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giovedì 12 giugno 2014

Le differenze retributive si considerano al lordo delle ritenute

Nella sentenza n.12566 del 29 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che le differenze retributive riconosciute in giudizio al dipendente debbano essere considerate al lordo delle ritenute fiscali e  previdenziali.

La normativa vigente (1), infatti, consente al datore di lavoro di sottrarre dalla retribuzione le ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso in cui il compenso venga corrisposto nei tempi ordinari.

La Suprema Corte ha inoltre osservato come anche  le ritenute fiscali non possano essere detratte dal debito per differenze retributive, in quanto la determinazione delle stesse risulta avulsa dal rapporto lavorativo intercorso tra le parti, attenendo, invece, al diverso rapporto tributario fra contribuente ed Erario.

Quest’ultima condizione impone, pertanto, che il pagamento delle ritenute fiscali debba essere effettuato direttamente   dal lavoratore, dopo che lo stesso abbia percepito le differenze retributive riconosciute in giudizio. 

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Art.19 della Legge n.218/1952;

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