La
vicenda in commento è quella che ha visto un contribuente impugnare una
cartella di pagamento, ricevuta dall’Agenzia delle Entrate per l’imposta
richiesta a conguaglio, relativa a redditi soggetti a tassazione separata.
Nel
corso del giudizio di primo grado, l’Agenzia delle Entrate aveva disposto l’annullamento
delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo, tuttavia, la Commissione Tributaria
Provinciale aveva ugualmente accolto il
ricorso del contribuente.
Successivamente,
la Commissione Tributaria Regionale
aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia, rilevando la necessità
dell’invio dell’avviso bonario per eliminare ogni incertezza, dimostrata, tra l’altro,
dallo sgravio autonomamente riconosciuto dall’Ufficio nel corso del primo grado
di giudizio.
Sul
piano normativo, l’art.6, comma 5, della Legge n.212/2000 richiede
espressamente, a pena di nullità dell’iscrizione a ruolo, l’obbligo, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, di inoltrare al contribuente una preventiva
comunicazione di irregolarità, ogniqualvolta sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione.
Quanto
al caso di specie, riscontrata la mancata comunicazione preventiva, la
Commissione Tributaria Regionale aveva disposto la nullità dell’atto impugnato.
Contro
la sentenza di appello, l’Agenzia aveva ricorso per Cassazione.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha premesso come, ai sensi delle relative disposizioni
di legge, in caso di mancato pagamento, l’iscrizione a ruolo delle somme richieste
debba avvenire entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso bonario (1), con applicazione delle sanzioni (2) e degli
interessi (3), a decorrere
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della
predetta comunicazione.
La
Cassazione ha concluso ribadendo che la mancata comunicazione al contribuente dell’esito
della liquidazione ha determinato una
violazione del procedimento, dalla quale consegue la nullità del provvedimento
impugnato, senza che a tal fine rilevi la ricorrenza o meno di incertezze su
aspetti rilevanti della dichiarazione.
Questa,
in sostanza, la motivazione che ha indotto la Suprema Corte a rigettare il
ricorso, con conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle
spese di giudizio.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Secondo le disposizioni di cui al DPR n.602 del 29 settembre 1973 e successive
modificazioni;
(2)
–
Previste dall'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n.471 del 18 dicembre 1997;
(3)
–
Secondo quanto disposto dall'articolo 20 del DPR n.602 del 29 settembre 1973;
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