Nel
caso di specie, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecce aveva disposto il
rigetto, sia per il parere negativo nel quale la Questura aveva sostenuto la non veridicità del rapporto
di lavoro, che per il disinteresse dello
straniero per l’esito della domanda, supposto
in base all’assenza di osservazioni avanzate
dalle stesso in seguito al ricevimento del preavviso di diniego.
Investito
della questione, il Tribunale ha ricordato innanzitutto che la mancata
attivazione dell’interessato nei confronti della Pubblica Amministrazione non è sufficiente per supporre un vero e proprio disinteresse per l’istanza
presentata.
Il
giudicante ha sottolineato che la Questura non può emettere un parere sulla
natura del rapporto di lavoro, ma è
chiamata ad indicare se lo straniero interessato costituisca una minaccia per l’ordine
pubblico e la sicurezza nazionale, motivo ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno.
Quanto
al requisito della capacità economica del datore di lavoro e la congruità delle
condizioni di lavoro applicate, soltanto la Direzione Territoriale del Lavoro
può emettere il proprio parere ai fini della procedura di regolarizzazione.
Il
parere formulato dalla Questura riveste, infatti, una valenza meramente
consultiva e non vincolante per l’esito della decisione, riservata unicamente allo
Sportello Unico per l’Immigrazione che, liberamente, può anche dissociarsene.
Il
Collegio, inoltre, ha ribadito che, per poter dimostrare la cessazione o la non
veridicità del rapporto di lavoro, sono indispensabili accertamenti e riscontri effettivi, non
essendo sufficiente, a tal fine, la
semplice supposizione.
La
disponibilità del datore di lavoro di regolare il rapporto di lavoro, ai sensi
di quanto disposto dalla normativa di riferimento sopra richiamata, risultava
accertata dal versamento del contributo
forfetario di 1.000,00 € e dal regolare pagamento dei contributi previdenziali
in favore del dipendente.
Nell’accogliere
il ricorso, il giudicante ha precisato che nonostante il rapporto di lavoro
fosse terminato prima dell’archiviazione della pratica, il datore di lavoro
aveva depositato tutta la documentazione richiesta dalla procedura di emersione
2012, compresa la copia della dichiarazione di cessazione del rapporto di
lavoro.
Valerio
Pollastrini
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