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lunedì 30 giugno 2014

Accesso a siti pornografici - Appropriazione indebita

Nella sentenza n.27528 del 21 marzo–25 giugno 2014, la Suprema Corte ha ribadito la sussistenza del reato di appropriazione indebita, configurato dal dipendente pubblico che, durante il servizio, utilizzi internet  per accedere a siti  pornografici.

Nel caso di specie, la Corte di Appello Bari aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta,  aveva condannato un lavoratore per appropriazione indebita aggravata dall'art.61, numero 11, del Codice Penale e per interruzione di pubblico servizio.

La Corte del merito aveva rilevato che il dipendente avesse arrecato un  pregiudizio economico alla società pubblica per la quale prestava la propria attività, in quanto si era appropriato della linea telefonica aziendale, collegandosi ad Internet per motivi personali.

Dagli atti era emerso che l’imputato  aveva distolto le apparecchiature informatiche, preposte 24 ore su 24  al monitoraggio degli impianti della pubblica amministrazione, dalla telegestione cui erano preposte, interrompendo il servizio pubblico  per la durata degli illeciti collegamenti.

Contro questa sentenza, il lavoratore aveva adito la Cassazione, deducendo che il Giudice dell’Appello non avrebbe potuto considerare prove documentali le videoriprese eseguite da un privato.

A detta del ricorrente, inoltre,  l'utilizzo del computer non avrebbe determinato alcun danno alla società, presupponendo così l’insussistenza  dei reati contestatigli.

Lamentando come, in maniera del tutto apodittica, la corte territoriale avesse affermato che i filmati e le immagine fossero di natura pedopornografica, il lavoratore aveva sostenuto  l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.

Investita della questione, la Suprema Corte ha premesso che, per  la soluzione della controversia, occorra prendere le mosse dalla sentenza n.26795 del 28 marzo 2006, nella quale  le Sezioni Unite, con riferimento alla materia delle videoregistrazioni, hanno  rimarcato la distinzione  tra documento e atto del procedimento oggetto di documentazione.

Nella richiamata pronuncia, infatti, è stato chiarito che le norme sui documenti, contenute nel codice di procedura penale, sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori del processo.

A proposito della vicenda in commento, la Cassazione ha sottolineato che i giudici di merito avevano correttamente ritenuto acquisite le immagini visive, in quanto  effettuate di propria iniziativa dal privato, all'interno dell'edificio di propria spettanza.

Gli ermellini hanno quindi proseguito ricordando come nella sentenza impugnata fosse stato accertato  che l'imputato, approfittando dell'assenza dell'addetto all'ufficio ed avendo la disponibilità dei locali anche al termine delle attività di ufficio, invece di provvedere unicamente alle pulizie, avesse scelto di utilizzare il computer per visitare siti pedopornografici.

Per la Suprema Corte, la circostanza che la parte offesa non avrebbe subito danni, poiché   la società aveva stipulato un contratto flat con la società Fastweb,  comportante un unico  costo periodico, non aveva alcuna rilevanza ai fini della configurazione del reato.

L’oggetto dell’imputazione, infatti, non era rappresentato dall'uso dell'apparecchio telefonico, ma nell'appropriazione delle energie costituite da impulsi elettronici che erano entrate a far parte del patrimonio della parte offesa.

A detta della Cassazione, tale condotta aveva integrato la contestata ipotesi dell’appropriazione indebita.

Si tratta di una  conclusione del tutto coerente  con la consolidata giurisprudenza di legittimità  in materia di peculato (1).

E' altresì indubbio che il dipendente fosse consapevole dell’ingiusto profitto realizzato attraverso la  visione di siti pedopornografici per mezzo del  collegamento internet di proprietà di terzi.

Distogliendo il computer dalla gestione dell'impianto pubblico di illuminazione comunale per destinarlo all'accesso ai siti pornografici, l’imputato aveva inoltre interrotto il servizio di monitoraggio svolto nell'interesse pubblico, per tutta la durata dei collegamenti illeciti,  realizzando così il reato contestato di cui all'articolo 340 del Codice Penale.

In base a tutte le considerazioni esposte, la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, rilevando, tuttavia, l’estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione.

Valerio Pollastrini

 
(1) - Cass., Sentenza n.3879 del  23 ottobre 2000; Cass., Sentenza n.25273 del  9 maggio 2006; Cass., Sentenza n.21335 del  26 febbraio 2007;

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