In
materia di tutela delle condizioni di lavoro, l'art. 2087 cod. civ. sancisce la responsabilità dell’imprenditore
in caso di mancata adozione delle cautele necessarie, con riguardo al rischio
concreto connesso al tipo di lavorazioni svolte in azienda, a salvaguardare l'integrità
psicofisica dei dipendenti.
La
vicenda in commento riguarda l’esposizione ad amianto di un lavoratore, impiegato
negli anni ’80 presso le attuali Ferrovie
dello Stato.
In
seguito al decesso del dipendente, gli eredi avevano citato in giudizio l’azienda,
chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Sia il Tribunale, che la Corte di
Appello, ne avevano accolto le richieste.
Contro
la sentenza della Corte del merito, il
datore di lavoro aveva proposto ricorso in Cassazione, assumendo di aver
adottato, all'epoca dei fatti, ogni tipo di precauzione possibile in relazione
alle conoscenze scientifiche del momento storico.
Nel
rigettare il ricorso, la Suprema corte ha innanzitutto ricordato come, all'epoca,
la portata nociva dell'inalazione delle polveri di amianto fosse già
conosciuta. Circostanza acclarata dall’esistenza di diverse direttive
comunitarie sulla materia.
Dagli
atti, era inoltre emerso che nel 1989 i vertici aziendali avessero concordato
con i sindacati una verifica della portata generale dell'esposizione all'amianto dei lavoratori
impiegati nelle cabine di guida.
La
Cassazione ha poi preso atto che il nesso causale tra la condotta del
lavoratore e l'evento morte, nonché la responsabilità del datore di lavoro per
omessa adozione di specifiche cautele volte a proteggere la salute dei
dipendenti, fossero stati adeguatamente dimostrati nel corso dei giudizi del
merito.
La
suddetta responsabilità, inoltre, risultava attestata da alcune precedenti
pronunce ai danni delle ferrovie dello Stato, aventi ad oggetto il medesimo
tema.
Queste,
in sostanza, le ragioni che hanno indotto la Suprema Corte a rigettare il ricorso,
confermando il risarcimento del danno in favore degli eredi per la mancata predisposizione, da parte del
datore di lavoro, di idonei meccanismi di protezione contro l’esposizione alle
polveri di amianto dei lavoratori.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento