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martedì 24 giugno 2014

Pubblico Impiego – Conferimento dell’incarico ad un soggetto meno qualificato

Nella sentenza n.7107/2014 la Corte di Cassazione ha ribadito che, nell’ambito del pubblico impiego, il conferimento dell’incarico ad un soggetto diverso dal candidato risultato più idoneo al termine delle procedure di selezione, consente al danneggiato la richiesta del risarcimento del danno, ma non quella relativa all’annullamento dell’atto.

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte è quella del  dirigente medico di secondo livello, impiegato presso una struttura ospedaliera con funzioni dirigenziali anche del Pronto Soccorso,  che aveva partecipato alla procedura selettiva indetta dalla ASL per il conferimento dell'incarico quinquennale relativo al medesimo posto già ricoperto.

Dalla valutazione dei curricula e  dei colloqui ai quali erano stati sottoposti gli interessati, erano stati individuati tre candidati idonei all’incarico, tra i quali il ricorrente.

Al termine della procedura di selezione, nonostante il medico avesse riportato la valutazione denominata “buono”, l’incarico era stato però conferito al candidato al quale era stata attribuita la minore valutazione di “discreto”.

Investita della questione, la Cassazione ha ricordato come,  nella procedura di selezione del dirigente preposto al  vertice della struttura complessa, non vi sia alcun dovere di motivazione comparativa tra i vari candidati.

Nel caso in cui, attraverso la predetta valutazione, siano stati violati i doveri di correttezza e buona fede, il soggetto danneggiato può agire per il risarcimento del danno subito, anche per la perdita di chances, ma non può ottenere l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico, in quanto non esiste un principio generale comportante la nullità o l'annullabilità dell'atto per la violazione dei suddetti principi.

Valerio Pollastrini

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