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lunedì 16 giugno 2014

L’accertamento dello straordinario dell’autista

Nella sentenza n.10366 del 13 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che per l’accertamento dell’orario straordinario dell’autista non basta ricostruire i tempi di lavoro attraverso le risultanze dei dischi cronotachigrafi.

Nel caso di specie, il dipendente di un’azienda di trasporti aveva adito il Giudice del lavoro per il riconoscimento di alcune differenze retributive, tra le quali, in particolare, gli straordinari prestati oltre le 48 ore settimanali.

La Corte di Appello aveva accolto il ricorso, in base alla previsione dell’art.11-bis del Contratto Collettivo Nazionale  di riferimento (1) e alle  risultanze della  C.t.u. sui dischi cronotachigrafi.

Contro questa sentenza, l’azienda aveva ricorso in Cassazione, dolendosi, tra l’altro, che il Consulente Tecnico  avesse limitato il proprio  accertamento solamente alle  ore iniziali e finali della prestazione, senza però verificare quelle di guida, di attesa e di riposo,  contravvenendo alle richiamate disposizioni collettive, in base alle quali la determinazione dell’eventuale lavoro straordinario deve essere compiuta secondo l’attività effettivamente prestata, quale risultante dal foglio di registrazione del cronotachigrafi,  tenuto conto anche dell’obbligo dell’autista (2) di azionare i dispositivi di commutazione per la registrazione separata e distinta del tempo di guida, di altri tempi di lavoro e di disponibilità e dei periodi di riposo.

Investita della questione, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell’accertamento dell’orario di lavoro dell’autista, in assenza di ulteriori risultanze,  non è sufficiente la mera produzione dei dischi cronotachigrafi.

La Cassazione ha quindi ricordato che i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove la controparte ne  disconosca la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono, da soli, fornire piena prova dell’orario di lavoro, né dell’effettuazione della prestazione e dell’eventuale straordinario.

In questi casi, infatti, occorre che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione,  sia supportata da ulteriori elementi,  anche di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal Giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori.

Conseguentemente, il Collegio ha concluso con l’accoglimento del ricorso dell’impresa.

Valerio Pollastrini

(1)   - orario di lavoro settimanale di 48 ore e di 47 dal 1° luglio 2000 con determinazione in un’ora della pausa giornaliera da detrarre per trasferte fino a 15 ore e di due ore per trasferte di durata superiore;
(2)   - stabilito dall’art.15 del Reg. CEE 3821/1985;

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