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sabato 10 maggio 2014

In assenza del mandato, il professionista non è responsabile

Nella sentenza n.10189 del 9 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che, in assenza di un mandato, il cliente non può chiedere al proprio consulente il risarcimento del danno derivante dall’attività professionale.

Nel caso di specie, un contribuente aveva citato in giudizio l’ex commercialista che, contrariamente a quanto concordato con il cliente,  aveva omesso di impugnare una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Verona per le somme richieste a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto.

In seguito alla condanna definitiva al pagamento delle imposte pretese dal Fisco, in assenza della pendenza della lite, il contribuente non aveva avuto neppure la possibilità di usufruire del successivo condono disposto dalla Legge n.413/1991.

Questi, in sostanza, i fatti che avevano indotto il cliente ad agire nei confronti dell’ex commercialista.

Sia il Tribunale di Verona che la Corte di Appello di Venezia avevano accolto la domanda del contribuente, quantificando in 50.000,00 € il  risarcimento dovuto dal professionista.

Da ultimo, la Cassazione ha però sconfessato quanto disposto nei primi due gradi di giudizio, durante i quali era stata ritenuta irrilevante la presenza o meno di uno specifico conferimento dell’incarico di impugnare la decisione della Commissione Tributaria.

In conclusione, a detta della Suprema Corte, a carico del professionista sussiste l’obbligo di informazione nei confronti del cliente, solo nel caso sia dimostrato il conferimento dell’incarico.

Valerio Pollastrini

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