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sabato 14 giugno 2014

La Cassa Edile è legittimata ad agire contro l’azienda per il recupero dei versamenti omessi

Nella sentenza n.10140 del 9 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che la Cassa Edile è legittimata ad agire contro il datore di lavoro per il recupero dei contributi non versati alla stessa. L’Ente, infatti, nonostante l’inadempienza dell’azienda, è tenuto ad anticipare ai lavoratori le prestazioni assistenziali di propria competenza.

Nel caso di specie, un lavoratore aveva adito il giudice del lavoro, chiedendo la condanna della Cassa Edile al pagamento  di circa 3.000,00 € per le prestazioni assistenziali di competenza dell’Ente.

Sia il Tribunale che, successivamente, la Corte di Appello avevano accolto la domanda,  richiamando le affermazioni con le quali la Cassazione aveva chiarito le funzioni, rivestite dalle Casse Edili, di garanzia dell’ unitarietà e dell’effettività del pagamento in favore dei lavoratori, connesse al meccanismo dell’accantonamento dell’apposita contribuzione versata dalle aziende.

In base a questo orientamento della Suprema Corte, la Cassa Edile, proprio per la sua particolare funzione, è  tenuta a provvedere al pagamento delle somme accantonate dal datore di lavoro, a prescindere dal versamento delle stesse. A fronte di tale onere, però, l’Ente è legittimato ad agire direttamente nei confronti dell’azienda inadempiente per ottenere il pagamento delle somme omesse.

Nel ricorrere in Cassazione, la Cassa Edile aveva evidenziato che la Corte del merito, pur avendo accertato che il datore di lavoro non avesse provveduto ad inoltrarle la denuncia dell’inizio della prestazione lavorativa, né avesse depositato l’elenco nominativo dei lavoratori occupati, aveva ugualmente stabilito che l’Ente fosse  tenuto ad erogare la prestazione.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ricordato che l'obbligo  di corrispondere ai lavoratori i compensi relativi alle  ferie, alla gratifica natalizia e alle festività infrasettimanali, non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento dei relativi accantonamenti da parte del datore di lavoro.

Le Casse, organismi di origine contrattuale e sindacale, sono investite, infatti, del compito di assicurare ai dipendenti edili il pagamento di alcune voci retributive (1) che, in considerazione dell'elevata mobilità tipica del settore e della conseguente  ridotta durata dei rapporti di lavoro, risulterebbero di importo minimo e  di problematica erogazione.

L'iter legislativo che, in origine, aveva stimolato  l'iscrizione facoltativa delle imprese alle Casse Edili, ha (2), infine, sancito l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti Enti.

Le Casse  forniscono inoltre dell prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, rivestono anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, come, ad esempio, l’integrazione dei trattamenti di malattia ed infortunio, oppure, le forme di sostegno al reddito dei lavoratori durante le fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi.

Si tratta di prestazioni  finanziate dai datori di lavoro, attraverso  l’accantonamento delle somme necessarie per le prestazioni di natura retributiva, nonché dei contributi di competenza per le  restanti corresponsioni.

Le somme che il datore di lavoro  ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, quali gli accantonamenti  per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono, pertanto, somme spettanti ai dipendenti a titolo retributivo.

La Cassazione ha quindi ribadito che il meccanismo dell’accantonamento sopra delineato   integra una delega alla Cassa, pertanto,  la Corte di Appello aveva correttamente ritenuto che l’Ente risulta obbligato nei confronti del lavoratore con il solo pagamento di dette somme da parte dell’azienda e non con il mero sorgere del rapporto di lavoro.

In tal modo, deve affermarsi che, se  il dipendente può agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle somme dovutegli per ferie, festività e gratifiche natalizie, parimenti, la Cassa Edile ha l'obbligo di riscuotere le somme che l’azienda abbia omesso di versarle.

In considerazione delle richiamate considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ente,  con conseguente rigetto dell’originaria domanda proposta dal lavoratore.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape;
(2)   - Secondo quanto disposto dall’art.86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003;

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