Il
caso di specie è quello che ha riguardato un regista che aveva lavorato per la Rai dal novembre 1994 al luglio 2009,
con diversi contratti di lavoro autonomo, intestati a volte ad altri datori di lavoro.
Dopo
che la Rai aveva smesso di richiederne le prestazioni, il dipendente aveva
chiesto al Tribunale di Roma di accertare l’esistenza di un unico rapporto di
lavoro subordinato, con conseguente nullità del licenziamento di fatto subito.
Il
Tribunale aveva accolto il ricorso sulla base della prova testimoniale e di alcune
clausole dei contratti di lavoro autonomo sottoscritti dal regista con la Rai,
in quanto rivelatrici della subordinazione.
Dalle
predette clausole, infatti, erano emersi elementi denotanti la sottoposizione
del regista al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della società.
Il
lavoratore risultava contrattualmente obbligato a svolgere la sua prestazione negli studi Rai, ubicati in diverse località
italiane ed estere e/o in altra località, secondo le esigenze della produzione.
Egli
doveva partecipare alle prove, alle esecuzioni ed alle registrazioni della
produzione, nei luoghi, nei giorni e secondo gli orari precisati di volta in
volta dall’azienda.
Durante
la permanenza nei locali della Rai o, comunque, nei luoghi di realizzazione, il
lavoratore doveva osservare la normativa vigente per lo svolgimento delle
prove, delle esecuzioni e delle registrazioni delle trasmissioni ed, in
particolare, le norme di sicurezza.
Un’altra
clausola del contratto imponeva al regista di partecipare ad eventuali sopralluoghi, a tutte le riunioni
di impostazione della produzione e di preparare il piano di lavorazione,
provvedendo ai tagli ed agli adattamenti del copione e della sceneggiatura
richiesti dalla RAI, al montaggio ed a tutte le fasi della lavorazione, ivi
comprese le sigle e “numeri zero”, fino al completamento della produzione, e
per le parti filmate, fino ad edizione ultimata, nonché all'eventuale
preparazione e realizzazione di spot di lancio e/o di mantenimento.
Il
lavoratore doveva comunicare per iscritto le opere musicali, letterarie, di prosa,
dell’arte figurativa dallo stesso proposte
che, a seguito di approvazione
del dirigente responsabile del programma, venivano utilizzate per la
diffusione, con la specificazione degli autori e dell'editore, nonché degli
elementi idonei ad identificare il supporto fonomeccanico eventualmente
utilizzato.
Nel
contratto era stato precisato che, in caso di variazione delle opere indicate,
il lavoratore avrebbe dovuto comunicare immediatamente le modifiche apportate.
La
esecuzione e la registrazione delle opere, con le eventuali modifiche,
sarebbero state effettuate secondo la sequenza decisa dalla Rai, che, inoltre, chiedeva al regista di fornire preventivamente i testi scritti dei suoi
interventi, che comunque sottoposti all’approvazione del dirigente responsabile
del programma.
In
esecuzione delle pattuizioni contrattualmente espresse, ivi comprese quelle
economiche, il lavoratore doveva prendere parte, a richiesta della Rai, alla
presentazione radiofonica e/o televisiva, nonché alle iniziative promozionali della
produzione in oggetto, quali ad esempio spot di lancio e/o mantenimento
interventi originali per la realizzazione di back stage, interviste, conferenze
stampa, interventi in altre produzioni.
Il
regista era vincolato ad effettuare le proprie prestazioni esclusivamente in
favore della Rai o di terzi conformi ai contenuti, anche morali, propri
della programmazione dell’azienda, la quale si riservava di
risolvere il rapporto in caso di comportamenti contrastanti con quelli dalla
stessa indicati.
Secondo
quanto specificato nel contratto, tutte le clausole fin qui riportate
costituivano delle obbligazioni essenziali a carico del lavoratore che, pertanto,
in caso di inadempienza, anche parziale, avrebbe dovuto corrispondere alla Rai una
penale, oltre al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Un’altra
penale, inoltre, era stata fissata per
inadempimento o ritardo dal quale risultasse pregiudicato - ad insindacabile
giudizio della Rai - l’ordinario svolgimento delle prove, delle esecuzioni e
delle registrazioni delle trasmissioni.
In
caso di malattia, infortunio, causa di forza maggiore od altre cause di
impedimento insorte durante l'esecuzione del contratto, il lavoratore doveva
fornirne all’azienda tempestiva comunicazione, oltre a subire una decurtazione
dal compenso in caso di mancato adempimento delle prestazioni convenute per una
delle citate ragioni.
In
ogni caso, qualora l’azienda avesse ritenuto che i fatti richiamati avrebbero
impedito al regista il regolare e
continuativo adempimento delle obbligazioni convenute, avrebbe potuto risolvere di diritto il rapporto, senza alcun compenso
o indennizzo in favore del lavoratore.
Dagli
atti dell’istruttoria, inoltre, era emerso che
analoghe previsioni fossero contenute anche nei contratti stipulati con
la società Unitelefilm, denotando l’effettiva ed esclusiva utilizzazione del
ricorrente da parte della Rai.
Dalle
dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, infine, era emerso che il
lavoratore avesse reso le proprie prestazioni per l’intero periodo di causa in
favore della RAI s.p.a., svolgendo mansioni di regista e lavorando normalmente 10 o 12 ore al giorno, dalla mattina sino alle
18/19, per sette giorni alla settimana,
rimanendo, in caso di urgenza, comunque a disposizione dell’azienda in ogni momento.
Dopo
l’attento esame di tutte le clausole contenute nel contratto di lavoro
autonomo, formalmente instaurato tra le parti, il Tribunale romano ha concluso disponendo
la conversione del rapporto in un contratto di natura subordinata.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento