Nel
caso in commento, il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva respinto il ricorso proposto da un cittadino extracomunitario
contro il provvedimento con il quale il Questore di Udine aveva rifiutato la sua richiesta per
il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Investito
della questione, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello proposto
dallo straniero.
Dagli
atti era emerso che il diniego del
permesso era stato determinato dal fatto
che il richiedente, giunto in Italia in possesso di visto di ingresso ordinario
rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana in Albania per motivi di lavoro
e della conseguente autorizzazione al
lavoro rilasciata dalla Provincia di Udine, non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno con il
datore di lavoro, così come non aveva perfezionato il rapporto presso l’Ufficio di Collocamento.
Il
Consiglio ha ribadito come il permesso di soggiorno, il cui rilascio risulta
subordinato al nulla osta al lavoro (1), sia un atto
dovuto a séguito del perfezionamento della procedura legale che richiede la firma da parte dello straniero del
contratto di soggiorno (2), circostanza
avvenuta nel caso di specie.
Ai
fini della validità del contratto, non può avere alcuna rilevanza l’accertamento
postumo della cessazione dell’attività della ditta che aveva chiesto l’ingresso del lavoratore extracomunitario nel
nostro Paese.
L’Amministrazione,
infatti, avrebbe dovuto rilevare tale circostanza nella sede appropriata degli
accertamenti previsti dalla normativa di riferimento e, comunque, in questo
caso avrebbe dovuto predisporre l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione
stessa, nella fattispecie non intervenuto.
Inoltre,
il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro per causa non imputabile al
dipendente straniero munito di regolare visto di ingresso comporta, quanto meno, il rilascio del
permesso di soggiorno per attesa di occupazione, per l’ottenimento del quale
l’interessato deve solamente allegare l’iscrizione
al Centro per l’Impiego, oltre a dimostrare il possesso
di mezzi leciti per il suo sostentamento.
In
conseguenza delle ragioni sopra riportate il Consiglio di Stato ha concluso con
l’accoglimento del ricorso dello straniero e con la condanna dell’Amministrazione
al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante, liquidate in
5.000,00 €, oltre I.V.A. e C.P.A.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
di cui all’art.22, comma 2, del D.Lgs. n.286/1998;
(2)
–
come previsto dall’art.22, comma 6, del D.Lgs. n.286/1998;
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