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mercoledì 21 maggio 2014

Nel contratto di agenzia il diritto di esclusiva può essere revocato tacitamente

Nella sentenza n.9226 del 26 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha riepilogato le caratteristiche essenziali del contratto di agenzia, soffermandosi sulle condizioni che consentono di ritenere provata la revoca, anche tacita, del diritto di esclusiva.

Il caso di specie è quello che ha visto un’azienda richiedere alcune provvigioni ad una società agente, relative ad un determinato periodo di svolgimento del contratto intercorso tra le parti.

Dopo che il Tribunale ne aveva accolto la domanda, la Corte di Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo solo  un importo minimo del credito dedotto dal committente.

Investita della questione, la Cassazione ha confermato quanto disposto nella pronuncia della Corte del merito.

La sentenza in commento, si segnala per aver chiarito le modalità di attuazione della revoca del diritto di esclusiva originariamente concordato, sottolineandone una possibile configurabilità anche in forma tacita.

La Suprema Corte ha ricordato che il diritto di esclusiva non costituisce un elemento essenziale  del contratto di agenzia e, pertanto, può essere validamente derogato dalle parti.

Tale possibilità può essere desunta  anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco, dall’analisi della regolamentazione del rapporto predisposta dalle parti.

In particolare, nel caso in cui sia stato stabilito che il committente possa nominare più agenti nella stessa zona,   l'esclusione della provvigione  per le vendite concluse dallo stesso preponente potrà essere desunta, nonostante   sia stato precedentemente convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti, nominativamente indicati.

In sostanza,  il diritto di esclusiva  può essere derogato, sia in forza di clausola  espressa, che attraverso  una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento dalle  parti  al momento della conclusione del contratto o durante la sua esecuzione.

Conseguentemente, la deroga all'esclusiva in favore dell'agente comporta il mancato diritto di quest’ultimo  alla provvigione per gli affari conclusi nella zona direttamente dal preponente.

Valerio Pollastrini

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