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sabato 14 giugno 2014

Nessun risarcimento per il lavoratore che non rispetta le misure di sicurezza

Nella sentenza n.12046 del 29 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di infortunio mortale, gli eredi della vittima non hanno diritto al  risarcimento del danno se l’infortunato non ha rispettato le misure di sicurezza impartite dall'azienda.

Il caso di specie è quello che ha avuto ad oggetto la  richiesta  risarcitoria avanzata dai familiari di un operaio che, schiacciato da un palo nel corso di un'operazione di scarico di materiali, era deceduto in seguito all’incidente sul posto di lavoro.

Dopo che il Tribunale aveva accolto la domanda degli eredi,  la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, si era pronunciata in senso contrario, in quanto, dagli atti,  era emerso che la vittima avesse violato  le prescrizioni impartite dall'azienda per l'esecuzione di quelle specifiche operazioni.

Per la Corte del merito, attraverso una simile condotta, l’operaio aveva interrotto il nesso di causalità tra la responsabilità del datore di lavoro e l'evento.

Investita della questione, la Cassazione ha confermato quanto disposto dal giudice dell’appello.

In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato come, nonostante risulti pacifico che il datore di lavoro sia tenuto a garantire la sicurezza anche contro l'operato negligente degli operai, tuttavia, la sua responsabilità decade quando la condotta dell’infortunato sia addirittura abnorme, divenendo l’unico elemento causale del fatto.

Si tratta della circostanza nella quale l’azione del dipendente  assume le connotazioni dell'inopinabilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo.

La Cassazione ha ribadito che, al verificarsi di una simile situazione, si interrompe  il nesso causale tra la responsabilità datoriale e l'evento lesivo, con la conseguente esenzione dell’imprenditore dall’onere di fornire la prova liberatoria.

In sostanza, in questi casi, il comportamento del tutto fuori dagli schemi del lavoratore costituisce l’unica causa del danno dallo stesso subito.

Per  la Suprema Corte, ciò è quanto avvenuto nella vicenda in commento, poiché il comportamento dell'operaio nelle operazioni alle quali  era stato adibito, si era tradotto nel  totale spregio, non solo delle  regole di prudenza, ma della stessa razionalità, esponendosi gratuitamente ad un rischio inutile, ignorando, quasi provocatoriamente, i richiami alla prudenza e alle regole, impartiti dai suoi stessi sottoposti, ovvero dagli operai che in quel momento coordinava.

Per tali ragioni, la Cassazione ha negato il risarcimento richiesto dai familiari della vittima.

Valerio Pollastrini

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