Nel
caso di specie, un lavoratore aveva adito il giudice del lavoro, chiedendo la
condanna della Cassa Edile al pagamento di circa 3.000,00 € per le prestazioni
assistenziali di competenza dell’Ente.
Sia
il Tribunale che, successivamente, la Corte di Appello avevano accolto la
domanda, richiamando le affermazioni con
le quali la Cassazione aveva chiarito le funzioni, rivestite dalle Casse Edili,
di garanzia dell’ unitarietà e dell’effettività del pagamento in favore dei
lavoratori, connesse al meccanismo dell’accantonamento dell’apposita contribuzione
versata dalle aziende.
In
base a questo orientamento della Suprema Corte, la Cassa Edile, proprio per la
sua particolare funzione, è tenuta a
provvedere al pagamento delle somme accantonate dal datore di lavoro, a
prescindere dal versamento delle stesse. A fronte di tale onere, però, l’Ente è
legittimato ad agire direttamente nei confronti dell’azienda inadempiente per
ottenere il pagamento delle somme omesse.
Nel
ricorrere in Cassazione, la Cassa Edile aveva evidenziato che la Corte del
merito, pur avendo accertato che il datore di lavoro non avesse provveduto ad inoltrarle
la denuncia dell’inizio della prestazione lavorativa, né avesse depositato
l’elenco nominativo dei lavoratori occupati, aveva ugualmente stabilito che l’Ente
fosse tenuto ad erogare la prestazione.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha ricordato che l'obbligo di corrispondere ai lavoratori i compensi
relativi alle ferie, alla gratifica
natalizia e alle festività infrasettimanali, non deriva dal mero sorgere del
rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento dei relativi accantonamenti da parte
del datore di lavoro.
Le
Casse, organismi di origine contrattuale e sindacale, sono investite, infatti,
del compito di assicurare ai dipendenti edili il pagamento di alcune voci
retributive (1) che, in
considerazione dell'elevata mobilità tipica del settore e della conseguente ridotta durata dei rapporti di lavoro, risulterebbero
di importo minimo e di problematica
erogazione.
L'iter
legislativo che, in origine, aveva stimolato l'iscrizione facoltativa delle imprese alle
Casse Edili, ha (2), infine, sancito
l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti Enti.
Le
Casse forniscono inoltre dell
prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, rivestono
anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, come, ad esempio, l’integrazione
dei trattamenti di malattia ed infortunio, oppure, le forme di sostegno al
reddito dei lavoratori durante le fasi di sospensione del rapporto dovute a
crisi.
Si
tratta di prestazioni finanziate dai
datori di lavoro, attraverso l’accantonamento
delle somme necessarie per le prestazioni di natura retributiva, nonché dei
contributi di competenza per le restanti
corresponsioni.
Le
somme che il datore di lavoro ha
l'obbligo di versare alla Cassa Edile, quali gli accantonamenti per ferie, gratifiche natalizie e festività
infrasettimanali, costituiscono, pertanto, somme spettanti ai dipendenti a
titolo retributivo.
La
Cassazione ha quindi ribadito che il meccanismo dell’accantonamento sopra delineato
integra
una delega alla Cassa, pertanto, la
Corte di Appello aveva correttamente ritenuto che l’Ente risulta obbligato nei
confronti del lavoratore con il solo pagamento di dette somme da parte dell’azienda
e non con il mero sorgere del rapporto di lavoro.
In
tal modo, deve affermarsi che, se il
dipendente può agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle
somme dovutegli per ferie, festività e gratifiche natalizie, parimenti, la
Cassa Edile ha l'obbligo di riscuotere le somme che l’azienda abbia omesso di
versarle.
In
considerazione delle richiamate considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto
il ricorso dell’Ente, con conseguente rigetto dell’originaria
domanda proposta dal lavoratore.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, somme relative all'anzianità
professionale, c.d. Ape;
(2)
-
Secondo quanto disposto dall’art.86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003;
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