La
norma, inoltre, ha innalzato a dodici mesi il termine di pagamento delle
prestazioni per le cessazioni dal servizio per raggiungimento del limite di età
o di servizio.
In
considerazione della coesistenza di una pluralità di regimi sulla materia,
l’Inps, con la circolare n.73 del 5 giugno 2014, ha ricostruito il quadro
normativo attualmente vigente, fornendo una panoramica dettagliata sui termini
di pagamento in relazione alla data di cessazione dal servizio e di maturazione
dei requisiti per il diritto a pensione, nonché sulle deroghe previste in
alcuni casi.
LE NUOVE REGOLE
IN MATERIA DI PAGAMENTO RATEALE E DI TERMINI DI EROGAZIONE DEI TFS E DEI TFR
L’art.
1, commi 484 e 485, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha esteso la
modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici, nonché
degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro
dell’Istituto (2), anche alle
prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000,00 € ed ha
innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle suddette prestazioni, erogate
con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del
limite di età o di servizio.
In
particolare, il comma 484 del richiamato articolo 1, ha stabilito che, in
relazione alle cessazioni dal servizio
successive al 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che
maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i
trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, se di
importo pari o inferiore a 50.000,00 €, verranno corrisposti in unica
soluzione.
Le
medesime prestazioni, se di ammontare superiore a 50.000,00 €, ma inferiore a
100.00,00 €, verranno corrisposte in due
rate annuali, con la prima rata di 50.000,00 € e la
seconda corrispondente alla parte eccedente.
Qualora
le prestazioni fossero superiori a
100.000,00 €, il pagamento avverrà in tre rate: 50.000,00 €
la prima; 50.000,00 € la seconda e la parte eccedente i 100.000,00 € la
terza.
Inoltre,
il comma 484 del citato articolo 1 (3), ha
elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i
dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di
età o di servizio, previsti dall’ordinamento dell’Ente di appartenenza.
Anche
tale incremento avrà efficacia per le
cessazioni che interverranno successivamente al 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale
che, a decorrere dalla stessa data, maturerà il diritto a pensione.
Dopo
aver acquisito il parere del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali (4), con la Circolare in commento l’Inps ha
ricostruito il quadro normativo vigente, caratterizzato dalla coesistenza di
una pluralità di regimi di termini e di fasce di importo che variano in ragione
della data di conseguimento dei requisiti pensionistici.
PAGAMENTO
RATEALE DEI TFS E DEI TFR AI DIPENDENTI CHE CESSANO DAL SERVIZIO A PARTIRE DAL
1° GENNAIO 2014
Dipendenti che
maturano il diritto a pensione dopo il
31 dicembre 2013 - Per
i dipendenti che cessano dal servizio dopo il 1° gennaio 2014 e che conseguono
i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, i Trattamenti di Fine
Servizio e Fine Rapporto, comunque denominati, verranno corrisposti:
a)
in
un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000,00 €;
b)
in
due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000,00 €, ma inferiore a
100.000,00 €; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000,00 € ed il
secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c)
in
tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000,00 €; in tal
caso il primo importo annuale è pari a 50.000,00 €, il secondo importo annuale
è pari a 50.000,00 € e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
Dipendenti che
hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013 - Per i dipendenti
che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il
31 dicembre 2013, le Indennità di Fine Servizio e di Fine Rapporto verranno
corrisposte
(5):
a)
in
un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000,00 €;
b)
in
due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000,00 €, ma inferiore a
150.000,00 €; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000,00 € ed il
secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c)
in
tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000,00 €; in tal
caso il primo importo annuale è pari a 90.000,00 €, il secondo importo annuale
è pari a 60.000,00 € e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
Questa modulazione degli importi risulta
applicabile anche per le cessazioni dal servizio intervenute entro il 31
dicembre 2013.
TERMNI DI
PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO
La
nuova disciplina sui termini di pagamento dei Trattamenti di Fine Servizio e
Fine Rapporto per i dipendenti pubblici e, in ogni caso, per i dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di
fine lavoro dell’Inps (ex Enpas ed ex Inadel), è però suscettibile di alcune deroghe,
in ragione delle date di conseguimento dei requisiti pensionistici.
La
Circolare descrive innanzitutto le
regole generali per le cessazioni dal
servizio successive al 31 dicembre 2013 e relative al personale che maturi dopo la predetta data
i requisiti per il diritto a pensione.
Regime generale –
Si
tratta del regime valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31
dicembre 2013 per i dipendenti che conseguano il diritto a pensione dopo tale
data.
Termine breve:
entro 105 giorni dalla cessazione:
In
caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, dovrà essere
applicato il termine breve, in relazione
al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla
cessazione.
A
tal fine, l’Ente datore di lavoro è
tenuto a trasmettere la documentazione necessaria alla Gestione Dipendenti Pubblici
dell’Inps, entro 15 giorni dalla
cessazione del dipendente, ricevuta la
quale, l’Istituto provvederà a
corrispondere la prestazione, o la prima rata di essa, entro i tre mesi
successivi.
Decorsi
i due periodi sopra indicati sono dovuti
gli interessi.
Termine di 12 mesi:
La
prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa sia avvenuta per:
-
raggiungimento
dei limiti di età. La Circolare
sottolinea che in questa fattispecie rientrano le cessazioni per sopraggiunti limiti
di età ed i collocamenti a riposo, disposti d’ufficio dalle Amministrazioni, al
raggiungimento del limite di età previsto dalla legge (6), anche
se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza
dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione (7);
-
cessazioni
dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo
determinato per raggiungimento del
termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (8);
-
cessazione
dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai
sensi dell’art.72, comma 11, del Decreto Legge n.112/2008, convertito con
modificazioni dalla Legge n.133/2008 (9);
Nei
casi appena richiamati l’Inps non potrà procedere alla liquidazione e al
pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Dopo
questo termine, l’Istituto dovrà disporre il pagamento della prestazione entro 3
mesi. Scaduti entrambi i periodi, pari complessivamente a 15 mesi,
sono dovuti gli interessi.
Termine di 24
mesi:
La
prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause
diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a
pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
-
le
dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
-
il
recesso da parte del datore di lavoro, attraverso licenziamento, destituzione
dall’impiego, etc.
Nei
casi rientranti nel termine in esame, l’Inps
non potrà procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione,
ovvero della prima rata di essa, prima
che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Scaduto
questo termine, l’Istituto dovrà disporre il pagamento della prestazione entro
3 mesi. Decorsi i due periodi suddetti, pari, complessivamente a 27 mesi, sono dovuti gli interessi.
Deroghe per chi
ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il
personale della scuola e dell’Afam) 2011
- Non
sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti
(10):
-
lavoratori
che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento,
sia di anzianità che di vecchiaia per raggiunti limiti di età o di servizio, prima del 13 agosto 2011;
-
personale
del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e
specializzazione musicale (AFAM), interessato all’applicazione delle regole
sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal
primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre
2011. Rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente,
dipendente da istituzioni scolastiche comunali, a condizione che le stesse
abbiano recepito nei propri regolamenti
le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Per
il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini
rimangono i seguenti:
1)
105
giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o
di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (11) e per le
cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato, per raggiungimento
del termine finale fissato nel relativo
contratto di lavoro;
2)
6
mesi per tutte le altre casistiche.
In
relazione al punto 1), il Ministero del lavoro ha chiarito (12) che la deroga
di cui all’art. art.1, comma 23, del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011(13), va intesa nel
senso che, per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011 per il personale della
scuola e delle Afam) abbiano maturato i
requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma
non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità contributiva
massima, il Tfs/Tfr dovrà essere erogato dopo sei mesi.
Deroghe per chi
ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il
personale della scuola e dell’Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 - Non sono interessate dal termine a
regime di 12 mesi sopra richiamato (14), le seguenti
tipologie di dipendenti (15):
-
lavoratori
che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento,
sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo
il 12 agosto 2011 ed entro il 31
dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età;
-
personale
del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e
specializzazione musicale (AFAM), interessato all’applicazione delle regole
sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal
primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della Legge n.449 del 27
dicembre 1997, e che ha maturato i requisiti per il
pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013. Rientra
nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni
scolastiche comunali, a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative
all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Pertanto,
la prestazione non potrà essere liquidata dall’Inps prima di sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro, quando questa sia avvenuta per:
-
raggiungimento
dei limiti di età, rientranti tra queste i collocamenti a riposo disposti
d’ufficio dalle Amministrazioni al raggiungimento del limite di età di legge
(65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al
limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto
conseguimento del diritto a pensione;
-
cessazioni
dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo
determinato, per raggiungimento del
termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (16);
-
cessazione
dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito con l’anzianità
contributiva massima ai fini pensionistici (17), se maturata entro il 31 dicembre 2011;
-
cessazione
dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai
sensi dell’art. 72, comma 11, del Decreto Legge n.112/2008, convertito con
modificazioni dalla Legge n.133/2008 (18).
Nella
Circolare in commento, l’Inps ha chiarito che restano fermi, invece, gli
altri termini di 105 giorni per decessi
ed inabilità e di 24 mesi per le altre causali, valevoli per le
cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013, con riferimento a
chi avesse maturato il diritto a pensione, sia entro che dopo la predetta data.
Chiarimenti
relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il
personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che
cessa anticipatamente rispetto al limite ordina mentale – Per quanto
riguarda i termini di pagamento dei Trattamenti di Fine Servizio, spettanti al
personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente
rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o
rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti,
l’Istituto ha specificato che (19) deve essere applicato l’ordinario termine di
pagamento di 24 mesi (20), con riferimento
a tutti i casi di collocamento a riposo, avvenuti a seguito di dimissioni
volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento
anticipato, rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto,
il termine ordinario di 24 mesi si applicherà per i Tfs relativi alle
cessazioni dei suddetti lavoratori:
-
con
un’età di almeno 57 anni e tre mesi (21) ed un’anzianità contributiva di 35
anni;
-
con
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (22), intervenuta prima del raggiungimento
del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei
requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Diversamente,
nel caso in cui, entro il 31 dicembre
2011, l’iscritto abbia conseguito i 40
anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento
sarà quello di sei mesi.
Lo
stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto, entro la predetta data del 31 dicembre 2011, abbia raggiunto l’aliquota massima
dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53
anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31
dicembre 2013.
A
tal proposito, il raggiungimento entro
il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della
retribuzione pensionabile, se non accompagnato, entro la medesima data,
dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti, non consente di ritenere
maturati alla predetta scadenza i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente,
questa fattispecie non rientra nelle deroghe che consentono la conservazione
del previgente termine di 105 giorni (23) e, pertanto, il termine di pagamento
sarà quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Se,
invece, la predetta età, da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal
2016, fosse compiuta dal lavoratore dopo il 31 dicembre 2013, il termine di
pagamento sarà di 12 mesi, in quanto i requisiti per il pensionamento risultano
conseguiti dal 2014.
CHIARIMENTI
SULLA NOZIONE DI MATURAZIONE DEI REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO CONNESSO ALLE
DEROGHE
Con
riferimento all’espressione “maturazione dei requisiti per il pensionamento”,
utilizzata nelle norme in esame e collegata alle deroghe fin qui analizzate, la
Circolare in commento ha fornito i seguenti chiarimenti.
Possesso
dei 57 anni di età e dei 35 di
contribuzione necessari per l’esercizio dell’opzione
da parte delle lavoratrici per ottenere
il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo - Il solo
possesso dei 57 anni di età e dei 35 di
contribuzione, necessari alle donne per
esercitare l’opzione per ottenere il trattamento
pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo, non può essere
considerato come un autonomo requisito
per il diritto alla pensione e, pertanto, non è idoneo a determinare
l’applicazione delle deroghe previste dalle norme sopra citate.
Per
poter costituire motivo di deroga ai nuovi termini di pagamento, nonché alle richiamate modalità di
rateizzazione, non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto i 57 anni
di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto 2011 (o il 31 dicembre
2011 per le dipendenti della scuola), ovvero entro il 31 dicembre 2013, ma
occorre che siano cessate dal servizio
entro le stesse date, in quanto
solo con la cessazione la facoltà
dell’opzione può ritenersi esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla
pensione calcolata secondo il sistema contributivo.
In
mancanza delle altre condizioni citate, la non configurabilità di un autonomo
diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età, connessi ai 35 anni di
contributi, risulta confermata dalla natura sperimentale e temporanea
dell’opzione in parola, che può essere esercitata in tempo utile per l’accesso
alla pensione con decorrenza entro e non
oltre il 31 dicembre 2015.
Pensionamento in
deroga alle norme dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del
decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche
amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione – Nell’ambito del
Pubblico Impiego, la c.d. Legge sulla Spending Review (24),ha previsto l’utilizzo,
in via prioritaria, dei prepensionamenti.
In
particolare la lettera a), comma 11, dell’articolo 2 del Decreto Legge n.95/2012,
come modificato dal Decreto Legge n.101/2013, prevede che il personale in soprannumero, al quale si applichi
la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (25), avrà accesso al pensionamento in base alle regole
vigenti prima della Riforma Fornero (26).
Per
questi lavoratori, pertanto, i requisiti anagrafici e contributivi per la
maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina
vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del Decreto Legge n.201
del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214 del 22 dicembre 2011;
Se
tali requisiti risultino conseguiti prima del 1° gennaio 2014, troveranno dunque
applicazione i termini di pagamento
rateale e quelli di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente
alla stessa data.
Se,
invece, i requisiti per il diritto a pensione risultassero maturati dopo il 31
dicembre 2013, troveranno invece applicazione le nuove regole in materia di
rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine
rapporto.
Resta
fermo che, per il personale in esubero che acceda al pensionamento in deroga
alla disciplina introdotta dall’art.24 del Decreto Legge n.201/2011 (27), il termine di pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio ma dalla data
in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione,
secondo le regole introdotte dal predetto art.24 del Decreto Legge n.201/2011.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Legge n.147 del 27 dicembre 2013;
(2)
-
Ex Enpas ed ex Inadel;
(3)
–
In modifica del comma 2 dell’art.3 del Decreto Legge n.79 del 28 marzo 1997,
convertito con modificazioni dalla Legge n.140
del 28 maggio 1997;
(4)
-
Reso con Nota pr.7787 del 26 maggio
2014;
(5)
–
Secondo la disciplina di cui al comma 7
dell’art.12 del Decreto Legge n.78/2010, illustrata nella Circolare Inpdap n.17
dell’8 ottobre 2010;
(6)
-
65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici;
(7)
-
Con norma di interpretazione autentica, l’art.2, comma 5, del Decreto Legge n.101/2013
ha ribadito che l'articolo 24, comma 4,
secondo periodo, del
Decreto Legge n.201 del 6
dicembre 2011, convertito dalla Legge n.214 del
22 dicembre 2011, va inteso
nel senso che
per i lavoratori
dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto
dai singoli settori di
appartenenza per il
collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di
entrata in vigore dello stesso Decreto
Legge, non è modificato dall'elevazione
dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di
vecchiaia e costituisce il
limite non superabile, se non per
il trattenimento in servizio o per
consentire all'interessato
di conseguire la
prima decorrenza utile
della pensione ove essa non sia
immediata, al raggiungimento del
quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di
impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti
per il diritto a pensione;
(8)
–
La Circolare Inpdap n.30 del 1° agosto 2002
ha chiarito che questa casistica
è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio;
(9)
-
Cfr. Messaggio Inps n.8381 del 15 maggio 2012;
(10)
-
Per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art.1,
comma 22, del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge
n.148 del 14 settembre 2011;
(11)
-
Comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima
anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi
requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del
personale della scuola e AFAM i cui requisiti possono essere stati maturati anche entro il 31
dicembre 2011;
(12)
-
Nota Prot. n.2680 del 22 febbraio 2012;
(13)
-
Illustrata nel punto “3.5 - Deroghe”
della Circolare Inpdap n.16 del 9 novembre 2011;
(14)
-
Introdotto dall’articolo 1, comma 484, della Legge n.147/2013;
(15)
- ;Per i quali continua a trovare applicazione la
disciplina introdotta dall’art.1, comma 22, del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148 del 14 settembre 2011
(16)
-
La Circolare Inpdap n.30 del 1° agosto 2002 ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di
cessazione per limiti di servizio;
(17)
-
Per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero
anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a
regimi pensionistici speciali;
(18)
-
Cfr. Messaggio Inps n.8381 del 15 maggio 2012;
(19)
-
In coerenza con le indicazioni fornite dall’Inps con la Circolare n.37 del 14 marzo 2012, con il Messaggio
n.8381 del 15 maggio 2012 e con il Messaggio n.8299 del 21 maggio 2013;
(20)
-
Previsto dall’art.3 del Decreto Legge n.79/199, convertito dalla Legge
n.140/1997, come successivamente modificato dal Decreto Legge n.138/2011,
convertito dalla legge n.148/2011 e dalla Legge n.147/2013;
(21)
-
Requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016, ai sensi
dell’art.12 del Decreto Legge n.78/2010 e s.m.i.;
(22)
-
Requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016, ai sensi
dell’art.12 del Decreto Legge n.78/2010 e s.m.i.;
(23)
-
Di cui all’art.1, comma 23, del Decreto Legge n.138/2011
(24)
-
L’art. 2 del Decreto Legge n.95/2012, come successivamente modificato, che
ha disciplinato le modalità di
riduzione delle dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni che
presentano personale in soprannumero
(25)
-
Di cui all’art.72, comma 11, del Decreto Legge n.112/2008
(26)
-
Art.24 del Decreto Legge n.201/2011
(27)
-
Ai sensi del citato art.2, comma 11, lett a), del Decreto Legge n.95/2012, come
successivamente modificato;
Nessun commento:
Posta un commento