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sabato 28 giugno 2014

Limitazioni al lavoro notturno

Nell’Interpello n.18 del 26 giugno 2014, il Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti richiesti dall’Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari  in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 11, comma 2, del  D.Lgs. n.66/2003, concernente il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte del genitore che risulti l’unico affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

In particolare, l’istante aveva chiesto se la suddetta disposizione potesse trovare applicazione anche nell’ipotesi di genitore vedovo di figlio convivente minore di anni dodici.

In via preliminare, il Ministero ha  ricordato che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, citato, la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna.

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’art. 18 bis comma 1 del medesimo Decreto, la violazione del summenzionato precetto integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro.

Tornando  al quesito avanzato, il Ministero ha chiarito  che la situazione prospettata dall’istante, ovvero quella del genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientri tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplata dalla norma in esame, finalizzata alla tutela del minore.

Valerio Pollastrini

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