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lunedì 16 giugno 2014

La natura subordinata del rapporto può essere accertata dalle clausole inserite nel contratto di lavoro autonomo

Nella sentenza n.3780 del 30 maggio 2014, il Tribunale di Roma ha chiarito che dalla lettura delle clausole apposte nel contratto di lavoro autonomo, formalmente stipulato dalle parti, può essere desunta la reale subordinazione del lavoratore.

Il caso di specie è quello che ha riguardato un regista che aveva lavorato  per la Rai dal novembre 1994 al luglio 2009, con diversi contratti di lavoro autonomo, intestati a volte  ad altri datori di lavoro.

Dopo che la Rai aveva smesso di richiederne le prestazioni, il dipendente aveva chiesto al Tribunale di Roma di accertare l’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, con conseguente nullità del licenziamento di fatto subito.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso sulla base della prova testimoniale e di alcune clausole dei contratti di lavoro autonomo sottoscritti dal regista con la Rai, in quanto rivelatrici della subordinazione.

Dalle predette clausole, infatti, erano emersi elementi denotanti la sottoposizione del regista al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della società.

Il lavoratore risultava contrattualmente obbligato a svolgere la sua prestazione  negli studi Rai, ubicati in diverse località italiane ed estere e/o in altra località, secondo le esigenze della produzione.

Egli doveva partecipare alle prove, alle esecuzioni ed alle registrazioni della produzione, nei luoghi, nei giorni e secondo gli orari precisati di volta in volta dall’azienda.

Durante la permanenza nei locali della Rai o, comunque, nei luoghi di realizzazione, il lavoratore doveva osservare la normativa vigente per lo svolgimento delle prove, delle esecuzioni e delle registrazioni delle trasmissioni ed, in particolare, le norme di sicurezza.

Un’altra clausola del contratto imponeva al regista di partecipare  ad eventuali sopralluoghi, a tutte le riunioni di impostazione della produzione e di preparare il piano di lavorazione, provvedendo ai tagli ed agli adattamenti del copione e della sceneggiatura richiesti dalla RAI, al montaggio ed a tutte le fasi della lavorazione, ivi comprese le sigle e “numeri zero”, fino al completamento della produzione, e per le parti filmate, fino ad edizione ultimata, nonché all'eventuale preparazione e realizzazione di spot di lancio e/o di mantenimento.

Il lavoratore doveva comunicare per iscritto le opere musicali, letterarie, di prosa, dell’arte figurativa dallo stesso proposte  che,  a seguito di approvazione del dirigente responsabile del programma, venivano utilizzate per la diffusione, con la specificazione degli autori e dell'editore, nonché degli elementi idonei ad identificare il supporto fonomeccanico eventualmente utilizzato.

Nel contratto era stato precisato che, in caso di variazione delle opere indicate, il lavoratore avrebbe dovuto comunicare immediatamente le modifiche apportate.

La esecuzione e la registrazione delle opere, con le eventuali modifiche, sarebbero state effettuate secondo la sequenza decisa dalla Rai, che,  inoltre, chiedeva al regista di  fornire preventivamente i testi scritti dei suoi interventi, che comunque sottoposti all’approvazione del dirigente responsabile del programma.

In esecuzione delle pattuizioni contrattualmente espresse, ivi comprese quelle economiche, il lavoratore doveva prendere parte, a richiesta della Rai, alla presentazione radiofonica e/o televisiva, nonché alle iniziative promozionali della produzione in oggetto, quali ad esempio spot di lancio e/o mantenimento interventi originali per la realizzazione di back stage, interviste, conferenze stampa, interventi in altre produzioni.

Il regista era vincolato ad effettuare le proprie prestazioni esclusivamente in favore della Rai o di  terzi  conformi ai contenuti, anche morali, propri della programmazione  dell’azienda, la quale si riservava di risolvere il rapporto in caso di comportamenti contrastanti con quelli dalla stessa indicati.

Secondo quanto specificato nel contratto, tutte le clausole fin qui riportate costituivano delle obbligazioni essenziali a carico del lavoratore che, pertanto, in caso di inadempienza, anche parziale, avrebbe dovuto corrispondere alla Rai una penale, oltre al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Un’altra penale, inoltre, era stata fissata per   inadempimento o ritardo dal quale risultasse pregiudicato - ad insindacabile giudizio della Rai - l’ordinario svolgimento delle prove, delle esecuzioni e delle registrazioni delle trasmissioni.

In caso di malattia, infortunio, causa di forza maggiore od altre cause di impedimento insorte durante l'esecuzione del contratto, il lavoratore doveva fornirne all’azienda tempestiva comunicazione, oltre a subire una decurtazione dal compenso in caso di mancato adempimento delle prestazioni convenute per una delle citate ragioni.

In ogni caso, qualora l’azienda avesse ritenuto che i fatti richiamati avrebbero impedito al regista  il regolare e continuativo adempimento delle obbligazioni convenute, avrebbe potuto risolvere  di diritto il rapporto, senza alcun compenso o indennizzo in favore del lavoratore. 

Dagli atti dell’istruttoria, inoltre, era emerso che  analoghe previsioni fossero contenute anche nei contratti stipulati con la società Unitelefilm, denotando l’effettiva ed esclusiva utilizzazione del ricorrente da parte della Rai. 

Dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, infine, era emerso che il lavoratore avesse reso le proprie prestazioni per l’intero periodo di causa in favore della RAI s.p.a., svolgendo mansioni di regista e lavorando normalmente  10 o 12 ore al giorno, dalla mattina sino alle 18/19, per sette giorni alla settimana,  rimanendo, in caso di urgenza, comunque  a disposizione dell’azienda in ogni momento.

Dopo l’attento esame di tutte le clausole contenute nel contratto di lavoro autonomo, formalmente instaurato tra le parti, il Tribunale romano ha concluso disponendo la conversione del rapporto in un contratto di natura subordinata.

Valerio Pollastrini

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