Il
Tribunale di Trento, in merito al ricorso proposto da un lavoratore nei
confronti del Comune di Baselga Di Pinè, aveva accertato che per effetto della
riorganizzazione degli uffici dell’Ente, disposta con la Delibera n. 11/2004,
il dipendente era stato assegnato (1) alle mansioni di responsabile dell'Ufficio
speciale gestione strutture, non equivalenti a quelle di capo ufficio tecnico–urbanistico
per le quali era stato assunto.
Per
tale ragione, il Giudice aveva condannato il Comune a reintegrare il ricorrente nelle mansioni
equivalenti, secondo la classificazione professionale vigente, a quelle di
assunzione e a risarcirgli il danno subito per il demansionamento, liquidato in
23.500,00 €, oltre accessori, con
esclusione del danno biologico e morale.
La
Corte di Appello di Trento, adita dal Comune anzidetto, aveva però riformato la decisione di primo grado, rigettando
il ricorso originario del dipendente.
La
Corte del merito, in particolare, aveva escluso che nel caso di specie il lavoratore
fosse stato oggetto di demansionamento, in quanto, a fronte della comprovata
inefficienza degli uffici comunali, l’Ente aveva affidato ad un esperto lo
studio approfondito della situazione, all’esito del quale aveva adottato i rimedi apparsi opportuni, con la conseguente
creazione di una Area Tecnica e di un Ufficio specializzato in materia di
gestione dei beni comunali.
Attraverso
tali provvedimenti, l’Amministrazione aveva posto in essere una nuova
ripartizione di materie e di compiti ed aveva ritenuto opportuno affidare
alcune funzioni specifiche alla competenza esclusiva del lavoratore
ricorrente.
Le
nuove funzioni, pur non coprendo tutto
il raggio del preesistente Ufficio Tecnico, risultavano, tuttavia, di grande rilevanza,
come, ad esempio, la realizzazione dello Stadio del ghiaccio e la prospettiva
di nuovi lavori relativi alla copertura, e, in ogni caso, rientravano nelle
originarie mansioni attribuite al dipendente.
Inoltre,
la Corte territoriale aveva rilevato come le ulteriori competenze del preesistente
Ufficio Tecnico fossero state incluse nell’ambito dell’Area Tecnica, alla quale
era stato preposto un soggetto particolarmente qualificato.
Contro
la sentenza di Appello, il lavoratore aveva adito la Cassazione, contestando al Giudice di secondo
grado di aver riconosciuto in favore del datore di lavoro il
potere discrezionale di modificare, anche
in peius, l’inquadramento delle sue
mansioni.
A
tal proposito, la tesi ricorrente ricordava come l’anzidetta dequalificazione si scontra
con il limite posto dall’art.2013 Cod. Civ., norma che tutela i
diritti dei lavoratori di pari livello costituzionale (2).
Investita
della questione, la Suprema Corte ha ritenuto infondato tale motivo del
ricorso, confermando la conformità della pronuncia impugnata alla
giurisprudenza di legittimità (3), secondo la quale, in relazione al divieto di declassamento,
l’art.2103 Cod. Civ. deve essere interpretato alla stregua del bilanciamento
del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva
ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la
conseguenza ammissibilità, nei casi di sopravvenute e legittime scelte
imprenditoriali, comportanti, tra le altre, ristrutturazioni aziendali, dell’adibizione
del dipendente a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente
svolte, restando immutato il livello retributivo.
Nel
caso di specie, la Corte di Appello
aveva fornito in modo adeguato la motivazione con la quale aveva ritenuto indeffettibile ed improcrastinabile la
riorganizzazione degli uffici compiuta dal Comune, evidenziando che, all’esito
dell’indagine affidata ad un esperto,
erano stati adottati dall’Ente gli opportuni rimedi, tesi a fronteggiare le disfunzioni riscontrate nell'Ufficio
Tecnico, del quale era responsabile il
ricorrente, con la conseguente creazione di una Area Tecnica e di un Ufficio
specializzato per la gestione dei beni comunali.
Secondo
la Cassazione, le richiamate circostanze evidenziavano la realizzazione delle
comprovate esigenze tecnico-produttive, legittimanti lo ius variandi (4).
Con
il secondo motivo di ricorso, il lavoratore aveva dedotto vizio di motivazione
a proposito di un fatto controverso e
decisivo, riguardante il giudizio di equivalenza espresso dalla Corte di
Appello tra le mansioni di assunzione e quelle rimastegli a seguito della
ristrutturazione dell’attività dell’ufficio tecnico (5).
Nello
specifico il ricorrente lamentava il mancato raffronto tra le mansioni
originariamente attribuitegli all’atto dell’assunzione con quelle risultanti
dalla riorganizzazione degli uffici comunali.
La
Cassazione ha però rilevato come, sul punto, la Corte territoriale, con
motivazione immune da vizi e corretta sotto il profilo giuridico, avesse sufficientemente
specificato le ragioni che l’avevano
indotta ad escludere l’esistenza di un demansionamento.
La
diversa ripartizione delle materie e dei compiti, correlata alla nascita di una
Area Tecnica, infatti, aveva comportato l’affidamento al ricorrente della responsabilità
del nuovo “Progetto speciale gestione strutture” che, pur non includendo tutte le
competenze dell’originario Ufficio Tecnico, risultava di grande rilevanza e
conforme alle mansioni in relazione alle
quali il ricorrente era stato inizialmente assunto.
Con
il terzo motivo del ricorso, infine, il lavoratore aveva denunciato la mancata motivazione con riguardo alla sua collocazione
gerarchica prima e dopo la
riorganizzazione dell’ufficio tecnico.
In
particolare, il ricorrente contestava alla sentenza impugnata l’affermazione in
base alla quale egli avrebbe addirittura
perso la subordinazione rispetto al segretario comunale e che, dopo la riorganizzazione degli uffici comunali,
avrebbe comunque conservato parte delle mansioni attribuitegli all’atto dell’assunzione.
Il
lavoratore aveva invece sostenuto che, privato del proprio ufficio e dei
collaboratori abituali, era stato collocato alle dipendenze del nuovo responsabile dell’Area
Tecnica.
Anche
quest’ultima doglianza è stata ritenuta infondata dalla Cassazione che, sul
punto, ha chiarito come la Corte territoriale avesse spiegato che, a seguito
della riorganizzazione degli uffici comunali, il ricorrente fosse stato
chiamato a svolgere parte delle mansioni in posizione di autonomia ed
indipendenza, riferendo direttamente al Sindaco e quindi, diversamente dal
passato, sottraendosi al controllo gerarchico del Segretario comunale.
Per
tutte le richiamate ragioni, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendo
però sussistenti le giustificate ragioni
che, attesa la natura e la particolarità della controversia, consentono la compensazione tra le parti delle spese del
giudizio di legittimità.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
In violazione della tutela prevista dall’art. 52, 1° comma, del DLgs
n.165/2001;
(2)
-
Cass., Sentenza n.4370/2005;
(3)
–
Cass., Sentenza n.8596 del 5 aprile 2007; Cass., Sentenza n.5285/2007;
(4)
-
Cass. SU., Sentenza n.8740 del 4 aprile
2008;
(5)
-
Delibera di Giunta n. 11 dell’ 11 febbraio 2004 e decreto sindacale n.1 del 7
luglio 2004;
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