Nel
caso di specie, il datore di lavoro aveva sostenuto che la particolare sanzione di natura penale (1), trovasse applicazione solamente in caso di mancata
individuazione del responsabile del servizio (2) e non anche per l’individuazione
di una persona priva dei requisiti (3).
Investita
della questione, la Cassazione ha ricordato come la fattispecie di reato,
avente ad oggetto la mancata nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, è stata
predisposta per risolvere il contrasto tra la previgente normativa italiana (4), che richiedeva condizioni soggettive assolutamente generali,
e quella comunitaria (5), che invitava, invece, gli Stati membri a precisare le capacità e le
attitudini della persona preposta alla sicurezza.
Si
rammenti, inoltre, come il mancato recepimento dei dettami comunitari era stato
sanzionato dalla Corte di Giustizia CE (6), che aveva condannato lo Stato italiano per inadempienza.
Questo,
in sostanza, l’iter dal quale è scaturita l’introduzione (7) nel D.Lgs.
n.626/1994 dell’articolo 8-bis, attraverso il quale è stato posto rimedio al
suddetto deficit della normativa interna.
Successivamente,
l'art.32 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile
2008 ha fissato (8)
i requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni dei
soggetti preposti al servizio in commento.
Dopo
aver riepilogato l’evoluzione dell’impianto normativo di riferimento, la
Suprema Corte ha affermato che l'assenza dei requisiti soggettivi rende la
designazione inefficace, in quanto inadatta a garantire il
diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro ed il suo diritto
alla salute.
Venendo
alla disciplina sanzionatoria, gli artt. 55 e seguenti del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 hanno sostituito l’impianto
predisposto dalla normativa previgente (9).
Nonostante,
sul piano delle sanzioni, la novella legislativa non abbia espressamente posto
in relazione l’ipotesi della mancata nomina del responsabile con quella del
conferimento a soggetto privo dei necessari requisiti, tale equiparazione, a
detta della Cassazione, risulta evidente dal significato complessivo della
fattispecie.
L'unico
modo che consente al datore di lavoro di rispettare l'obbligo di nominare un
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è, infatti, quello di
incaricare una persona in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Di
conseguenza, la nomina di una persona
inidonea comporta, inevitabilmente, la violazione dell'obbligo suddetto e deve
essere considerata inefficace, con logica applicazione della sanzione penale.
Quella
appena fornita, risulta essere, inoltre, l’unica possibile interpretazione
conforme ai richiamati dettami comunitari.
Valerio
Pollastrini
(1) - ex art.606, lett.b) cod. proc. pen.;
(2)
-
art.55 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008;
(3)
-
previsti dall’art.32 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008;
(4)
-
art. 8, comma 3, del D.Lgs. n.626/1994;
(5)
-
paragrafo 8 dell'art. 7 della Direttiva n. 89/391/CEE del 12 giugno 1989;
(6)
-
sentenza del 15 novembre 2001, causa C-49/00;
(7)
–
attraverso il D.Lgs. n.195 del 23 giugno 2003;
(8)
-
al comma 2;
(9)
–
artt. n.89-94 del D.Lgs. n.626/1994;
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