Il
caso in commento è stato sottoposto all’attenzione della Suprema Corte dopo che
il Tribunale di Vasto, in base alla deposizione resa dai lavoratori nel corso
di un accertamento ispettivo, aveva ritenuto il titolare di uno stabilimento
balneare colpevole della contravvenzione
prevista dagli artt. 81 cpv, 8, comma 1,
e 26, comma 2, della legge n. 977/1967 (1), per avere
assunto due minori con le mansioni di
bagnino, senza averli preventivamente sottoposti alla visita medica per l’accertamento dell'idoneità psicofisica all'attività
lavorativa alla quale sarebbero stati adibiti.
Ricorrendo
in Cassazione, la datrice di lavoro aveva rilevato che il possesso delle condizioni psicofisiche
costituisce un accertamento propedeutico al rilascio del brevetto di bagnino da
parte della “Società Nazionale di Salvamento”.
Secondo
la tesi ricorrente, l’abilitazione alle
mansioni di bagnino risulta subordinata alla specifica verifica della sussistenza
delle condizioni fisiche per il rilascio.
Il
Tribunale, pertanto, avrebbe disatteso l'efficacia
dei poteri delegati dallo Stato alla
Società Nazionale di Salvamento.
Nell’accogliere
il ricorso, la Cassazione ha, preliminarmente, ricordato come la richiamata normativa
di riferimento preveda che i bambini e gli adolescenti possano essere ammessi
al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa alla quale saranno adibiti a seguito di visita medica.
Come
già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (2), tale disposizione impone che il certificato richiesto per
adibire minori ad attività lavorativa non possa ridursi ad una mera
certificazione dello stato di buona salute psico-fisica, ma deve rivestire, altresì, una portata più
ampia, ricomprendendo anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro.
In
passato, la Suprema Corte aveva parimenti affermato (3) che
l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 8, comma terzo, della
Legge n.977/1967 , secondo cui la visita
medica dei minorenni da avviare al lavoro deve essere effettuata presso un
medico del Servizio sanitario nazionale, non integra più un illecito penale,
rimanendo la sanzione penale unicamente
per la violazione dell'obbligo in
generale della visita, ma non anche per le concrete modalità della sua
effettuazione.
La
Corte di legittimità ha però rilevato che il Ministero delle Comunicazioni - Marina
Mercantile - con Foglio d'Ordine n.43 del 6 maggio 1929, ha concesso alla
Società Nazionale Salvamento l'autorizzazione al rilascio del certificato di
abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino.
La
Cassazione ha quindi confermato che, anche oggi, la competenza al rilascio
della abilitazione alla suddetta attività spetti alla Società Nazionale di
Salvamento (4), avente natura
di Associazione senza scopo di lucro, la cui finalità risulta quella di istruire
e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino
di Salvataggio.
Ciò
premesso, tra i requisiti per l'iscrizione al corso di "Bagnino di
Salvataggio", risulta espressamente richiesto il possesso di "idonee condizioni psicofisiche".
Tornando
al caso di Specie, la Suprema Corte ha osservato che i due giovani in servizio
presso lo stabilimento balneare gestito dall'imputata, essendo risultati in
possesso di regolare abilitazione alla attività di bagnino, avevano già
superato favorevolmente la visita medica finalizzata proprio ad accertarne
l'idoneità psicofisica alla particolare attività lavorativa alla quale sono
stati successivamente adibiti, circostanza
che, pertanto, esclude la sussistenza del reato.
La
Cassazione ha quindi concluso con l'annullamento senza rinvio della sentenza
del merito.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Come modificati dagli artt. 9 e 14 del D.Lgs. n.345/1999;
(2)
–
Cass., Sentenza n.5746 del 07 dicembre 2006; Cass., Sentenza n.7469 del 18
gennaio 2008;
(3)
–
Cass., Sentenza n.7469/2008;
(4)
–
Riconosciuta come “Ente Morale” dal R.D. 19 aprile 1876;
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