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mercoledì 21 maggio 2014

Responsabilità dell’imprenditore per i danni provocati ai dipendenti dall’esposizione ad amianto

Nella sentenza n.10425 del 14 maggio 2014 la Corte di Cassazione è stata nuovamente chiamata ad esprimersi in merito alla responsabilità datoriale per i danni causati ai dipendenti dall’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro.

In materia di tutela delle condizioni di lavoro, l'art. 2087 cod. civ.  sancisce la responsabilità dell’imprenditore in caso di mancata adozione delle cautele necessarie, con riguardo al rischio concreto connesso al tipo di lavorazioni svolte in azienda, a salvaguardare l'integrità psicofisica dei dipendenti.

La vicenda in commento riguarda l’esposizione ad amianto di un lavoratore, impiegato negli anni ’80 presso le  attuali Ferrovie dello Stato.

In seguito al decesso del dipendente, gli eredi avevano citato in giudizio l’azienda, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Sia il Tribunale, che la Corte di Appello, ne avevano accolto le richieste.

Contro la sentenza della Corte del merito,  il datore di lavoro aveva proposto ricorso in Cassazione, assumendo   di aver adottato, all'epoca dei fatti, ogni tipo di precauzione possibile in relazione alle conoscenze scientifiche del momento storico.

Nel rigettare il ricorso, la Suprema corte ha innanzitutto ricordato come,  all'epoca,  la portata nociva dell'inalazione delle polveri di amianto fosse già conosciuta. Circostanza acclarata dall’esistenza di diverse direttive comunitarie sulla materia.

Dagli atti, era inoltre emerso che nel 1989 i vertici aziendali avessero concordato con i sindacati una verifica della portata generale  dell'esposizione all'amianto dei lavoratori impiegati nelle cabine di guida.

La Cassazione ha poi preso atto che il nesso causale tra la condotta del lavoratore e l'evento morte, nonché la responsabilità del datore di lavoro per omessa adozione di specifiche cautele volte a proteggere la salute dei dipendenti, fossero stati adeguatamente dimostrati nel corso dei giudizi del merito.

La suddetta responsabilità, inoltre, risultava attestata da alcune precedenti pronunce ai danni delle ferrovie dello Stato, aventi ad oggetto il medesimo tema.

Queste, in sostanza, le ragioni che hanno indotto la Suprema Corte a rigettare il ricorso, confermando il risarcimento del danno in favore degli eredi  per la mancata predisposizione, da parte del datore di lavoro, di idonei meccanismi di protezione contro l’esposizione alle polveri di amianto dei lavoratori.

Valerio Pollastrini

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