La
normativa vigente (1), infatti, consente
al datore di lavoro di sottrarre dalla retribuzione le ritenute previdenziali a
carico del lavoratore solo nel caso in cui il compenso venga corrisposto nei
tempi ordinari.
La
Suprema Corte ha inoltre osservato come anche
le ritenute fiscali non possano essere detratte dal debito per
differenze retributive, in quanto la determinazione delle stesse risulta avulsa
dal rapporto lavorativo intercorso tra le parti, attenendo, invece, al diverso
rapporto tributario fra contribuente ed Erario.
Quest’ultima
condizione impone, pertanto, che il pagamento delle ritenute fiscali debba
essere effettuato direttamente dal
lavoratore, dopo che lo stesso abbia percepito le differenze retributive
riconosciute in giudizio.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Art.19 della Legge n.218/1952;
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