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lunedì 19 maggio 2014

La maggiore retribuzione dell’ex-coniuge “più debole” non riduce l’assegno di mantenimento

Ricordando come l’assegno di mantenimento abbia lo scopo di garantire  all’ex coniuge più debole economicamente il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio,  nell’ordinanza n.9660 del 6 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi un’occupazione lavorativa, non necessariamente l’emolumento in questione debba essere ridotto.

Nel caso di specie, un uomo aveva adito la Cassazione, ritenendo che la Corte di Appello avesse fissato, in favore della ex-moglie, un importo  dell’assegno di mantenimento sproporzionato, in quanto, nel frattempo, la stessa aveva trovato un impiego a tempo pieno, mutando così in meglio la propria capacità reddituale rispetto al precedente rapporto di lavoro part-time.

Investita della questione, la Suprema Corte ha innanzitutto premesso come il procedimento di separazione e quello di divorzio siano distinti ed autonomi e come, nella vicenda in commento, la Corte del merito avesse maturato la decisione impugnata dopo aver preso atto del palese squilibrio economico esistente tra le parti.

In sostanza, secondo il giudice dell’Appello l’intervenuto miglioramento della propria situazione reddituale non sarebbe sufficiente a consentire alla ex-coniuge di mantenere lo stesso tenore di vita adottato in pendenza di matrimonio.

Si tratta di un procedimento logico  del tutto condiviso dalla Cassazione, che ha così disposto il rigetto del ricorso.
 
Valerio Pollastrini

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