Come
chiarito nella precedente Circolare n.8/E dello scorso 28 aprile, il credito d’imposta
deve essere automaticamente corrisposto agli aventi diritto dai datori di
lavoro che rivestono anche la qualifica
di sostituti d’imposta.
Le
aziende potranno recuperare le somme erogate attraverso il modello F24,
portando in compensazione, in primis, le
ritenute IRPEF e, se queste non dovessero bastare, i contributi INPS dovuti nel
mese di riferimento.
A
tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il seguente codice:
-
“1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Il
suddetto codice tributo dovrà essere esposto nel Modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a credito
compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e
dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente
nel formato “00MM” e “AAAA”.
Valerio
Pollastrini
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