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martedì 24 giugno 2014

Licenziamento per soppressione del posto di lavoro

Nella sentenza n.13112 dell’11 giugno 2014 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento  per  soppressione del posto nel caso in cui il datore di lavoro provi l’impossibilità di adibire il dipendente ad altro impiego.

Da tempo la giurisprudenza risulta concorde nel ritenere che  il datore di lavoro, che motivi il recesso con la soppressione del posto a cui era addetto il dipendente licenziato, ha l'onere di provare l’impossibilità di adibire lo stesso ad altra posizione analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle precedentemente  svolte.

A tal fine il datore di lavoro   deve inoltre dimostrare di non avere effettuato, per un congruo periodo di tempo successivo al recesso, nuove assunzioni  nella qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato.

Sempre a proposito di questa fattispecie di recesso, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha poi ricordato come, di recente, sia stato  affermato che il datore di lavoro deve provare,  seppure attraverso semplici presunzioni, l'impossibilità di adibire utilmente il dipendente anche in mansioni diverse da quelle precedenti.

In sostanza, per la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro, l’azienda deve dimostrare che l’atto di recesso rappresenta l’ extrema ratio.

Valerio Pollastrini

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