Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


domenica 18 maggio 2014

L’assunzione di bagnini minorenni

Nella sentenza n.19848  del 30 gennaio–14 maggio 2014, la sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che gli accertamenti sanitari richiesti dalla Società Nazionale di Salvamento per l’abilitazione alle mansioni di assistente bagnanti, escludono l’obbligo di visita medica per i bagnini minorenni assunti presso uno stabilimento balneare.

Il caso in commento è stato sottoposto all’attenzione della Suprema Corte dopo che il Tribunale di Vasto, in base alla deposizione resa dai lavoratori nel corso di un accertamento ispettivo, aveva ritenuto il titolare di uno stabilimento balneare colpevole della contravvenzione prevista  dagli artt. 81 cpv, 8, comma 1, e 26, comma 2, della legge n. 977/1967 (1),  per  avere  assunto due minori con le mansioni di bagnino, senza averli preventivamente sottoposti alla  visita medica per l’accertamento  dell'idoneità psicofisica all'attività lavorativa alla quale sarebbero stati adibiti.

Ricorrendo in Cassazione, la datrice di lavoro aveva  rilevato  che il possesso delle condizioni psicofisiche costituisce un accertamento propedeutico al rilascio del brevetto di bagnino da parte della “Società Nazionale di Salvamento”.

Secondo la tesi ricorrente,  l’abilitazione alle mansioni di bagnino risulta subordinata alla specifica verifica della sussistenza delle condizioni fisiche per il rilascio.

Il Tribunale, pertanto,  avrebbe disatteso l'efficacia dei poteri delegati dallo Stato  alla Società Nazionale di Salvamento.

Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha, preliminarmente, ricordato come la richiamata normativa di riferimento preveda che i bambini e gli adolescenti possano essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa alla quale  saranno adibiti a seguito di visita medica.

Come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (2), tale disposizione  impone che il certificato richiesto per adibire minori ad attività lavorativa non possa ridursi ad una mera certificazione dello stato di buona salute psico-fisica,  ma deve rivestire, altresì, una portata più ampia, ricomprendendo anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro.

In passato, la Suprema Corte aveva parimenti affermato (3) che l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 8, comma terzo, della Legge  n.977/1967 , secondo cui la visita medica dei minorenni da avviare al lavoro deve essere effettuata presso un medico del Servizio sanitario nazionale, non integra più un illecito penale, rimanendo la sanzione penale unicamente per la violazione  dell'obbligo in generale della visita, ma non anche per le concrete modalità della sua effettuazione.

La Corte di legittimità ha però rilevato  che il Ministero delle Comunicazioni - Marina Mercantile - con Foglio d'Ordine n.43 del 6 maggio 1929, ha concesso alla Società Nazionale Salvamento l'autorizzazione al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino.

La Cassazione ha quindi confermato che, anche oggi, la competenza al rilascio della abilitazione alla suddetta attività spetti alla Società Nazionale di Salvamento (4), avente natura di Associazione senza scopo di lucro, la cui finalità risulta quella di istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio.

Ciò premesso, tra i requisiti per l'iscrizione al corso di "Bagnino di Salvataggio", risulta espressamente richiesto il possesso di "idonee condizioni psicofisiche".

Tornando al caso di Specie, la Suprema Corte ha osservato che i due giovani in servizio presso lo stabilimento balneare gestito dall'imputata, essendo risultati in possesso di regolare abilitazione alla attività di bagnino, avevano già superato favorevolmente la visita medica finalizzata proprio ad accertarne l'idoneità psicofisica alla particolare attività lavorativa alla quale sono stati successivamente  adibiti, circostanza che, pertanto, esclude la sussistenza del reato.

La Cassazione ha quindi concluso con l'annullamento senza rinvio della sentenza del merito.

Valerio Pollastrini

(1)   - Come modificati dagli artt. 9 e 14 del D.Lgs. n.345/1999;
(2)   – Cass., Sentenza n.5746 del 07 dicembre 2006; Cass., Sentenza n.7469 del 18 gennaio 2008;
(3)   – Cass., Sentenza n.7469/2008;
(4)   – Riconosciuta come “Ente Morale” dal R.D. 19 aprile 1876;

Nessun commento:

Posta un commento