Con
riguardo a questa particolare fattispecie contrattuale, le novità riguardano:
-
il
Piano Formativo Individuale;
-
gli
obblighi di stabilizzazione legale;
-
la
retribuzione delle ore di formazione;
-
l’offerta
e la somministrazione della formazione pubblica.
Forma scritta
Nella
sua versione originaria, il D.Lgs. n.167/2011 prevedeva l’obbligo della forma
scritta per la redazione, sia del contratto di apprendistato, che, entro i 30
giorni successivi all’instaurazione del rapporto, per quella del Piano
Formativo Individuale.
Il
Decreto Legge n.34/2014, novellando l’art.2, comma 1, lettera a), del Testo Unico
dell’apprendistato, invece, aveva richiesto la forma scritta esclusivamente per
la stipulazione del contratto e per l’apposizione del patto di prova,
escludendone l’onere per il Piano Formativo Individuale.
In
sede di conversione, però, è stato invece disposto che il contratto di apprendistato
deve
contenere, in forma scritta sintetica da stipulare all’atto dell’assunzione del
lavoratore, il Piano Formativo Individuale, definito anche sulla base di moduli
e formulari predisposti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti
bilaterali.
Le
richiamate modifiche, pertanto, hanno reintrodotto l’obbligatorietà della forma scritta,
eliminando la possibilità di redigere il
Piano Formativo entro 30 giorni dalla data di assunzione, poiché lo stesso deve
essere redatto, in forma sintetica, in occasione della stipulazione del
contratto.
La
redazione in forma sintetica del Piano Formativo Individuale non fa venire meno
l'obbligo di realizzare un percorso formativo coerente con la qualifica da
conseguire, così come resta ferma la validità, ai fini della prova, del
documento scritto.
Occorre
precisare che le novità trovano applicazione ai rapporti di apprendistato
costituiti a decorrere dal 21 marzo 2014, fatti salvi gli effetti già prodotti
a quella data dalle disposizioni introdotte dal
Decreto Legge.
Le
sanzioni applicabili in caso d’inosservanza degli obblighi sopra citati sono
quelle già previste dal Testo Unico, vale a dire:
- per l’inadempimento
nella erogazione della formazione, di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro e tale da impedire la realizzazione delle finalità di legge, è
prevista la sanzione del versamento della differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore
al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Qualora
a seguito di attività di vigilanza emerga un inadempimento nella erogazione
della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale
ispettivo del Ministero del Lavoro adotterà un provvedimento di disposizione,
ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un
congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
- per ogni
violazione delle disposizioni contrattuali collettive, concernenti il Piano Formativo Individuale, è prevista, invece,
la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 600 euro.
In
caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1.500
euro.
Stabilizzazione
Ai
sensi della normativa previgente, l’obbligo di stabilizzazione dei contratti di
apprendistato imponeva ai datori di lavoro con 10 o più dipendenti di confermare nei 36 mesi precedenti alla
nuova assunzione almeno il 50% degli apprendisti in forza presso l’azienda (1).
In
caso di violazione dei richiamati limiti legali di stabilizzazione, la pena
consisteva nella conversione dei contratti di
quei lavoratori, sin dalla data di costituzione, in contratti a tempo
indeterminato.
Inizialmente,
il Decreto Legge n.34/2014 aveva previsto l’abrogazione dei vincoli, introdotti
dalla Riforma Fornero, in merito al mantenimento in servizio degli apprendisti
al termine del periodo di formazione, nonché di quelli eventualmente disposti
dalla contrattazione collettiva.
Con
la conversione in legge del Decreto, invece, la clausola di stabilizzazione
legale risulta ora rivolta ai datori di
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, mentre permane la possibilità per la
contrattazione collettiva di introdurre ulteriori clausole di stabilizzazione.
Per
effetto della Legge di conversione del D.L. n. 34/2014, dunque, tornano
operativi gli obblighi di conferma in servizio previsti dalla contrattazione
collettiva e quelli di diretta origine legale.
La
nuova clausola, pertanto, dispone che gli obblighi di stabilizzazione legale:
-
operano
esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti;
-
subordina
l’assunzione di nuovi apprendisti alla
prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno
il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Quanto
alle previsioni contrattuali, resta ferma la possibilità per i Contratti
Collettivi Nazionali di individuare limiti diversi.
Alla
luce della richiamate novità:
-
viene
meno l’obbligo legale di stabilizzazione per i datori di lavoro che occupano
fino a 49 dipendenti;
-
permangono
gli obblighi contrattuali di conferma in servizio che, se prevista, deve essere
rispettata anche dai datori di lavoro
esclusi dall’obbligo legale.
Apprendistato
per la qualifica e per il diploma professionale
L’art.
3 del Testo Unico prevede che, in tutti
i settori di attività, possono essere assunti con contratto di apprendistato
per la qualifica e per il diploma professionale i giovani di età compresa fra i
quindici e i venticinque anni e che, in
questo caso, il contratto risulta utile per l’assolvimento dell’obbligo
d’istruzione.
A
questa disposizione, la legge di conversione, fatta salva l’autonomia della
contrattazione collettiva, ha introdotto la possibilità di riconoscere al lavoratore una retribuzione
che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate e delle ore di
formazione almeno nella misura del 35%
del relativo monte ore complessivo.
Si
evidenzia che in base alla nuova disciplina della fattispecie:
-
è
prevista la possibilità di pagare le ore di formazione in misura pari al 35%
delle ore di lavoro;
-
la
soglia del 35% costituisce, tuttavia, un livello minimo che può essere
aumentato dalle parti;
-
la
previsione riguarda solo l’apprendistato qualificante.
Con
riferimento alle Regioni/Province Autonome, inoltre, nell’ambito
dell’alternanza scuola‐lavoro, i Contratti Collettivi possono prevedere specifiche modalità di
utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attività stagionali.
Apprendistato
professionalizzante con offerta formativa pubblica
L’art.
4, comma 3 del Testo Unico sull’apprendistato stabilisce che la formazione di
tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, deve
essere integrata dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna
all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.
In
sede di conversione in Legge del Decreto
Lavoro è stato introdotto l’obbligo, a
carico della Regione, di comunicare al datore di lavoro che assume con
contratto di apprendistato professionalizzante, entro 45 giorni dalla
comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento
dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi ed al
calendario delle attività previste.
Di
conseguenza, in mancanza di comunicazione da parte della Regione, nel termine
dei 45 giorni, il datore di lavoro non è
obbligato ad erogarla, a meno che tale obbligo non sia esplicitamente previsto
dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.
Giova
precisare che la comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, dalla
quale decorrono i 45 giorni appena
richiamati, s’intende effettuata quando il datore di lavoro invia
telematicamente la comunicazione preventiva obbligatoria di assunzione UNILAV.
La
Regione che non disponga di propri mezzi, per l'attuazione dell'offerta
formativa
potrà comunque avvalersi del supporto delle imprese e delle loro
associazioni.
Apprendistato
per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori
La
Legge n.128/2013, il c.d. Decreto “Istruzione”,
ha previsto, per il triennio 2014-2016, l’avvio di un programma sperimentale per
lo svolgimento di periodi di formazione in azienda in favore degli studenti
degli ultimi due anni delle scuole di secondo grado
Tale
programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato con oneri a
carico delle imprese interessate.
La
Legge n.78/2014 ha introdotto sul punto una novità, disponendo che detti
contratti di apprendistato possano essere stipulati anche in deroga ai limiti
di età previsti per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto ai
soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni, ridotti a 17 se in possesso di
qualifica professionale.
(1)
-
Percentuale ridotta al 30% per il periodo intercorrente dal 18 luglio 2012 al
17 luglio 2015;
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