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sabato 28 giugno 2014

Disciplina del lavoro intermittente - Personale di servizio e di cucina negli alberghi - Attività in appalto

Nell’Interpello n.17 del 26 giugno 2014, il Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Confindustria  in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli artt.33 e seguenti del D.Lgs. n.276/2003.

In particolare, l’istante aveva chiesto  se un’impresa appaltatrice potesse ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento all’attività espletata da “personale di servizio e di cucina negli alberghi” di cui al n.5 della tabella allegata al R.D. n.2657/1923 per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno della struttura alberghiera dell’impresa committente.

In via preliminare, il Ministero ha ricordato che, ferme restando le causali di carattere oggettivo e soggettivo (1) in  ordine all’utilizzo del lavoro intermittente, è necessario analizzare quanto disposto  dall’art. 40 del D.Lgs. n.276/2003, ai sensi del quale, nel caso in cui la contrattazione collettiva nazionale non  avesse disciplinato le fattispecie di legittimo ricorso a tale istituto, è possibile fare riferimento alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n.2657/1923 (2).

Di conseguenza, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente,
il criterio seguito dal Legislatore afferisce esclusivamente alla tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attività in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto.

Il Ministero, pertanto, ha chiarito che, in assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva in ordine alle fattispecie per le quali sia consentito l’utilizzo del contratto in argomento, anche l’impresa appaltatrice possa legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo ai sensi del n.5 della tabella allegata al Regio Decreto del 1923.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - contemplate dall’art.34 del D.Lgs. n.276/2003;
(2)   - secondo quanto previsto nel D.M. 23 ottobre 2004;  

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