Nella
pronuncia in commento la Suprema Corte ha confermato che la fruizione di otto giorni di ferie da
parte di un insegnante, in contrasto con la programmazione aziendale ed in
violazione di uno specifico ordine di servizio, costituisce un’assenza
ingiustificata, legittimante il recesso.
La
particolare posizione professionale rivestita dal lavoratore, infatti, aveva
incrementato la gravità della condotta oggetto di contestazione a causa del
disvalore ambientale prodotto dalla stessa, che avrebbe potuto essere assunta
come modello diseducativo e disincentivante per gli altri dipendenti.
Valerio
Pollastrini
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