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lunedì 19 maggio 2014

Tassazione delle indennità corrisposte per la risoluzione del rapporto di lavoro

Nella sentenza n.10749 del 16 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha ricordato che tutte le indennità corrisposte in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle erogate in conseguenza  dell’illegittima risoluzione  da parte dell’azienda, costituiscono redditi da lavoro dipendente, soggetti a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto.

La controversia di specie era sorta dopo che l’Agenzia delle Entrate, per mezzo del silenzio-rifiuto,  aveva respinto l'istanza di un contribuente per il  rimborso dell'IRPEF versata attraverso le ritenute operate sull'indennità per licenziamento illegittimo, corrisposta dall'ex datore di lavoro  in sostituzione della reintegrazione in azienda.

Dopo la decisione di primo grado che, sul presupposto della natura non retributiva dell’indennità, aveva riconosciuto la pretesa del lavoratore, la Commissione Tributaria Regionale aveva successivamente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, disconoscendo quanto richiesto  dal contribuente.

I giudici di Appello avevano così deciso, ritenendo che, ai sensi   dell'art. 16, lett. a), comma 1 (1), del DPR n.917/1986 (2) e dell'art. 32, comma 1, lett.a), del  D.L. n.41/1995 (3), l’indennità percepita dal dipendente, in quanto destinata a sostituire i redditi da lavoro  che lo stesso avrebbe percepito nel caso in cui fosse stato reintegrato in azienda, dovesse assoggettarsi a tassazione separata.

Ricorrendo in Cassazione, il contribuente aveva sostenuto che la predetta indennità,  trattandosi di obbligazione sorta ex lege  a carico del datore di lavoro che aveva scelto di non reintegrare il dipendente in azienda, non  fosse riconducibile al rapporto di lavoro o alla sua cessazione.

Investita della questione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, ricordando come, in tema di licenziamento illegittimo, la Cassazione, in passato, avesse  già affermato che la corresponsione dell'indennità, commisurata alla retribuzione non effettivamente percepita, costituisce presunzione "iuris tantum" di lucro cessante, mentre l'indennità prevista dall'art. 18 della legge n. 300/70, nel suo minimo ammontare di cinque mensilità, costituisce una presunzione "iuris et de iure" del danno causato dal recesso, assimilabile ad una sorta di penale connaturata al rischio di impresa.

Per quanto riguarda l’oggetto in esame, la normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. n.917/1986, il cui articolo 48, comma 1, dispone che  il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi  percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.

Inoltre, a proposito dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi e delle indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte,  l'art. 6, comma 2, chiarisce come gli stessi  costituiscano redditi appartenenti alla stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

L'art. 16, comma 1, lett a) (4), dispone, infine, che, alle indennità ed alle somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro, nonché alle somme e valori comunque percepiti, anche  a titolo risarcitorio, in seguito ad un provvedimento dell'Autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, deve applicarsi la tassazione separata.

Al termine di questo esaustivo excursus della normativa, la Cassazione ha  ricordato come, negli anni, la lettura coordinata delle richiamate disposizioni abbia determinato il consolidamento del principio giurisprudenziale in base al quale  tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli per invalidità permanente o  morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese quelle imposte al datore di lavoro per la risoluzione illegittima del rapporto, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, come tali, sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto.

Conformandosi al suddetto principio, la Suprema Corte, ritenendo che la sentenza impugnata avesse correttamente applicato la norma di riferimento, ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

(1)   – Secondo la vecchia numerazione;
(2)   – Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
(3)   - Convertito con modificazioni nella  Legge n.85/1995;
(4)   - Testo risultante dalla modifica operata dall’art.32, comma 1, del  D.L. n.41/1995,  convertito nella Legge n.85/1995;

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