Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


sabato 28 giugno 2014

Nessuna rendita se i familiari del lavoratore deceduto nell’infortunio vantano mezzi di sussistenza sufficienti al mantenimento

Nella sentenza n.14498 del 26 giugno 2014, la Suprema Corte ha affermato che, in caso di decesso del dipendente in seguito ad infortunio sul lavoro,  i familiari superstiti non hanno diritto all’indennità Inail se risultano in possesso di mezzi propri sufficienti al loro mantenimento.

Il caso è giunto al vaglio della Cassazione dopo che il Tribunale e la Corte di Appello di Cagliari avevano rigettato la domanda avanzata dalla madre di un dipendente deceduto in seguito ad infortunio sul lavoro,  volta a conseguire la rendita ai superstiti prevista dall’art.85 del D.P.R. n.1124/65.

Nonostante avesse accertato che il lavoratore contribuisse al mantenimento della madre con la quale conviveva, la Corte del merito aveva escluso la presenza del requisito dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza della donna, sulla base del rilievo secondo cui, tenuto conto della pensione di reversibilità integrata al minimo della quale godeva, il reddito residuo, detratto l’affitto per la casa di abitazione IACP, pur  assai limitato, non fosse insufficiente a fronteggiare le primarie esigenze di vita.

Investita della questione, la Cassazione ha sottolineato  che, ai sensi dell’art.106 del  D.P.R.  n.1124 del 30 giugno 1965, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e quando al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto.

In proposito, la Cassazione ha ribadito   che l’espressione “mezzi di sussistenza”, con cui l’art.106 del suddetto D.P.R. definisce lo stato di vivenza a carico, richiama l’analoga espressione “mezzi necessari per vivere” di cui all’art.38, primo comma, della Costituzione, e non i “mezzi adeguati di vita del lavoratore”, di cui al secondo comma.

Per quanto attiene  all’individuazione dei cespiti e dei debiti rilevanti per la valutazione della sufficienza dei mezzi propri di sussistenza, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la premessa sottesa nella decisione del giudice d’appello, il quale aveva attribuito rilievo al reddito da pensione ed ai debiti inerenti alla casa di abitazione, e non a fatti eccezionali, quali i debiti ereditati dal marito defunto nella gestione dell’attività commerciale.

Per accertare il diritto alla rendita in commento, nel tempo la giurisprudenza di legittimità ha focalizzato la propria attenzione  sul rapporto tra il contributo del de cuius con i mezzi propri dell’ascendente.

Per quanto riguarda l’apporto del lavoratore deceduto, il principio scaturito dalla suddetta analisi  non richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal defunto, ma impone, altresì, che quest’ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento, mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (1).

Affinché la rendita sia dovuta, la giurisprudenza, però, è parimenti concorde nel ritenere necessaria la presenza dell’ulteriore presupposto dell’insufficienza dei mezzi propri di sussistenza (2).

Tornando al caso di specie, la Cassazione ha ricordato come la valutazione sulla sufficienza della pensione percepita, depurata dell’onere del canone di affitto dell’alloggio assegnato dall’Istituto autonomo case popolari, costituisce un’analisi tipica, di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha condannato la donna al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500,00 € per compensi professionali, 100,00 € per esborsi, oltre accessori di legge.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Cass., Sentenza n.6794 del 18 maggio 2001; Cass., Sentenza n.5910 del 12 giugno 1998; Cass., Sentenza n.3069 del  4 marzo 2002; Cass., Sentenza n.15914 del  28 luglio 2005;
(2)   - Cass., Sentenza n.2630/2008; Cass., Sentenza n.29238/2011;

Nessun commento:

Posta un commento