
seguita al decesso della donatrice. Dopo
la separazione, l’ex coniuge aveva venduto alcuni di questi beni, ottenendo un guadagno di 960.000,00 €.
Accogliendo
il ricorso, la Cassazione ha specificato che, nonostante la donna avesse rinunciato alla carriera per
la famiglia, la cospicua eredità poteva consentirle, anche in mancanza di
redditi lavorativi, un tenore di vita analogo, se non migliore, rispetto a quello vissuto durante il matrimonio.
Secondo
quanto più volte affermato dalla
giurisprudenza di legittimità (1), l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve
essere effettuato attraverso la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi del
coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello posseduto
durante il matrimonio che,
presumibilmente, si sarebbe protratto in
caso di continuazione del rapporto.
In
sostanza, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità
economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e
dalle loro disponibilità patrimoniali.
Sulla
base delle richiamate considerazioni, la Suprema Corte ha quindi concluso
affermando che, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, i beni
acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non
incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta
dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione
ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Cass., Sentenza n.11686/2013; Cass., Sentenza n.23508/2010;
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