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domenica 8 giugno 2014

Pubblico Impiego – Pagamento rateale del Tfr

La Legge di Stabilità per il 2014 (1) ha esteso la modalità di pagamento rateale del Trattamento di Fine Servizio e del Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti pubblici anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50mila euro.

La norma, inoltre, ha innalzato a dodici mesi il termine di pagamento delle prestazioni per le cessazioni dal servizio per raggiungimento del limite di età o di servizio.

In considerazione della coesistenza di una pluralità di regimi sulla materia, l’Inps, con la circolare n.73 del 5 giugno 2014, ha ricostruito il quadro normativo attualmente vigente, fornendo una panoramica dettagliata sui termini di pagamento in relazione alla data di cessazione dal servizio e di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, nonché sulle deroghe previste in alcuni casi.

LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI PAGAMENTO RATEALE E DI TERMINI DI EROGAZIONE DEI TFS E DEI TFR
L’art. 1, commi 484 e 485, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici, nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Istituto (2), anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000,00 € ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle suddette prestazioni, erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.

In particolare, il comma 484 del richiamato articolo 1, ha stabilito che, in relazione alle cessazioni dal servizio  successive al 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, se di importo pari o inferiore a 50.000,00 €, verranno corrisposti in unica soluzione.

Le medesime prestazioni, se di ammontare superiore a 50.000,00 €, ma inferiore a 100.00,00 €, verranno  corrisposte in due rate annuali, con la prima rata di 50.000,00 € e  la  seconda corrispondente alla parte eccedente.

Qualora le prestazioni  fossero superiori a 100.000,00 €, il pagamento avverrà in tre rate:  50.000,00 €  la prima; 50.000,00 € la seconda e la parte eccedente i 100.000,00 € la terza.

Inoltre, il comma 484 del citato articolo 1 (3), ha  elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio, previsti dall’ordinamento dell’Ente di appartenenza.

Anche tale incremento avrà  efficacia per le cessazioni che interverranno successivamente al  1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che, a decorrere dalla stessa data, maturerà il diritto a pensione.

Dopo aver  acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (4), con la Circolare in commento l’Inps ha ricostruito il quadro normativo vigente, caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di regimi di termini e di fasce di importo che variano in ragione della data di conseguimento dei requisiti pensionistici.

PAGAMENTO RATEALE DEI TFS E DEI TFR AI DIPENDENTI CHE CESSANO DAL SERVIZIO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014

Dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo  il 31 dicembre 2013 - Per i dipendenti che cessano dal servizio dopo il 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, i Trattamenti di Fine Servizio e Fine Rapporto, comunque denominati, verranno corrisposti:

a)     in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000,00 €;

b)    in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000,00 €, ma inferiore a 100.000,00 €; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000,00 € ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c)     in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000,00 €; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000,00 €, il secondo importo annuale è pari a 50.000,00 € e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013 - Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, le Indennità di Fine Servizio e di Fine Rapporto verranno corrisposte (5):

a)     in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000,00 €;

b)    in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000,00 €, ma inferiore a 150.000,00 €; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000,00 € ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c)     in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000,00 €; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000,00 €, il secondo importo annuale è pari a 60.000,00 € e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

 Questa modulazione degli importi risulta applicabile anche per le cessazioni dal servizio intervenute entro il 31 dicembre 2013.

TERMNI DI PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO
La nuova disciplina sui termini di pagamento dei Trattamenti di Fine Servizio e Fine Rapporto per i dipendenti pubblici e, in ogni caso,   per i dipendenti  iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Inps (ex Enpas ed ex Inadel), è però suscettibile di alcune deroghe, in ragione delle date di conseguimento dei requisiti pensionistici.

La Circolare descrive innanzitutto  le regole generali  per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 e relative  al personale che maturi dopo la predetta data i requisiti per il diritto a pensione.

Regime generale – Si tratta del regime valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguano il diritto a pensione dopo tale data.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione:
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, dovrà essere applicato il termine breve,  in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione.

A tal fine,  l’Ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere la documentazione necessaria alla Gestione Dipendenti Pubblici dell’Inps,  entro 15 giorni dalla cessazione  del dipendente, ricevuta la quale, l’Istituto  provvederà a corrispondere la prestazione, o la prima rata di essa, entro i tre mesi successivi.

Decorsi i due periodi sopra indicati  sono dovuti gli interessi.

Termine di  12 mesi:
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa sia avvenuta per:

-         raggiungimento dei limiti di età.  La Circolare sottolinea che in questa fattispecie rientrano le cessazioni per sopraggiunti limiti di età ed i collocamenti a riposo, disposti d’ufficio dalle Amministrazioni, al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge (6),   anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione (7);

-         cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del  termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (8);

-         cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.72, comma 11, del Decreto Legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008 (9);

Nei casi appena richiamati l’Inps non potrà procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa,  prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Dopo questo termine, l’Istituto dovrà disporre il pagamento della prestazione entro 3 mesi. Scaduti entrambi i periodi, pari complessivamente  a 15 mesi,  sono dovuti gli interessi.

Termine di 24 mesi:
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi  in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

-         le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;

-         il recesso da parte del datore di lavoro, attraverso licenziamento, destituzione dall’impiego, etc.

Nei casi rientranti nel termine in esame, l’Inps  non potrà procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di essa,  prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Scaduto questo termine, l’Istituto dovrà disporre il pagamento della prestazione entro 3 mesi. Decorsi i due periodi suddetti, pari, complessivamente  a 27 mesi, sono dovuti gli interessi.

Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam)  2011 - Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti (10):

-         lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia per raggiunti limiti di età o di servizio,  prima del 13 agosto 2011;

-         personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM), interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. Rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente, dipendente da istituzioni scolastiche comunali, a condizione che le stesse abbiano recepito nei  propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1)    105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (11) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, per  raggiungimento del  termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;

2)    6 mesi  per tutte le altre casistiche.   

In relazione al punto 1), il Ministero del lavoro ha chiarito (12) che la deroga di cui all’art. art.1, comma 23, del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011(13), va intesa nel senso che, per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011  (31 dicembre 2011 per il personale della scuola e delle Afam)   abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr dovrà essere erogato dopo sei mesi.

Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 -  Non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi sopra richiamato (14),   le seguenti tipologie di dipendenti (15):

-         lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il  12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età;

-         personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM), interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della Legge n.449 del 27 dicembre  1997,  e che ha maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013. Rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali, a condizione che le stesse abbiano recepito nei  propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Pertanto, la prestazione non potrà essere liquidata dall’Inps prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa sia avvenuta per:

-         raggiungimento dei limiti di età, rientranti tra queste i collocamenti a riposo disposti d’ufficio dalle Amministrazioni al raggiungimento del limite di età di legge (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione;

-         cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, per raggiungimento del  termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (16);

-         cessazione dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (17), se maturata entro il 31 dicembre 2011;

-         cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del Decreto Legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008 (18).

Nella Circolare in commento, l’Inps ha chiarito che restano fermi, invece, gli altri  termini di 105 giorni per decessi ed inabilità   e di  24 mesi per le altre causali, valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013, con riferimento a chi avesse maturato il diritto a pensione, sia entro che  dopo la predetta data. 

Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordina mentale – Per quanto riguarda i termini di pagamento dei Trattamenti di Fine Servizio, spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico  che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, l’Istituto ha specificato che (19) deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi (20),   con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo, avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato, rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

Pertanto, il termine ordinario di 24 mesi si applicherà per i Tfs relativi alle cessazioni dei suddetti lavoratori:

-         con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (21) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;

-         con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (22), intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

 
Diversamente, nel caso in cui,  entro il 31 dicembre 2011,  l’iscritto abbia conseguito i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento sarà quello di sei mesi.

Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto,  entro la predetta data del 31 dicembre 2011,  abbia raggiunto l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi  siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.

A tal proposito,  il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, se non accompagnato, entro la medesima data, dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti, non consente di ritenere maturati alla predetta scadenza i requisiti per il pensionamento.

Conseguentemente, questa fattispecie non rientra nelle deroghe che consentono la conservazione del previgente termine di 105 giorni (23) e, pertanto, il termine di pagamento sarà quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi  siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.

Se, invece, la predetta età, da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016, fosse compiuta dal lavoratore dopo il 31 dicembre 2013, il termine di pagamento sarà di 12 mesi, in quanto i requisiti per il pensionamento risultano conseguiti dal 2014.

CHIARIMENTI SULLA NOZIONE DI MATURAZIONE DEI REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO CONNESSO ALLE DEROGHE
Con riferimento all’espressione “maturazione dei requisiti per il pensionamento”, utilizzata nelle norme in esame e collegata alle deroghe fin qui analizzate, la Circolare in commento ha fornito i seguenti chiarimenti.

Possesso dei  57 anni di età e dei 35 di contribuzione  necessari per l’esercizio dell’opzione da parte delle lavoratrici  per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo - Il solo possesso dei  57 anni di età e dei 35 di contribuzione,  necessari alle donne per esercitare l’opzione  per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo, non può essere considerato  come un autonomo requisito per il diritto alla pensione e, pertanto, non è idoneo a determinare l’applicazione delle deroghe previste dalle norme sopra citate.    

Per poter costituire motivo di deroga ai nuovi termini di pagamento,  nonché alle richiamate modalità di rateizzazione, non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto 2011 (o il 31 dicembre 2011 per le dipendenti della scuola), ovvero entro il 31 dicembre 2013, ma occorre che siano cessate dal servizio  entro le stesse  date, in quanto solo con la  cessazione la facoltà dell’opzione può ritenersi esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla pensione calcolata secondo il sistema contributivo.

In mancanza delle altre condizioni citate, la non configurabilità di un autonomo diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età, connessi ai 35 anni di contributi, risulta confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell’opzione in parola, che può essere esercitata in tempo utile per l’accesso alla pensione con  decorrenza entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

Pensionamento in deroga alle norme dell’art. 24 del decreto legge 201/2011  previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione – Nell’ambito del Pubblico Impiego, la c.d. Legge sulla Spending Review (24),ha previsto l’utilizzo, in via prioritaria, dei prepensionamenti.

In particolare la lettera a), comma 11, dell’articolo 2 del Decreto Legge n.95/2012, come modificato dal Decreto Legge n.101/2013, prevede che il  personale in soprannumero, al quale si applichi la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (25), avrà  accesso al pensionamento in base alle regole vigenti prima della Riforma Fornero (26).

Per questi lavoratori, pertanto, i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214 del  22 dicembre 2011;

Se tali requisiti risultino conseguiti prima del 1° gennaio 2014, troveranno dunque applicazione i termini di  pagamento rateale e quelli di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente alla stessa data.

Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultassero maturati dopo il 31 dicembre 2013,  troveranno invece  applicazione le nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto.

Resta fermo che, per il personale in esubero che acceda al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall’art.24 del Decreto Legge n.201/2011 (27),    il termine di pagamento  del Tfs o del Tfr non decorre  dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione, secondo le regole introdotte dal predetto art.24 del Decreto Legge n.201/2011.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Legge n.147 del 27 dicembre 2013;
(2)   - Ex Enpas ed ex Inadel;
(3)   – In modifica del comma 2 dell’art.3 del Decreto Legge n.79 del 28 marzo 1997, convertito con modificazioni dalla Legge n.140  del 28 maggio 1997;
(4)   - Reso con Nota pr.7787  del 26 maggio 2014;
(5)   – Secondo la disciplina  di cui al comma 7 dell’art.12 del Decreto Legge n.78/2010, illustrata nella Circolare Inpdap n.17 dell’8 ottobre 2010;
(6)   - 65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici;
(7)   - Con norma di interpretazione autentica, l’art.2, comma 5, del Decreto Legge n.101/2013 ha ribadito  che l'articolo 24, comma 4, secondo  periodo,  del  Decreto Legge  n.201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n.214 del  22 dicembre 2011, va inteso  nel  senso  che  per  i  lavoratori  dipendenti  delle pubbliche  amministrazioni  il  limite  ordinamentale,  previsto  dai singoli  settori  di  appartenenza  per  il  collocamento  a   riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore dello stesso   Decreto Legge, non è modificato dall'elevazione  dei  requisiti  anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e  costituisce  il  limite  non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per  consentire all'interessato  di  conseguire  la  prima  decorrenza  utile   della pensione ove essa non sia  immediata,  al  raggiungimento  del  quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i  requisiti  per il diritto a pensione;
(8)   – La Circolare Inpdap n.30 del 1° agosto 2002  ha chiarito che questa  casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio;
(9)   - Cfr. Messaggio Inps n.8381 del 15 maggio 2012;
(10)                      - Per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art.1, comma 22, del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011,  convertito con modificazioni dalla Legge n.148 del 14 settembre 2011;
(11)                      - Comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti possono  essere stati maturati anche entro il 31 dicembre 2011; 
(12)                      - Nota Prot. n.2680 del 22 febbraio 2012;
(13)                      - Illustrata  nel punto “3.5 - Deroghe” della Circolare Inpdap n.16 del 9 novembre 2011;
(14)                      - Introdotto dall’articolo 1, comma 484, della Legge n.147/2013;
(15)                      - ;Per i quali continua a trovare applicazione la disciplina introdotta dall’art.1, comma 22, del Decreto Legge  n.138 del 13 agosto 2011,  convertito con modificazioni dalla Legge  n.148 del 14 settembre 2011
(16)                      - La Circolare Inpdap n.30 del 1° agosto 2002 ha chiarito che questa  casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio;
(17)                      - Per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali;
(18)                      - Cfr. Messaggio Inps n.8381 del 15 maggio 2012;
(19)                      - In coerenza con le indicazioni fornite dall’Inps con la Circolare  n.37 del 14 marzo 2012, con il Messaggio n.8381 del 15 maggio 2012 e con il Messaggio n.8299 del 21 maggio 2013;
(20)                      - Previsto dall’art.3 del Decreto Legge n.79/199, convertito dalla Legge n.140/1997, come successivamente modificato dal Decreto Legge n.138/2011, convertito dalla legge n.148/2011 e dalla Legge n.147/2013;
(21)                      - Requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016, ai sensi dell’art.12 del Decreto Legge n.78/2010 e s.m.i.;
(22)                      - Requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016, ai sensi dell’art.12 del Decreto Legge n.78/2010 e s.m.i.;
(23)                      - Di cui all’art.1, comma 23, del Decreto Legge n.138/2011
(24)                      - L’art. 2 del Decreto Legge n.95/2012, come successivamente modificato, che ha   disciplinato le modalità di riduzione delle dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni che presentano personale in soprannumero
(25)                      - Di cui all’art.72, comma 11, del Decreto Legge n.112/2008
(26)                      - Art.24 del Decreto Legge n.201/2011
(27)                      - Ai sensi del citato art.2, comma 11, lett a), del Decreto Legge n.95/2012, come successivamente modificato;

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