Per
tali soggetti il diritto al bonus sarà automatico. Le suddette indennità
costituiscono, infatti, proventi conseguiti in sostituzione di redditi di
lavoro dipendente e, dunque, risultano ad essi assimilabili.
In
questi casi, l'entità del credito dovrà essere calcolata tenendo conto delle
erogazioni ricevute nel 2014 e considerando le giornate per le quali si ha
diritto all’indennità.
Naturalmente,
sarà l'Ente erogatore, di norma l’Inps, a
determinare la spettanza del credito ed il corrispondente importo sulla
scorta dei dati in suo possesso.
Per
quanto riguarda la quantificazione del reddito di riferimento, la nota dell’Agenzia
ha sottolineato che le somme ricevute dal contribuente per il raggiungimento di
determinati limiti di produttività, soggette all'imposta sostitutiva del 10 %, non
rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila €, oltre la quale non
si ha diritto al bonus Irpef.
A
tale proposito la Circolare ha ricordato che, nel 2014, la retribuzione di
produttività individuale che può beneficiare della richiamata agevolazione
fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila € lordi. Cifra che,
come detto, non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila € di
reddito complessivo.
Il
reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva dovrà invece
essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della capienza
dell'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da
lavoro spettanti.
L’Agenzia
delle Entrate ha poi specificato che il
bonus di 80,00 € potrà essere trasmesso agli
eredi. Il credito, pertanto, spetterà
anche ai lavoratori che hanno perso la vita, con riferimento al periodo di lavoro prestato nel 2014,
e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto,
presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel
relativo modello.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento