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martedì 20 maggio 2014

Non si configura il reato di appropriazione indebita se il dipendente di un’agenzia di scommesse gioca senza pagare

Nella sentenza n.20280 del 23 aprile-15 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha escluso che il dipendente di un’agenzia di scommesse, che effettui delle giocate senza pagare i relativi importi, commetta il reato di appropriazione indebita.

Nella vicenda in commento, un addetto alla ricezione delle giocate dai clienti e all’incasso dei relativi importi aveva effettuato alcune scommesse per proprio conto, omettendo di   versare in cassa gli  importi corrispondenti.

La Corte di Appello di Trento  aveva condannato il lavoratore alle pene di giustizia previste per il delitto di appropriazione indebita di una macchina per scommesse dell’azienda.

Contro questa sentenza, il dipendente aveva adito la Cassazione, sostenendo che il fatto per il quale era stato incriminato non configurerebbe il delitto di appropriazione indebita, riducendosi  al mero uso della macchina per le scommesse.

Secondo la tesi del ricorrente il reato suddetto sarebbe escluso, sia dall’assenza della condotta tipica  dell’appropriazione, che dall’assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 646 cod. pen..

L'imputato, in sostanza, non avrebbe agito con la coscienza e volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui al fine di procurarsi un ingiusto profitto, circostanza che risulterebbe  dimostrata dalla sua immediata ammissione dei fatti, non appena questi furono scoperti dal datore di lavoro, e dalla sottoscrizione di una attestazione del debito per l'intero importo non versato.

Secondo il ricorrente, i fatti contestatigli si ridurrebbero, quindi, al mancato pagamento delle giocate effettuate, configurando unicamente un illecito civile, privo di ogni rilevanza penale.

Ritenendo fondata la censura sollevata dal lavoratore, la Suprema Corte ha premesso che l'imputato fosse stato chiamato a rispondere del delitto previsto dagli artt. 81 cpv., 646, 61 n. 7) e 11), C.P., per l’appropriazione, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, della macchina per le scommesse  dell’azienda,  effettuando, in più occasioni, numerose giocate per l’ammontare complessivo di 36.000,00 €.

La Cassazione ha poi richiamato i principi già espressi in materia dalla stessa Corte, secondo i quali integra il reato di appropriazione indebita la condotta consistente nella mera interversione del possesso, attraverso l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, che esuli della sfera di sorveglianza del titolare della stessa(1).

La giurisprudenza di legittimità è inoltre concorde nel ritenere integrato il reato di appropriazione indebita anche nell’ipotesi di un mero uso indebito della res da parte del soggetto che, travalicando  i limiti del possesso, faccia proprio il bene, sia pur temporaneamente (2).

Tornando al caso di specie, la Suprema Corte ha escluso  che l'imputato si fosse appropriato della macchina per le scommesse della società presso la quale svolgeva la sua attività lavorativa.

La macchina in questione, infatti, era rimasta sempre nella disponibilità della ditta, senza transitare sotto il controllo esclusivo dell'imputato.

Gli ermellini hanno parimenti escluso l’uso indebito della macchina da parte del lavoratore, in quanto, dagli atti, non erano emerse specifiche  condizioni  contrattuali che vietassero al dipendente di effettuare delle scommesse.

Per la Cassazione, dunque, l’imputato, rimanendo nei limiti delle sue mansioni ed utilizzando la macchina per le scommesse allo scopo per il quale  era destinata, aveva semplicemente effettuato delle giocate per sé, omettendo di versare nella cassa l'importo relativo.

Tale condotta risulta assimilabile a quella del dipendente che riceva delle giocate da terzi senza esigere il contestuale pagamento della somma scommessa. Fattispecie non sussumibile, per l’assenza dell’appropriazione della cosa altrui, in quella del reato di cui all'art. 646 cod. pen. 

Sul piano giuridico, pertanto, la condotta posta in essere dal lavoratore assume rilievo solo in ambito civilistico, in relazione al suo debito  nei confronti della ditta, costretta a versare le somme giocate dallo stesso.

Dal momento che il fatto in questione esula dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 646 cod. pen., né risulta giuridicamente qualificabile con riferimento a diversa fattispecie di reato, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Cass., Sentenza  n.13347 del 7 gennaio 201; Cass., Sentenza n.38604 del 20 settembre 2007; Cass., Sentenza  n.363 del 21 gennaio 1999;
(2)   - Cass., Sentenza n.47665 del 27 novembre 2009;

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