Per
questa tipologia di pensione, la Riforma Fornero (1) ha previsto una particolare
forma di penalizzazione, costituita dall’applicazione della riduzione dell’importo
pari all’1% della quota retributiva, per ogni anno di anticipo rispetto all’età
di 62 anni (2).
La
nota chiarisce che, a differenza delle ferie retribuite, il congedo matrimoniale, quello per cure
termali ed i giorni di sciopero sono esclusi dal concetto di “effettiva
prestazione di lavoro”.
In
caso di pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, pertanto, i suddetti
emolumenti costituiscono periodi di anzianità
contributiva non utilizzabili ai fini dell’esclusione della penalizzazione in
commento.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
D.L n.201/2011, convertito dalla legge n.214/2011;
(2)
-
Riduzione elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a due;
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