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mercoledì 7 maggio 2014

Legittimo il licenziamento dell’autista responsabile del sinistro stradale

Nella sentenza n.9597 del 5 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato ad un autista che, a causa della sua imperizia, aveva procurato un incidente stradale.

Il caso giunto al vaglio della Suprema Corte è quello del licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogato da una ditta di trasporti ad un lavoratore che, nel condurre un autoarticolato di proprietà del datore di lavoro, aveva  causato un sinistro stradale con conseguenti danni  al carico trasportato.

Nel giudizio di Appello, la Corte del merito aveva ritenuto legittimo il recesso sulla base delle risultanze dell’istruttoria, che avevano dimostrato la colpa dell’autista nella determinazione dell’incidente. Il lavoratore aveva infatti perduto il controllo del mezzo a causa dell’alta velocità, del tutto inadeguata allo stato dei luoghi percorsi.

Per la Corte territoriale, siffatto comportamento aveva rivelato una violazione dei doveri di cautela e di attenzione pregiudizievoli del rapporto fiduciario, legittimante l’irrogazione del recesso.

Contro questa sentenza, l’autista aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l’inattendibilità della pronuncia impugnata in merito alla colpa del lavoratore, deducendo che   dall’istruttoria non fosse emersa alcuna  prova che l’incidente fosse da ascriversi allo stesso.

A detta del ricorrente, l’evento sarebbe stato attinente ad un fatto esterno al rapporto di lavoro e comunque non avrebbe costituito un  inadempimento degli obblighi contrattuali così grave da imporre un licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Per quanto concerne la statuizione relativa alla responsabilità del lavoratore nell’accadimento dell’evento, la Corte di Cassazione ha premesso come quello richiesto dal ricorrente fosse un accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, in quanto  sorretto da congrua e non illogica motivazione, fornita dalla Corte di Appello attraverso un coerente apprezzamento delle emergenze istruttorie.

Nel nostro ordinamento processuale la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (1).

Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva fondato la propria decisione in base alle risultanze emergenti dal prontuario della Polstrada e dal cronotachimetro, che riportava una velocità pari ad 80 Km/orari, a fronte di un limite di velocità di 40 Km/orari.

La Cassazione ha poi  rimarcato come il fatto posto a base del licenziamento non fosse estraneo al rapporto di lavoro, come sostenuto invece dal ricorrente. Il sinistro si era infatti verificato nel pieno svolgimento delle mansioni di autista espletate dal lavoratore, la cui negligenza, nel causare l’incidente, poteva legittimamente essere punita dall’azienda con il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

La Suprema Corte ha quindi  concluso con il rigetto del ricorso e la  conseguente condanna del lavoratore al pagamento delle spese del processo di legittimità, liquidate in 3.000,00 € per compensi professionali, 100,00 € per esborsi, oltre accessori di legge.

Valerio Pollastrini


(1)   - Cass., Sentenza n.3267 del 12 febbraio 2008; Cass., Sentenza n.2049 del 27 luglio 2008;

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