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lunedì 12 maggio 2014

Illegittimo respingere la domanda di regolarizzazione a causa della cessazione del rapporto di lavoro

Nella sentenza n.01848, depositata  il 19 dicembre 2013, il TAR della Puglia ha accolto la domanda di un cittadino straniero contro l’archiviazione della pratica di regolarizzazione presentata ai sensi del D.Lgs. n.109/2012.

Nel caso di specie, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecce aveva disposto il rigetto, sia per il parere negativo nel quale la Questura  aveva sostenuto la non veridicità del rapporto di lavoro, che per il  disinteresse dello straniero per l’esito della domanda,  supposto in base all’assenza  di osservazioni avanzate dalle stesso in seguito al ricevimento del preavviso di diniego.

Investito della questione, il Tribunale ha ricordato innanzitutto che la mancata attivazione dell’interessato nei confronti della Pubblica Amministrazione  non è sufficiente  per supporre  un vero e proprio disinteresse per l’istanza presentata.

Il giudicante ha sottolineato che la Questura non può emettere un parere sulla natura del rapporto di lavoro,  ma è chiamata ad indicare se lo straniero interessato costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale, motivo ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Quanto al requisito della capacità economica del datore di lavoro e la congruità delle condizioni di lavoro applicate, soltanto la Direzione Territoriale del Lavoro può emettere il proprio parere ai fini della procedura di regolarizzazione.

Il parere formulato dalla Questura riveste, infatti, una valenza meramente consultiva e non vincolante per l’esito della decisione, riservata unicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione che, liberamente,  può anche dissociarsene.

Il Collegio, inoltre, ha ribadito che, per poter dimostrare la cessazione o la non veridicità del rapporto di lavoro, sono indispensabili  accertamenti e riscontri effettivi, non essendo sufficiente, a  tal fine, la semplice supposizione.

La disponibilità del datore di lavoro di regolare il rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dalla normativa di riferimento sopra richiamata, risultava accertata dal versamento  del contributo forfetario di 1.000,00 € e dal regolare pagamento dei contributi previdenziali in favore del dipendente.

Nell’accogliere il ricorso, il giudicante ha precisato che nonostante il rapporto di lavoro fosse terminato prima dell’archiviazione della pratica, il datore di lavoro aveva depositato tutta la documentazione richiesta dalla procedura di emersione 2012, compresa la copia della dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Valerio Pollastrini

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