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mercoledì 21 maggio 2014

Se non preceduta da avviso bonario è nulla la cartella esattoriale relativa alle imposte su redditi soggetti a tassazione separata

Nell’Ordinanza n.11000 del 20 maggio 2014  la Corte di Cassazione ha affermato che l’Ufficio finanziario non può emettere la cartella di pagamento per l’imposta dovuta su redditi dichiarati a tassazione separata senza che abbia preventivamente avvisato il contribuente dell’irregolarità riscontrata.

La vicenda in commento è quella che ha visto un contribuente impugnare una cartella di pagamento, ricevuta dall’Agenzia delle Entrate per l’imposta richiesta a conguaglio, relativa a redditi soggetti a tassazione separata.  

Nel corso del giudizio di primo grado, l’Agenzia delle Entrate aveva disposto l’annullamento delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo, tuttavia, la Commissione Tributaria Provinciale aveva ugualmente accolto  il ricorso del contribuente.

Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale  aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia, rilevando la necessità dell’invio dell’avviso bonario per eliminare ogni incertezza, dimostrata, tra l’altro, dallo sgravio autonomamente riconosciuto dall’Ufficio nel corso del primo grado di giudizio.

Sul piano normativo, l’art.6, comma 5, della Legge n.212/2000 richiede espressamente, a pena di nullità dell’iscrizione a ruolo, l’obbligo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di inoltrare al contribuente una preventiva comunicazione di irregolarità, ogniqualvolta sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Quanto al caso di specie, riscontrata la mancata comunicazione preventiva, la Commissione Tributaria Regionale aveva disposto  la nullità dell’atto impugnato.

Contro la sentenza di appello, l’Agenzia aveva ricorso per Cassazione.

Investita della questione, la Suprema Corte ha premesso come, ai sensi delle relative disposizioni di legge, in caso di mancato pagamento, l’iscrizione a ruolo delle somme richieste debba avvenire  entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso bonario (1),  con applicazione delle sanzioni (2) e degli interessi (3), a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

La Cassazione ha concluso ribadendo che la mancata comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione  ha determinato una violazione del procedimento, dalla quale consegue la nullità del provvedimento impugnato, senza che a tal fine rilevi la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Questa, in sostanza, la motivazione che ha indotto la Suprema Corte a rigettare il ricorso, con conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Secondo le disposizioni di cui al DPR n.602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni;
(2)   – Previste  dall'articolo 13, comma 2, del  D.Lgs. n.471 del 18 dicembre 1997;
(3)   – Secondo quanto disposto dall'articolo 20 del DPR n.602 del 29 settembre 1973;

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