In
particolare, l’istante aveva chiesto se un’impresa
appaltatrice potesse ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro
intermittente con riferimento all’attività espletata da “personale di servizio
e di cucina negli alberghi” di cui al n.5 della tabella allegata al R.D. n.2657/1923
per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno della struttura
alberghiera dell’impresa committente.
In
via preliminare, il Ministero ha ricordato che, ferme restando le causali di
carattere oggettivo e soggettivo (1) in ordine all’utilizzo del lavoro intermittente,
è necessario analizzare quanto disposto
dall’art. 40 del D.Lgs. n.276/2003, ai sensi del quale, nel caso in cui
la contrattazione collettiva nazionale non
avesse disciplinato le fattispecie di legittimo ricorso a tale istituto,
è possibile fare riferimento alle attività elencate nella tabella approvata con
il R.D. n.2657/1923 (2).
Di
conseguenza, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro
intermittente,
il
criterio seguito dal Legislatore afferisce esclusivamente alla tipologia di
attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza
che l’attività in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite
contratto di appalto.
Il
Ministero, pertanto, ha chiarito che, in assenza di specifica previsione da
parte della contrattazione collettiva in ordine alle fattispecie per le quali
sia consentito l’utilizzo del contratto in argomento, anche l’impresa
appaltatrice possa legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per
lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo ai sensi del
n.5 della tabella allegata al Regio Decreto del 1923.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
contemplate dall’art.34 del D.Lgs. n.276/2003;
(2)
-
secondo quanto previsto nel D.M. 23 ottobre 2004;
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