Le
aziende interessate dovranno stipulare
una convenzione con l’istituto scolastico.
Per
formalizzarne l’adempimento, il datore di lavoro dovrà prima sottoscrivere un protocollo d'intesa con il Miur, il
Ministero del Lavoro e la Regione, nel quale dovranno essere specificati i seguenti dati:
-
gli
indirizzi di studio coinvolti;
-
i
criteri per individuare scuole e studenti;
-
le
modalità per assicurare ai giovani l'eventuale rientro nei percorsi ordinari;
-
il
numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro;
-
i
criteri per il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione.
Il
Decreto chiarisce inoltre che, per poter instaurare il rapporto con lo studente,
l'impresa dovrà risultare in regola con le prescrizioni sulla sicurezza e
possedere le capacità occupazionali previste dalle norme sull'apprendistato.
Per
l’apprendista-studente dovrà essere redatto un piano formativo personalizzato,
recante i percorsi di studio e di lavoro, e dovrà essere approntato un sistema di monitoraggio, nel quale saranno
impegnati, congiuntamente, il tutor aziendale, designato dall'impresa, ed il
tutor scolastico, individuato tra gli insegnanti del consiglio di classe in
possesso di competenze adeguate.
L’impresa
è inoltre chiamata a farsi carico delle specifiche attività formative in favore
dell’apprendista.
Le
scuole potranno utilizzare fino al 35% dell'orario annuale delle lezioni per l'interazione
tra apprendimento in aula ed esperienza di lavoro.
I
periodi di apprendistato svolti dallo studente saranno valutati e certificati e
varranno come crediti ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, nell’ambito
del quale, la terza prova scritta dovrà essere predisposta dalla Commissione,
tenendo conto dello specifico percorso sperimentale seguito dagli allievi,
anche avvalendosi, senza oneri per la finanza pubblica, della presenza del tutor aziendale come esperto.
Valerio
Pollastrini
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