Nel
caso di specie, il giudizio del merito aveva ritenuto un imprenditore
responsabile del reato di cui all’art.135 del D.lgs. n.81/2008, in quanto aveva
installato un ponteggio metallico a telaio sprovvisto di marchio di fabbricazione per effettuare lavori di intonaco alla parete
perimetrale esterna di un edificio.
Nell’adire
la Cassazione, l’imputato aveva rilevato come la norma suddetta fosse entrata
in vigore di recente e che, pertanto, la sua mancata conoscenza del relativo
precetto fosse giustificata, in quanto, trovandosi in perfetta buona fede,
sarebbe caduto in errore scusabile, con
conseguente difetto dell’elemento soggettivo del reato.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha sottolineato che la disposizione violata
dall’imputato non può dirsi del tutto nuova rispetto alla previgente normativa
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Anche l’art. 22 del D.P.R. 547/55, infatti,
dispone per le scale aeree ed i ponti mobili sviluppabili l’obbligo di
apposizione di una targa indicante, rispettivamente, il nome del costruttore, il luogo e l’anno di
costruzione, nonché la sua portata massima.
La
Cassazione ha poi aggiunto che l’inserimento nel particolare ambito delle
costruzioni edili, comporta, in ogni caso, l’inderogabile onere di fornire ai
dipendenti adeguate informazioni sulle regole che disciplinano il settore, tanto più quando queste
riguardino, come nella fattispecie, la sicurezza dei luoghi di lavoro.
La
mancata attuazione del suddetto obbligo di informazione, pertanto, palesa la
piena sussistenza dell’elemento soggettivo necessario per la configurabilità
della contravvenzione contestata all’imprenditore, con la contestuale
esclusione della possibilità di
ipotizzare la buona fede o l’errore scusabile, invocati nell’atto di
impugnazione.
Per
tutte le richiamate motivazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso,
confermando la condanna dell’imprenditore.
Valerio
Pollastrini
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