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martedì 24 giugno 2014

Illegittimo rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno

Nella sentenza n.3166 del 23 giugno 2014, il Consiglio di Stato ha chiarito che la cessazione dell’attività aziendale non può costituire motivo di rifiuto del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal cittadino straniero.

Nel caso in commento, il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva respinto il ricorso proposto da un cittadino extracomunitario contro il provvedimento con il quale il Questore  di Udine aveva rifiutato la sua richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Investito della questione, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello proposto dallo straniero.

Dagli atti era emerso che il diniego  del permesso  era stato determinato dal fatto che il richiedente, giunto in Italia in possesso di visto di ingresso ordinario rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana in Albania per motivi di lavoro  e della conseguente autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Provincia di Udine, non aveva  sottoscritto il contratto di soggiorno con il datore di lavoro, così come non aveva perfezionato il rapporto  presso l’Ufficio di Collocamento.

Il Consiglio ha ribadito come il permesso di soggiorno, il cui rilascio risulta subordinato  al nulla osta al lavoro (1), sia un atto dovuto a séguito del perfezionamento della procedura legale che richiede  la firma da parte dello straniero del contratto di soggiorno (2), circostanza avvenuta nel caso di specie.

Ai fini della validità del contratto, non può avere alcuna rilevanza l’accertamento postumo della cessazione dell’attività della ditta che aveva chiesto  l’ingresso del lavoratore extracomunitario nel nostro Paese.

L’Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto rilevare tale circostanza nella sede appropriata degli accertamenti previsti dalla normativa di riferimento e, comunque, in questo caso avrebbe dovuto predisporre l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione stessa, nella fattispecie non intervenuto.

Inoltre, il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro per causa non imputabile al dipendente straniero munito di regolare visto di ingresso   comporta, quanto meno, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione, per l’ottenimento del quale l’interessato deve solamente allegare  l’iscrizione al Centro per l’Impiego, oltre a dimostrare  il possesso   di mezzi leciti per il suo sostentamento.

In conseguenza delle ragioni sopra riportate il Consiglio di Stato ha concluso con l’accoglimento del ricorso dello straniero e con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante, liquidate in 5.000,00 €, oltre I.V.A. e C.P.A.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - di cui all’art.22, comma 2, del D.Lgs. n.286/1998;
(2)   – come previsto dall’art.22, comma 6, del D.Lgs. n.286/1998;

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