Nel
caso di specie, un contribuente aveva citato in giudizio l’ex commercialista
che, contrariamente a quanto concordato con il cliente, aveva omesso di impugnare una sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Verona per le somme richieste a titolo di Imposta sul
Valore Aggiunto.
In
seguito alla condanna definitiva al pagamento delle imposte pretese dal Fisco,
in assenza della pendenza della lite, il contribuente non aveva avuto neppure
la possibilità di usufruire del successivo condono disposto dalla Legge n.413/1991.
Questi,
in sostanza, i fatti che avevano indotto il cliente ad agire nei confronti dell’ex
commercialista.
Sia
il Tribunale di Verona che la Corte di Appello di Venezia avevano accolto la
domanda del contribuente, quantificando in 50.000,00 € il risarcimento dovuto dal professionista.
Da
ultimo, la Cassazione ha però sconfessato quanto disposto nei primi due gradi
di giudizio, durante i quali era stata ritenuta irrilevante la presenza o meno
di uno specifico conferimento dell’incarico di impugnare la decisione della
Commissione Tributaria.
In
conclusione, a detta della Suprema Corte, a carico del professionista sussiste l’obbligo
di informazione nei confronti del cliente, solo nel caso sia dimostrato il
conferimento dell’incarico.
Valerio
Pollastrini
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