La
controversia di specie era sorta dopo che l’Agenzia delle Entrate, per mezzo del
silenzio-rifiuto, aveva respinto l'istanza
di un contribuente per il rimborso
dell'IRPEF versata attraverso le ritenute operate sull'indennità per
licenziamento illegittimo, corrisposta dall'ex datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione in
azienda.
Dopo
la decisione di primo grado che, sul presupposto della natura non retributiva
dell’indennità, aveva riconosciuto la pretesa del lavoratore, la Commissione
Tributaria Regionale aveva successivamente accolto l’appello dell’Agenzia delle
Entrate, disconoscendo quanto richiesto
dal contribuente.
I
giudici di Appello avevano così deciso, ritenendo che, ai sensi dell'art.
16, lett. a), comma 1 (1), del DPR n.917/1986
(2) e dell'art. 32,
comma 1, lett.a), del D.L. n.41/1995 (3), l’indennità
percepita dal dipendente, in quanto destinata a sostituire i redditi da lavoro che lo stesso avrebbe percepito nel caso in
cui fosse stato reintegrato in azienda, dovesse assoggettarsi a tassazione
separata.
Ricorrendo
in Cassazione, il contribuente aveva sostenuto che la predetta indennità, trattandosi di obbligazione sorta ex lege a carico del datore di lavoro che aveva scelto
di non reintegrare il dipendente in azienda, non fosse riconducibile al rapporto di lavoro o alla
sua cessazione.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore,
ricordando come, in tema di licenziamento illegittimo, la Cassazione, in
passato, avesse già affermato che la
corresponsione dell'indennità, commisurata alla retribuzione non effettivamente
percepita, costituisce presunzione "iuris
tantum" di lucro cessante, mentre l'indennità prevista dall'art. 18
della legge n. 300/70, nel suo minimo ammontare di cinque mensilità,
costituisce una presunzione "iuris
et de iure" del danno causato dal recesso, assimilabile ad una sorta
di penale connaturata al rischio di impresa.
Per
quanto riguarda l’oggetto in esame, la normativa di riferimento è rappresentata
dal D.P.R. n.917/1986, il cui articolo 48, comma 1, dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito
da tutti i compensi percepiti in
dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme corrisposte a titolo di
rimborso spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.
Inoltre,
a proposito dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi e delle
indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni, esclusi quelli
dipendenti da invalidità permanente o morte, l'art. 6, comma 2, chiarisce come gli stessi costituiscano redditi appartenenti alla stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti.
L'art.
16, comma 1, lett a) (4), dispone,
infine, che, alle indennità ed alle somme percepite una tantum in dipendenza
della cessazione dei rapporti di lavoro, nonché alle somme e valori comunque
percepiti, anche a titolo risarcitorio,
in seguito ad un provvedimento dell'Autorità giudiziaria o di transazioni
relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, deve applicarsi la tassazione
separata.
Al
termine di questo esaustivo excursus della normativa, la Cassazione ha ricordato come, negli anni, la lettura
coordinata delle richiamate disposizioni abbia determinato il consolidamento
del principio giurisprudenziale in base al quale tutte le indennità conseguite dal lavoratore a
titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, ad esclusione
di quelli per invalidità permanente o morte, e quindi, tutte le indennità aventi
causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese quelle imposte al
datore di lavoro per la risoluzione illegittima del rapporto, costituiscono
redditi da lavoro dipendente e, come tali, sono assoggettati a tassazione separata
ed a ritenuta d'acconto.
Conformandosi
al suddetto principio, la Suprema Corte, ritenendo che la sentenza impugnata
avesse correttamente applicato la norma di riferimento, ha concluso con il
rigetto del ricorso.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Secondo la vecchia numerazione;
(2)
–
Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
(3)
-
Convertito con modificazioni nella Legge
n.85/1995;
(4)
-
Testo risultante dalla modifica operata dall’art.32, comma 1, del D.L. n.41/1995, convertito nella Legge n.85/1995;
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