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venerdì 23 maggio 2014

Quale sanzione per la nomina di un Responsabile Servizio di Prevenzione privo dei requisiti

Nella sentenza n. 20682 del  21 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che la sanzione penale prevista per l’omessa nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, risulta applicabile  anche in caso di conferimento  ad un soggetto privo dei requisiti prescritti.

Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva sostenuto che  la particolare sanzione di natura penale (1),  trovasse applicazione solamente in caso di mancata individuazione del responsabile del servizio (2) e non anche per l’individuazione di una persona priva dei requisiti (3).

Investita della questione, la Cassazione ha ricordato come la fattispecie di reato, avente ad oggetto la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,  è stata predisposta per risolvere il contrasto tra la previgente normativa italiana (4), che richiedeva  condizioni soggettive assolutamente generali, e quella comunitaria (5), che  invitava, invece,  gli Stati membri a precisare le capacità e le attitudini della persona preposta alla sicurezza.

Si rammenti, inoltre, come il mancato recepimento dei dettami comunitari era stato sanzionato dalla  Corte di Giustizia CE (6), che  aveva condannato lo Stato italiano per inadempienza.

Questo, in sostanza, l’iter dal quale è scaturita l’introduzione (7) nel D.Lgs. n.626/1994 dell’articolo 8-bis, attraverso il quale è stato posto rimedio al suddetto deficit della normativa interna.

Successivamente, l'art.32 del D.Lgs. n.81 del  9 aprile 2008 ha fissato (8)  i requisiti necessari  per lo svolgimento delle funzioni dei soggetti preposti al servizio in commento.

Dopo aver riepilogato l’evoluzione dell’impianto normativo di riferimento, la Suprema Corte ha affermato che l'assenza dei requisiti soggettivi rende la designazione inefficace, in quanto inadatta a garantire   il diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro ed il suo diritto alla salute.

Venendo alla disciplina sanzionatoria, gli artt. 55 e seguenti del D.Lgs n.81 del  9 aprile 2008 hanno sostituito l’impianto predisposto dalla normativa previgente (9).

Nonostante, sul piano delle sanzioni, la novella legislativa non abbia espressamente posto in relazione l’ipotesi della mancata nomina del responsabile con quella del conferimento a soggetto privo dei necessari requisiti, tale equiparazione, a detta della Cassazione, risulta evidente dal significato complessivo della fattispecie.

L'unico modo che consente al datore di lavoro di rispettare l'obbligo di nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è, infatti, quello di incaricare una persona in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Di conseguenza,  la nomina di una persona inidonea comporta, inevitabilmente, la violazione dell'obbligo suddetto e deve essere considerata inefficace, con logica applicazione della sanzione penale.

Quella appena fornita, risulta essere, inoltre, l’unica possibile interpretazione conforme ai richiamati dettami comunitari.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - ex art.606, lett.b) cod. proc. pen.;
(2)   - art.55 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008;
(3)   - previsti dall’art.32 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008;
(4)   - art. 8, comma 3, del D.Lgs. n.626/1994;
(5)   - paragrafo 8 dell'art. 7 della Direttiva n. 89/391/CEE del 12 giugno 1989;
(6)   - sentenza del 15 novembre 2001, causa C-49/00;
(7)   – attraverso il D.Lgs. n.195 del 23 giugno 2003;
(8)   - al comma 2;
(9)   – artt. n.89-94 del D.Lgs. n.626/1994;

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