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sabato 14 giugno 2014

La nuova disciplina dell’apprendistato

Lo scorso 20 maggio è entrata in vigore la Legge di conversione del D.L. n.34/2014 che, tra l’altro, ha introdotto alcune modifiche all’istituto dell’apprendistato.

Con riguardo a questa particolare fattispecie contrattuale, le novità riguardano:

-         il Piano Formativo Individuale;

-         gli obblighi di stabilizzazione legale;

-         la retribuzione delle ore di formazione;

-         l’offerta e la somministrazione della formazione pubblica.

Forma scritta
Nella sua versione originaria, il D.Lgs. n.167/2011 prevedeva l’obbligo della forma scritta per la redazione, sia del contratto di apprendistato, che, entro i 30 giorni successivi all’instaurazione del rapporto, per quella del Piano Formativo Individuale.

Il Decreto Legge n.34/2014, novellando l’art.2, comma 1, lettera a), del Testo Unico dell’apprendistato, invece, aveva richiesto la forma scritta esclusivamente per la stipulazione del contratto e per l’apposizione del patto di prova, escludendone l’onere per il Piano Formativo Individuale.

In sede di conversione, però, è stato invece disposto che il contratto di apprendistato
deve contenere, in forma scritta sintetica da stipulare all’atto dell’assunzione del lavoratore, il Piano Formativo Individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari predisposti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti bilaterali.

Le richiamate modifiche, pertanto, hanno reintrodotto  l’obbligatorietà della forma scritta, eliminando  la possibilità di redigere il Piano Formativo entro 30 giorni dalla data di assunzione, poiché lo stesso deve essere redatto, in forma sintetica, in occasione della stipulazione del contratto.

La redazione in forma sintetica del Piano Formativo Individuale non fa venire meno l'obbligo di realizzare un percorso formativo coerente con la qualifica da conseguire, così come resta ferma la validità, ai fini della prova, del documento scritto.

Occorre precisare che le novità trovano applicazione ai rapporti di apprendistato costituiti a decorrere dal 21 marzo 2014, fatti salvi gli effetti già prodotti a quella data dalle disposizioni introdotte dal  Decreto Legge.

Le sanzioni applicabili in caso d’inosservanza degli obblighi sopra citati sono quelle già previste dal Testo Unico, vale a dire:

- per l’inadempimento nella erogazione della formazione, di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e tale da impedire la realizzazione delle finalità di legge, è prevista la sanzione del   versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Qualora a seguito di attività di vigilanza emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

- per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive, concernenti  il Piano Formativo Individuale, è prevista, invece, la  sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1.500 euro.

Stabilizzazione
Ai sensi della normativa previgente, l’obbligo di stabilizzazione dei contratti di apprendistato imponeva ai datori di lavoro con 10 o più dipendenti  di confermare nei 36 mesi precedenti alla nuova assunzione almeno il 50% degli apprendisti in forza presso l’azienda (1).

In caso di violazione dei richiamati limiti legali di stabilizzazione, la pena consisteva nella conversione dei contratti di  quei lavoratori, sin dalla data di costituzione, in contratti a tempo indeterminato.

Inizialmente, il Decreto Legge n.34/2014 aveva previsto l’abrogazione dei vincoli, introdotti dalla Riforma Fornero, in merito al mantenimento in servizio degli apprendisti al termine del periodo di formazione, nonché di quelli eventualmente disposti dalla contrattazione collettiva.

Con la conversione in legge del Decreto, invece, la clausola di stabilizzazione legale risulta  ora rivolta ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, mentre permane la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre ulteriori clausole di stabilizzazione.

Per effetto della Legge di conversione del D.L. n. 34/2014, dunque, tornano operativi gli obblighi di conferma in servizio previsti dalla contrattazione collettiva e quelli di diretta origine legale.

La nuova clausola, pertanto, dispone che gli obblighi di stabilizzazione legale:

-         operano esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti;

-         subordina l’assunzione di nuovi apprendisti  alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

Quanto alle previsioni contrattuali, resta ferma la possibilità per i Contratti Collettivi Nazionali di individuare limiti diversi.

Alla luce della richiamate novità:

-         viene meno l’obbligo legale di stabilizzazione per i datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti;

-         permangono gli obblighi contrattuali di conferma in servizio che, se prevista, deve essere rispettata  anche dai datori di lavoro esclusi dall’obbligo legale.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
L’art. 3 del Testo Unico  prevede che, in tutti i settori di attività, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale i giovani di età compresa fra i quindici e i venticinque anni  e che, in questo caso, il contratto risulta utile per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione.

A questa disposizione, la legge di conversione, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, ha introdotto la possibilità  di riconoscere al lavoratore una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate e delle ore di formazione almeno  nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

Si evidenzia che in base alla nuova disciplina della fattispecie:

-         è prevista la possibilità di pagare le ore di formazione in misura pari al 35% delle ore di lavoro;

-         la soglia del 35% costituisce, tuttavia, un livello minimo che può essere aumentato dalle parti;

-         la previsione riguarda solo l’apprendistato  qualificante.

Con riferimento alle Regioni/Province Autonome, inoltre, nell’ambito dell’alternanza scuolalavoro, i Contratti Collettivi  possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

Apprendistato professionalizzante con offerta formativa pubblica
L’art. 4, comma 3 del Testo Unico sull’apprendistato stabilisce che la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, deve essere integrata dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.

In sede di conversione in Legge  del Decreto Lavoro è stato  introdotto l’obbligo, a carico della Regione, di comunicare al datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato professionalizzante, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi ed al calendario delle attività previste.

Di conseguenza, in mancanza di comunicazione da parte della Regione, nel termine dei 45 giorni, il datore di lavoro  non è obbligato ad erogarla, a meno che tale obbligo non sia esplicitamente previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Giova precisare che la comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, dalla quale  decorrono i 45 giorni appena richiamati, s’intende effettuata quando il datore di lavoro invia telematicamente la comunicazione preventiva obbligatoria di assunzione UNILAV.

La Regione che non disponga di propri mezzi, per l'attuazione dell'offerta formativa
potrà comunque avvalersi  del supporto delle imprese e delle loro associazioni.

Apprendistato per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori
La Legge n.128/2013, il  c.d. Decreto “Istruzione”, ha previsto, per il triennio 2014-2016, l’avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda in favore degli studenti degli ultimi due anni delle scuole di secondo grado

Tale programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato con oneri a carico delle imprese interessate.

La Legge n.78/2014 ha introdotto sul punto una novità, disponendo che detti contratti di apprendistato possano essere stipulati anche in deroga ai limiti di età previsti per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto ai soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni, ridotti a 17 se in possesso di qualifica professionale.


(1)   - Percentuale ridotta al 30% per il periodo intercorrente dal 18 luglio 2012 al 17 luglio 2015;

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