Nel
caso di specie, il dipendente di un’azienda di trasporti aveva adito il Giudice
del lavoro per il riconoscimento di alcune differenze retributive, tra le
quali, in particolare, gli straordinari prestati oltre le 48 ore settimanali.
La
Corte di Appello aveva accolto il ricorso, in base alla previsione dell’art.11-bis
del Contratto Collettivo Nazionale di
riferimento (1) e alle risultanze della C.t.u. sui dischi cronotachigrafi.
Contro
questa sentenza, l’azienda aveva ricorso in Cassazione, dolendosi, tra l’altro,
che il Consulente Tecnico avesse limitato
il proprio accertamento solamente alle ore iniziali e finali della prestazione,
senza però verificare quelle di guida, di attesa e di riposo, contravvenendo alle richiamate disposizioni
collettive, in base alle quali la determinazione dell’eventuale lavoro
straordinario deve essere compiuta secondo l’attività effettivamente prestata,
quale risultante dal foglio di registrazione del cronotachigrafi, tenuto conto anche dell’obbligo dell’autista (2) di azionare i
dispositivi di commutazione per la registrazione separata e distinta del tempo
di guida, di altri tempi di lavoro e di disponibilità e dei periodi di riposo.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell’accertamento
dell’orario di lavoro dell’autista, in assenza di ulteriori risultanze, non è sufficiente la mera produzione dei
dischi cronotachigrafi.
La
Cassazione ha quindi ricordato che i dischi cronotachigrafi, in originale od in
copia fotostatica, ove la controparte ne
disconosca la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati,
non possono, da soli, fornire piena prova dell’orario di lavoro, né dell’effettuazione
della prestazione e dell’eventuale straordinario.
In
questi casi, infatti, occorre che la presunzione semplice, costituita dalla
contestata registrazione, sia supportata
da ulteriori elementi, anche di
carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal Giudice
del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori.
Conseguentemente,
il Collegio ha concluso con l’accoglimento del ricorso dell’impresa.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
orario di lavoro settimanale di 48 ore e di 47 dal 1° luglio 2000 con
determinazione in un’ora della pausa giornaliera da detrarre per trasferte fino
a 15 ore e di due ore per trasferte di durata superiore;
(2)
-
stabilito dall’art.15 del Reg. CEE 3821/1985;
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