Il
datore di lavoro, che in precedenza aveva ottenuto il nulla osta dalla Prefettura, aveva presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo
Regionale, sostenendo che, attraverso il richiamato diniego, la Farnesina avesse
compiuto un abuso di potere.
Investito
della questione, il Tar del Lazio, con la sentenza n.02777 del 19 dicembre 2013,
ha confermato il rigetto del visto da
parte del Ministero degli Affari Esteri, sottolineando che il rilascio del
nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione non costituisce un
elemento sufficiente per l’emissione del titolo per l’ingresso.
In
particolare, i giudici hanno ribadito l’obbligo delle sedi diplomatiche di
valutare i requisiti necessari per il rilascio del visto di ingresso che, nella
vicenda in commento, si basavano sull’attendibilità
dell’informazione e della documentazione presentata dal cittadino straniero
durante il colloquio.
Valerio
Pollastrini
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