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mercoledì 4 giugno 2014

Modello 730/2014 per i soggetti privi del sostituto d’imposta

Il D.L. n.69 del  21 giugno 2013 (1) ha introdotto la possibilità di utilizzare il Modello 730 anche  per i contribuenti che, al momento della presentazione, risultino privi di un sostituto d’imposta.

Con la risoluzione n. 57/E del 7 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti a beneficio dei soggetti sopra indicati, diramando il seguente elenco  dei contribuenti che potranno utilizzare il Modello 730 in assenza di un sostituto d’imposta:

-         Titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio;
-         Badanti, colf, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
-         Titolari di  rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera per  un datore  non residente in Italia;
-         Titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
-         Titolari di assegni periodici;
-         Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.

Qualora dal 730 scaturisse un debito a carico dei richiamati contribuenti, il soggetto adibito all’assistenza fiscale dovrà trasmettere telematicamente la delega di versamento, utilizzando i servizi  resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, oppure, consegnando al contribuente, entro il decimo giorno che precede la scadenza prevista per il  pagamento,  la delega di versamento compilata, consentendo a quest’ultimo di effettuare  il pagamento in via telematica, oppure in contanti in banca, presso uffici postali o  gli altri esercizi abilitati.

Nel caso in cui le risultanze della dichiarazione evidenziassero un credito, sarà invece  il Fisco ad erogarne direttamente l’importo al contribuente, attraverso un accredito in C/C, che dovrà essere indicato nel 730.

Nella nota in commento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Modello 730 potrà essere  presentato in forma congiunta anche se entrambi i coniugi fossero privi di un sostituto d’imposta in grado di effettuare il conguaglio nei tempi previsti. A tal fine è però necessario che  nel modello del primo dichiarante sia indicato un reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente.  Si tratta di una condizione non richiesta  per il secondo dichiarante.

Il contribuente che avesse cessato il rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di  presentazione del  730 originario e quella del 27 ottobre potrà  presentare il modello  integrativo, contrassegnato dal codice 1, barrando  la casella “MOD 730 Dipendenti senza sostituto”. In tal caso il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il soggetto privo di sostituto d’imposta, che   avesse presentato il Modello 730 nei tempi ordinari, possa avvalersi di un nuovo sostituto entro il 27 ottobre, potrà utilizzare il modello integrativo per ottenere da quest’ultimo il rimborso.

Valerio Pollastrini


(1)   - convertito, con modificazioni, dalla Legge n.98 del 9 agosto 2013;

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