Con
la risoluzione n. 57/E del 7 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
alcuni chiarimenti a beneficio dei soggetti sopra indicati, diramando il
seguente elenco dei contribuenti che potranno utilizzare il Modello
730 in assenza di un sostituto d’imposta:
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Titolari
di rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i
mesi di giugno e luglio;
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Badanti,
colf, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
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Titolari
di rapporti di lavoro dipendente svolto
all’estero in zone di frontiera per un
datore non residente in Italia;
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Titolari
di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di
addestramento professionale;
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Titolari
di assegni periodici;
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Titolari
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende
almeno i mesi di giugno e luglio.
Qualora
dal 730 scaturisse un debito a carico dei richiamati contribuenti, il soggetto
adibito all’assistenza fiscale dovrà trasmettere telematicamente la delega di
versamento, utilizzando i servizi resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate, oppure, consegnando al contribuente, entro il
decimo giorno che precede la scadenza prevista per il pagamento, la delega di versamento compilata, consentendo
a quest’ultimo di effettuare il
pagamento in via telematica, oppure in contanti in banca, presso uffici postali
o gli altri esercizi abilitati.
Nel
caso in cui le risultanze della dichiarazione evidenziassero un credito, sarà
invece il Fisco ad erogarne direttamente
l’importo al contribuente, attraverso un accredito in C/C, che dovrà essere
indicato nel 730.
Nella
nota in commento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Modello 730 potrà
essere presentato in forma congiunta
anche se entrambi i coniugi fossero privi di un sostituto d’imposta in grado di
effettuare il conguaglio nei tempi previsti. A tal fine è però necessario che nel modello del primo dichiarante sia indicato
un reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro
dipendente. Si tratta di una condizione
non richiesta per il secondo
dichiarante.
Il
contribuente che avesse cessato il rapporto di lavoro nel periodo intercorrente
tra la data di presentazione del 730 originario e quella del 27 ottobre
potrà presentare il modello integrativo, contrassegnato dal codice 1,
barrando la casella “MOD 730 Dipendenti
senza sostituto”. In tal caso il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Nel
caso in cui il soggetto privo di sostituto d’imposta, che avesse presentato il Modello 730 nei tempi
ordinari, possa avvalersi di un nuovo sostituto entro il 27 ottobre, potrà
utilizzare il modello integrativo per ottenere da quest’ultimo il rimborso.
Valerio
Pollastrini
(1)
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convertito, con modificazioni, dalla Legge n.98 del 9 agosto 2013;
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