La
vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte è quella del dirigente medico di secondo livello, impiegato
presso una struttura ospedaliera con funzioni dirigenziali anche del Pronto Soccorso, che aveva partecipato alla procedura
selettiva indetta dalla ASL per il conferimento dell'incarico quinquennale
relativo al medesimo posto già ricoperto.
Dalla
valutazione dei curricula e dei colloqui
ai quali erano stati sottoposti gli interessati, erano stati individuati tre
candidati idonei all’incarico, tra i quali il ricorrente.
Al
termine della procedura di selezione, nonostante il medico avesse riportato la
valutazione denominata “buono”, l’incarico era stato però conferito al
candidato al quale era stata attribuita la minore valutazione di “discreto”.
Investita
della questione, la Cassazione ha ricordato come, nella procedura di selezione del dirigente
preposto al vertice della struttura
complessa, non vi sia alcun dovere di motivazione comparativa tra i vari
candidati.
Nel
caso in cui, attraverso la predetta valutazione, siano stati violati i doveri
di correttezza e buona fede, il soggetto danneggiato può agire per il
risarcimento del danno subito, anche per la perdita di chances, ma non può
ottenere l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico, in quanto non
esiste un principio generale comportante la nullità o l'annullabilità dell'atto
per la violazione dei suddetti principi.
Valerio
Pollastrini
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